Diniego del porto d’armi sportivo o da caccia: consigli pronto uso

Le premesse

Come ho già avuto modo di dire e di scrivere in precedenti articoli, il rilascio del porto d’armi rappresenta una deroga ad un generalissimo divieto in capo ai cittadini di poter accedere e quindi disporre di armi. La legge, infatti, stabilisce che queste ultime siano accessibili solo a quei soggetti che presentino determinati requisiti che ne attestino la piena affidabilità e che non facciano in alcun modo presumere e dubitare circa un possibile abuso delle stesse.

Detto questo, c’è da sottolineare che , per garantire la sicurezza pubblica, la legge riconosce all’Amministrazione un potere assai ampio e discrezionale nella valutazione dei requisiti di cui sopra. Questo significa, detto in parole povere, che anche quegli elementi che apparentemente potrebbero non essere considerati come rilevanti ai fini di un rilascio o rinnovo del porto d’armi potrebbero, in verità, rappresentare argomenti ostativi appunto per prendere o rinnovare il porto d’armi.

Consigli pronto uso

  1. Cosa posso fare se mi viene negato il porto d’armi sportivo o da Caccia? Chi si vede notificato un provvedimento di diniego di primo rilascio (o rinnovo) del porto d’armi può intraprendere due strade. Prima di tutto può proporre ricorso gerarchico al Prefetto avverso il provvedimento di diniego emesso dal Questore. Il termine temporale entro cui presentare tale ricorso è di 30 giorni dalla data di avvenuta notifica all’interessato o, comunque, dalla data in cui lo stesso abbia avuto piena conoscenza di tale provvedimento. Altrimenti è possibile direttamente presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di notifica.
  2. Cosa devo inserire nel ricorso?Prima di tutto è bene farsi assistere da un legale il quale saprà indubbiamente districarsi tra la miriade di sentenze, spesso contraddittorie, che formano la giurisprudenza in materia di diritto delle armi.  Nel ricorso andranno riportate tutte quelle motivazioni in grado di contraddire quanto emesso dal Questore. Le motivazioni dovranno necessariamente avere rilevanza di carattere giuridico.
  3. Può accadere che mi venga negato il pda nonostante in passato mi sia stato rinnovato più volte? Nella vicenda umana e sociale di un individuo è plausibile che quegli elementi che dapprima hanno avvalorato la piena affidabilità dello stesso  al possesso e maneggio delle armi, siano venuti meno. Nel senso che può accadere che la persona possa commettere reati considerati ostativi alla titolarità del porto d’armi, oppure che la situazione psicofisica della persona cambi e questo cambiamento potrebbe essere considerato come elemento ostativo al porto d’armi. In questo caso la legge permette alla Questura di negare il porto d’armi, stante comunque il diritto dell’interessato di proporre ricorso nelle sedi opportune. Potrebbe però accadere che nonostante la presenza di elementi apparentemente ostativi al porto d’armi, lo stesso venga rilasciato e rinnovato per anni. Successivamente quell’elemento dapprima per nulla considerato dalla Questura, possa invece diventare argomento  su cui si basa un provvedimento di diniego. Pensiamo, per esempio, a reati di lieve entità commessi molto tempo addietro. Successivamente ad una condotta del soggetto improntata al rispetto delle regole, il porto d’armi viene rilasciato e rinnovato in più occasioni ma, ad un certo punto, il rinnovo viene negato. In questo caso la Questura è in torto perché c’è giurisprudenza affermata e pacifica (Tar di Potenza, sez.1 con Sentenza n. 394 del 29 Maggio 2017) che stabilisce come non possa    esserci una soggezione perpetua ad una eventuale condanna subita dal soggetto in merito agli effetti di quest’ultima. Nel nostro caso per un rilascio o rinnovo di porto d’armi.Chiaramente gli effetti non sono sempre automatici. Ogni fattispecie dovrà essere considerata singolarmente anche in base all’entità della condanna e dal reato commesso.
  4. Se ho in casa un parente con precedenti penali può essermi negato il porto d’armi? Si, può accadere. La legge infatti deve garantire che le armi non siano accessibili a quei soggetti considerati in grado di abusarne. Avere in casa una persona con precedenti penali potrebbe far presumere che le armi siano accessibili a questo soggetto e quindi far scattare il diniego del porto d’armi.In questo caso sarà premura di chi presenta il ricorso avverso il provvedimento di diniego dimostrare come le stesse non siano direttamente accessibili alla persona con precedenti e che la stessa abbia comunque eventualmente intrapreso una condotta di vita specchiata. Anche in questo caso rileva il tipo di precedente penale e quindi ogni fattispecie va valutata singolarmente.
  5. Se ho il porto d’armi sportivo e vengo sorpreso a girare armato con il colpo in canna, mi tolgono il porto d’armi? Sì. Il porto d’armi sportivo, infatti, non concede la possibilità di portare l’arma addosso. In questo caso il reato che si configura è porto abusivo d’arma da fuoco. Sarete per certo considerati come soggetti potenzialmente in grado di abusare delle vostre armi, avendo assunto un comportamento che eccede le possibilità che il porto d’armi concede.

Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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