Correttivo 204: ANPAM soddisfatta

In data 21 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 121 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, approvato dal consiglio dei Ministri il 27 settembre 2013.

L’ANPAM nei mesi scorsi ha partecipato, con il valido supporto dei rappresentanti di Assoarmieri, ANPP, Conarmi, Ente Sportivo Paintball e FITAV, ai diversi incontri avvenuti con istituzioni e parlamentari per apportare sostanziali modifiche alla proposta originaria del Ministero dell’Interno. Sono state infatti evitate molte prescrizioni di dubbia legittimità e particolarmente restrittive per il settore, mentre è stato dato un contributo per predisporre norme più semplici ed eque.

In particolare:

1. Evitata la riduzione ad un anno della licenza di esportazione delle armi: che avrebbe imposto agli esportatori un aggravio poco compatibile con la tempistica delle operazioni di esportazione.

2. Licenza per la gestione dei poligoni privati: la disciplina è stata demandata al regolamento già previsto dall'ultimo comma dell'articolo 57 attualmente in vigore, che andrà emanato entro 90 giorni dall’approvazione del decreto garantendo la libertà di accesso al mercato e i pari diritti dei soggetti di diritto privato già operanti nel settore.

3. Paintball: sono stati definiti e normati gli strumenti sportivi e le sfere marcatrici utilizzati, chiarendo che al di sotto di una determinata soglia di energia cinetica detti strumenti non possono considerarsi armi.

4. Modalità di custodia delle armi: stralciando l'iniziale disposizione restrittiva, la norma è stata riportata alla formulazione che prevede l’adozione in tempi brevi di un regolamento ministeriale che stabilisca chiaramente le modalità di detenzione e custodia, anche in considerazione del fatto che l’omessa custodia di armi è già sanzionata penalmente.

5. Armi sportive: il riconoscimento delle armi sportive è stato attribuito al Banco Nazionale di Prova, e dovrà avvenire nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Inoltre sono state ammesse a fornire il parere relativo anche le federazioni sportive associate al CONI, oltre che quelle affiliate, garantendo uguale diritto anche alle associazioni che praticano attività sportive con armi diverse rispetto a quelle utilizzate nelle discipline olimpiche.

6. Certificato medico per la detenzione: riformulata la prescrizione in modo che tutti i detentori di armi che non sono titolari di un porto d'armi in corso di validità presentino una tantum, entro un anno dall'entrata in vigore della disposizione, il certificato medico di idoneità al possesso delle armi, prevedendo tuttavia che, a seguito di diffida dell’amministrazione, gli inadempienti possano produrre il certificato in tempi utili senza conseguenze negative.

7. Intermediario di armi: è stata esclusa la necessità che agenti e rappresentanti delle aziende si dotino di licenza di intermediario quando siano muniti di mandato notificato alle questure competenti. È stata inoltre esclusa la necessità da parte di tali soggetti e delle Aziende mandanti di presentare il resoconto delle attività svolte.

8. Attribuzione agli ufficiali di pubblica sicurezza del potere di sequestrare le armi: è stata precisata la natura del potere di sottrarre temporaneamente le armi a chi è capace di abusarne e, soprattutto, sono stati definiti i tempi e le procedure, a garanzia dei cittadini interessati.

9. Limitazione del numero dei colpi: ne sono state escluse le armi sportive, le armi antiche e le repliche (fino a 10 colpi), ma permane una formulazione che creerà certamente notevoli difficoltà agli utilizzatori ed agli operatori che dovranno provvedere ai controlli, e influirà negativamente sul mercato nazionale. Sull’argomento sarà necessario verificare la legittimità della disposizione in relazione alle norme comunitarie e alla legge di delega.

10. Certificazione dell’idoneità al maneggio delle armi: stralciata la norma che prevedeva la necessità di ripetere ogni 10 anni la certificazione al maneggio delle armi per tutti coloro i quali richiedano o rinnovino la licenza di porto, con la dichiarata intenzione di normarla successivamente.

L’ANPAM desidera ringraziare i dirigenti del Viminale, che a seguito di numerosi incontri, hanno mostrato disponibilità a comprendere gran parte delle osservazioni fornite dagli esperti del settore e dei Parlamentari coinvolti.

Un ringraziamento particolare va anche ai Presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato, On. Sisto e Sen. Finocchiaro, competenti per l’emanazione del parere parlamentare allo schema di decreto, nonché ai rispettivi relatori del provvedimento On. Ravetto e Sen. Migliavacca.

Infine, un ringraziamento sentito va alla Sen. Cinzia Bonfrisco, che si è impegnata in prima persona per creare le condizioni per apportare le dovute modifiche al testo originario e ad altri parlamentari che, a più riprese, hanno partecipato agli incontri di lavoro, quali: Sen. L. Rossi, Sen. Divina, Sen. Calderoli, Sen. Candiani, On. Bragantini.

Purtroppo, nonostante il notevole sforzo profuso in un brevissimo lasso di tempo, il Viminale non ha recepito interamente le indicazioni del settore e i pareri parlamentari, facendo approvare un articolo sulla limitazione dei colpi di dubbia legittimità e impossibile da far rispettare, a causa del fatto che i caricatori per la disciplina europea sono esclusi dalle parti d'arma. In questo modo si determina una situazione di difficoltà per gli operatori del comparto e gli utilizzatori finali, ma anche per gli stessi organi di PS a cui è demandato il compito di attuarlo.

Inoltre la non chiara dizione dell’articolo 6, dovuta probabilmente alla sovrapposizione di testi diversi, richiede la necessità di un urgente ulteriore intervento normativo che chiarisca definitivamente le norme transitorie da applicare, al fine di garantire la legittimità e la certezza dei comportamenti di detentori, commercianti e produttori nel tempo. Riteniamo che tale intervento normativo debba essere l’occasione per adeguare il decreto ai pareri parlamentari, e per riflettere sulla legittimità di alcune norme in relazione alla Costituzione e al diritto europeo.