Delitti contro la persona: conseguenze sul porto d’armi

I delitti contro la persona

I reati contro la persona, nel sistema giuridico italiano, sono disciplinati dal codice penale ed in particolare sono suddivisi in tre capi. Capo I -  dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale; Capo II – dei delitti contro la persona; Capo III – Dei delitti contro la libertà individuale.

È necessario, anche per inserirci in modo preciso all’interno dell’argomento di oggi, che i delitti contro la persona sono estremamente importanti per il legislatore italiano proprio perché il bene giuridico sotteso e tutelato è l’incolumità della persona compresa quella sessuale, l’onore e, seppur più generale, la libertà personale.

Certamente andare ad elencare in questa sede i vari articoli che all’interno del codice penale disciplinano questi reati è impossibile. Possiamo, comunque, fare riferimento ai più importanti che tutelano, in questo caso, l’incolumità e la vita della persona.

Per ragioni di convenienza espositiva l’elenco è volutamente incompleto.

Art. 575 Omicidio

Art. 578 infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale

Art. 580 Istigazione o aiuto al suicidio

Art. 581 Percosse

Art. 582 lesioni personali

Art. 584 Omicidio preterintenzionale

Art. 586 Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto

Tra i reati che tutelano l’onore vi sono, tra i più importanti:

Art. 595 diffamazione

Art. 596 bis. Diffamazione a mezzo stampa

Art. 598 Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative

Tra i reati contro la persona che tutelano la libertà individuale troviamo

Art. 605 sequestro di persona

Art. 607 indebita limitazione della libertà personale

Art. 609 bis. Violenza sessuale

Art. 609 quater Atti sessuali con minorenne

Art. 609  octies violenza sessuale di gruppo

Art. 610 violenza privata

Art. 612 minaccia

Art. 612 bis atti persecutori

Gli artt. 11 e 43 del Tulps

Vediamo adesso cosa dice il Tulps (R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Testo unico di leggi di pubblica sicurezza) relativamente alle condizioni in cui una autorizzazione di polizia quale un porto d’armi debbono essere negate.

Il riferimento, in questo caso, è all’art. 11 del Testo il quale esplicitamente riporta:

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

  1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
  2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Come possiamo evincere l’art. all’ultimo comma stabilisce esplicitamente che le autorizzazioni di polizia possono essere negate nei confronti di quei soggetti che, oltre a delitti contro la personalità dello stato e contro l’ordine pubblico, si siano macchiati ed abbiano riportato condanne per delitti contro la persona commessi con violenza. O, ancora prima, siano stati sottoposti all’ammonizione (istituto giuridico nuovo applicabile in caso di atti persecutori) .  Quindi è chiaro che l’elemento della condanna o altrimenti ammonizione per reati contro la persona rappresenta elemento certamente valido per negare una licenza di porto d’armi.

Altro fondamentale riferimento è quello all’art. 43 del tulps che riportiamo qui di seguito:

Oltre a quanto stabilito dall’art 11 non può essere concessa la licenza di portare armi:

1.     a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone comessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo rapina o estorsione

2.     […]

3.     […]

La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati o a chi non può provare la sua buona condotta o non da affidamento di non abusare delle armi

La discrezionalità dell’amministrazione

Come abbiamo appena visto i reati contro la persona sono considerati dal legislatore come elementi fondanti un diniego di primo rilascio o altrimenti rinnovo del porto d’armi. C’è comunque da dire che in materia vi è giurisprudenza affermata che sarà, sicuramente, oggetto di altro articolo e di altra video lezione.

Ovviamente un elemento che non va mai dimenticato è rappresentato dalla ampia discrezionalità che caratterizza il potere dell’amministrazione (Questura e Prefettura) nella valutazione dell’affidabilità dei soggetti che richiedono un primo rilascio o rinnovo del porto d’armi.

Quando il legislatore fa riferimento esplicito a “chi non può provare la sua buona condotta” riconosce uno spazio di intervento e di valutazione in cui la questura e l’amministrazione in generale può inserirsi e quindi valutare, nel concreto, se un soggetto sia o meno affidabile al maneggio delle armi

Normative di riferimento

Codice Penale

R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Testo unico di leggi di pubblica sicurezza

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com  

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