Detenzione abusiva di armi: concetto di compresenza del proprietario nel luogo di detenzione

I fatti

Tizio viene condannato al carcere per aver portato in luogo pubblico alcune armi. Viene quindi tradotto in carcere nel 2012 e nel 2015 avviene la morte violenta (omicidio) del fratello.

Durante la carcerazione, vengono captate le conversazioni avvenute tra Tizio e le persone ammesse al colloquio in carcere. Da tali conversazioni, emergevano alcuni elementi di particolare rilevanza, che il Tribunale ha ritenuto corrispondenti al vero e non semplici “sfoghi” o vanti che Tizio usava nei confronti delle persone che andavano a colloquio in carcere.

Vengono quindi rievocate alcune conversazioni risalenti al 2015 in cui lo stesso Tizio commentava, ovviamente con parole fortemente dispregiative, l’uso di una “sette e sessantacinque” nei confronti del fratello, arma utilizzata per ucciderlo.

 

Lo stesso Tizio affermava come egli avesse, si legge, “camminato con pistole migliori… con le trentotto, le nove per ventuno… “

Emergeva, inoltre, il chiaro intento di vendetta, da parte di Tizio, nei confronti degli assassini del fratello. Elemento questo che avvalora, ulteriormente, la decisione della detenzione carceraria.

Sempre tramite la captazione delle conversazioni avvenute in sede di colloquio, lo stesso Tizio esclama come lo stesso sia stato incerto riguardo il preciso luogo di conservazione e detenzione di un gran numero di pistole.

Il Tribunale quindi deduce come, se lo stesso Tizio ha avuto modo di “camminare” con addosso armi, lo stesso avrà certamente e senza dubbio potuto mantenere una certa disponibilità anche se mediata di dette armi, magari con il tramite di terze persone di sua fiducia. Si riconosce, sempre sulla base di elementi assunti dalle captazioni dei colloqui carcerari, come la disponibilità seppur mediata di tali armi, sia ancora attuale. Tale secondo elemento avvalora ancor di più l’esigenza di mantenere Tizio in carcere.

Il ricorso in Cassazione

Chiaramente Tizio propone ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza che lo condannava alla detenzione carceraria. Il motivo su cui è basato l’intero ricorso è, nella sostanza, solo uno. Tizio afferma infatti come, a causa della ininterrotta detenzione carceraria, sarebbe da considerarsi assurdo considerare che lo stesso Tizio possa ancora, ad oggi, mantenere potere e quindi disponibilità, seppur mediata, delle armi oggetto di contestazione. Come avrebbe fatto Tizio a disporre delle armi, magari nascoste chissà dove, se lo stesso si trovava in carcere dal 2012?

Il rigetto del ricorso:

Il ricorso verrà rigettato da parte della Cassazione. Come sempre, vediamo come hanno ragionato i giudici.

Dal punto di vista non solo giuridico, ma anche strettamente pratico, con la nozione di detenzione di arma si intende quella possibilità, in capo ad uno o più soggetti, di esercitare nei confronti di una o più armi, un potere di fatto che può essere esercitato anche attraverso la mediazione di terzi, considerando magari anche la possibilità che terzi possano agevolare l’accesso alle armi stesse.

Tale elemento sta a significare che per configurarsi la detenzione di un’arma non può considerarsi necessaria la compresenza del soggetto nel luogo di detenzione della stessa e viceversa. La Cassazione aveva infatti già espresso il proprio giudizio a riguardo, affermando (sent. 19505 del 2010) che il delitto di detenzione abusiva di armi è configurabile anche in relazione alla custodia dell’arma in luogo diverso da quello di abituale dimora del soggetto.

In sintesi..

Con questa sentenza, la Cassazione ha voluto confermare e delineare, in modo inequivocabile, quali siano i confini logici e giuridici della detenzione abusiva di armi. L’elemento che viene considerato non è il possesso dell’arma, o l’uso che se ne fa. L’elemento da considerarsi è il potere che si può esercitare sull’arma, e, senza dubbio, le possibilità di esercitare un certo potere di fatto su un certo oggetto, sono moltissime e assai diverse tra loro. Tale diversità comporta anche che il potere di cui si discute venga esercitato non direttamente dal soggetto interessato ma anche mediante l’ausilio di soggetti terzi, in grado, magari, come già anticipato, di agevolare l’esercizio di tale potere, rendendo magari le armi disponibili alla bisogna, rendendole disponibili ad altri soggetti su indicazione dell’interessato, custodendole affinché le stesse non siano rintracciabili.

Normative di riferimento

R.D. 18 giugno 1931 n. 773(tulps)

Legge 18 aprile 1975 n. 110

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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