Ancora novità sul Decreto Legge n. 79

Pertanto, alla scadenza naturale del citato D.L., ossia il 21 agosto p.v., tutto dovrebbe tornare come era stato dal 1° gennaio, data di abrogazione dell’art. 7 della legge 110 del 1975 (ovvero, del Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo), al 21 giugno scorso, quando è entrato in vigore il provvedimento in questione.

Gli osservatori attenti avranno notato l’uso del condizionale.

Non si è trattato di un uso improprio della coniugazione dei verbi, ma di un’esigenza connessa a ciò che sta accadendo in Parlamento.

Nei giorni scorsi, infatti, è stato presentato alla Camera un  emendamento da parte del Governo, con il quale si voleva reintrodurre un nuovo articolo 1 del D.L. n. 79, ovviamente modificato e semplificato rispetto a quello abrogato dal Senato, ma che in sostanza ne seguiva le linee guida.

Alla votazione della Camera l’emendamento veniva respinto e il D.L. n.79, quindi, sarà lasciato con il testo uscito dal Senato.

Preso atto della bocciatura della Camera, il  Governo ha, però, presentato un emendamento nel testo del Decreto Legge sulla “Spending Review”, con il quale si vuol introdurre una sorta di regolamentazione delle armi che prende spunto dal soppresso art. 1 del D.L. 79.

Per la votazione di questo provvedimento di legge (già da oggi alla votazione della Camera), molto probabilmente il Governo porrà la fiducia e, quindi, il testo sarà blindato in Parlamento.
Seguiremo per voi l’evolversi della situazione e vi terremo informati.

Intanto, al Banco Nazionale di prova di Gardone Val Trompia (BS) vanno avanti le procedure di classificazione previste dall’attualmente in vigore articolo 1 e queste non sono affatto così gravose come qualcuno aveva paventato.

Il predetto ente, infatti, si sta limitando a far compilare al presentatore dell’arma una scheda, nella quale bisogna indicare la marca dell’arma, il suo calibro, se la canna è superiore o inferiore ai 300 mm, se l’arma è più o meno lunga di 600 mm e a quale categoria essa appartenga (e sono le categorie elencate dall’Allegato 1 della Direttiva 477/91/CE).

Queste poche indicazioni sono sufficienti per ottenere il numero identificativo previsto dall’articolo 1 del D.L. 79, e così si andrà avanti fino al 20 agosto; staremo poi a vedere come cambieranno le cose.