Differenza tra porto e trasporto di armi proprie e improprie: una sentenza interessante della Corte di Cassazione

Differenza tra porto e trasporto

Prima di andare ad analizzare il caso di cui gli Ermellini si sono occupati, è bene ripetere la differenza tra porto e trasporto. Tale differenza non riguarda solo le armi in senso stretto, quegli oggetti cioè sottoposti alla disciplina giuridica delle armi, ma anche quegli strumenti che sono considerati come strumenti atti ad offendere o armi improprie.

Portare un’arma o comunque un oggetto atto ad offendere, significa averne immediata disponibilità senza un giustificato motivo. il più calzante esempio è quello di una pistola che viene portata addosso, o comunque in un luogo a cui si possa avere immediato accesso senza particolari difficoltà, da parte di un soggetto sprovvisto di porto d’arma da difesa personale. Per portare l’arma, quindi per averla immediatamente disponibile e, di conseguenza, pronta all’uso, è necessario essere autorizzati in questo caso dal Prefetto.

Trasportare un’arma o un oggetto atto ad offendere, significa semplicemente trasportare un oggetto, avendone giustificato motivo, da un luogo fino ad altro luogo. Tornando al discorso della pistola, si pensi al titolare di porto d’armi sportivo che, una volta caricata in macchina l’arma, si dirige verso il luogo per una sessione di allenamento al tiro. In tal caso, lo sappiamo, per evitare che una azione tanto semplice integri il porto abusivo d’arma da fuoco, sarò necessario trasportare l’arma senza averla immediatamente disponibile. In caso contrario, la condotta integrerà un porto e non un trasporto di arma. Con tutte le conseguenze di cui alla normativa di riferimento.

Il caso

Il tribunale di Taranto condannava Tizio alla pena di 6 mesi di reclusione perché ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 341-bis codice penale e 4 comma 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110. Prima di tutto Tizio si rivolgeva agli agenti delle Forze dell’ordine in modo assolutamente irrispettoso ed inadeguato, minacciando gli agenti. Tizio, inoltre , avrebbe portato al di fuori della propria abitazione, senza averne giustificato motivo, una arma impropria e cioè un pistone idraulico non funzionante lungo 50cm. L’oggetto era stato prontamente occultato sotto il vano della ruota di scorta dell’autovettura che lo stesso conduceva al momento del controllo da parte degli agenti.

I motivi del ricorso di Tizio

Tizio decide quindi di impugnare la sentenza con cui la Corte d’Appello di Lecce confermava totalmente la condanna inflitta dal tribunale. Si arriva quindi alla Cassazione.

Tra le motivazioni addotte dalla difesa di Tizio, quelle che ci interessano in questa sede ci interessano solo quelle volte a giustificare il rinvenimento del pistoncino all’interno dell’autovettura.

Tizio sostiene che sul punto la Corte abbia mancato di precisare per quale motivo il pistoncino fosse all’interno della vettura, trascurando come nel caso si dovesse parlare di trasporto e non porto di arma impropria. Si contesta inoltre la lieve entità del reato, con le attenuanti quindi previste da normativa e giurisprudenza.

La decisione

Eccoci quindi arrivati al punto che ci interessa. Per la Cassazione non si sarebbe trattato di vero e proprio porto senza giustificato motivo di strumento atto ad offendere, e, almeno nella parte relativa a tale contestazione, la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

La Cassazione sottolinea, di nuovo, la differenza tra porto senza giustificato motivo e trasporto di uno strumento atto ad offendere.

Leggiamo nella sentenza: “In parte qua va ribadito che la condotta di porto d'arma in luogo pubblico postula una relazione diretta fra il soggetto agente e la res illecita e, sebbene non richieda ai fini della sua consumazione che il soggetto tenga l'arma sulla sua persona, essa presuppone che questi possa facilmente acquisirne la disponibilità materiale, così da poterne fare un utilizzo immediato sulla pubblica via alla luce della ratio sottesa alla relativa incriminazione (che appunto giustifica il trattamento edittale più grave rispetto alle altre fattispecie in tema di armi).”

Ancora

[…]Ne consegue che in caso del trasporto di un'arma sulla vettura condotta dall'agente o a bordo della quale questi viaggi, il porto può ritenersi integrato anche quando l'arma sia occultata in un luogo di non immediatamente visibile - ove sia stata collocata allo scopo di scongiurarne il rinvenimento in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine - sempre che essa si trovi in una posizione tale da poter essere facilmente recuperata da parte dell'agente, che possa così immediatamente disporne e, se del caso, farne uso […].

[…]Ipotesi questa all'evidenza esclusa nel caso di specie, così da potersi negare la sussistenza del fatto contestato, con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori censure prospettate in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente per tale capo. […].

Normative di riferimento

Codice penale

Codice di procedura penale

Legge 18 aprile 1975 n. 110

Video: Differenza tra porto e trasporto di armi proprie e improprie



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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