Correttivo 204 pubblicato in Gazzetta Ufficiale: la nota di ANPAM

Nota: per una più completa comprensione di questo argomento vi suggeriamo di leggere anche i nostri precedenti articoli al riguardo:

"Correttivo 204", nuova proposta di legge: allarme!

D.Lgs. Correttivo 204: l'ANPAM risponde, ma è rischio per i poligoni privati!

Correttivo 204: una luce in fondo al tunnel?

Correttivo 204 in aula: allarme per i caricatori

La vergogna del Correttivo 204!

Correttivo 204 pubblicato: la reazione di ANPAM
Il Correttivo 204 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale sul num.247 della serie ordinaria, il 21 ottobre scorso

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.247 del 21/10/2013, entra in vigore il tanto contestato, ed ormai tragicamente noto, "Correttivo 204", più correttamente detto "Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n. 121: disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi."

Al riguardo, non crediamo ci sia bisogno di reiterare ancora una volta il nostro parere totalmente negativo per una norma che, come ben saprà chi ha letto i nostri precedenti articoli al riguardo di cui sopra, risulta essere nient'altro che un'ennesima prevaricazione nei confronti dei cittadini onesti, un regalo alle smanie di controllo totale delle burocrazie statali, e priva di qualsiasi effetto positivo in fatto di Pubblica Sicurezza, in quanto facilmente e legalmente aggirabile nei suoi punti-chiave.

L'ANPAM - Associazione Nazionale Produttori di Armi e Munizioni Sportive e Civili, ha seguito sin dagli inizi l'iter di questa sciagurata norma, evidenziandone sin da subito le (poche) luci e le (molte) ombre, e nei mesi scorsi ha partecipato, con il valido supporto dei rappresentanti di Assoarmieri, Associazione Nazionale Poligoni Privati, CONARMI, Ente Sportivo Nazionale Paintball e FITAV, ai diversi incontri avvenuti con istituzioni e parlamentari per apportare sostanziali modifiche alla ancor più restrittiva proposta originaria del Ministero dell’Interno. Nel testo di un comunicato-stampa diffuso oggi dall'ANPAM, si elencano le prescrizioni precedentemente incluse nel testo che sono state evitate:

Correttivo 204 pubblicato: la reazione di ANPAM
Tra le iniziali norme restrittive evitate, c'è quella sui poligoni privati
  • La riduzione ad un anno della licenza di esportazione delle armi, che avrebbe imposto agli esportatori un aggravio poco compatibile con la tempistica delle operazioni di esportazione, è stata eliminata.
  • Licenze per la gestione dei poligoni privati: la disciplina è stata demandata al regolamento già previsto dall'ultimo comma dell'articolo 57 attualmente in vigore, che andrà emanato entro 90 giorni dall’approvazione del decreto garantendo la libertà di accesso al mercato e i pari diritti dei soggetti di diritto privato già operanti nel settore.
  • Paintball: sono stati definiti e normati gli strumenti sportivi e le sfere marcatrici utilizzati, chiarendo che al di sotto di una determinata soglia di energia cinetica detti strumenti non possono considerarsi armi.
  • Modalità di custodia delle armi: stralciando l'iniziale disposizione restrittiva, che avrebbe obbligato tutti i detentori di armi a munirsi di casseforti ed allarmi a dispetto anche del recente parere contrario della Corte di Cassazione, la norma è stata riportata alla formulazione che prevede l’adozione in tempi brevi di un regolamento ministeriale che stabilisca chiaramente le modalità di detenzione e custodia, anche in considerazione del fatto che l’omessa custodia di armi è già sanzionata penalmente.
Correttivo 204 pubblicato: la reazione di ANPAM
Anche la norma che avrebbe previsto l'obbligatorietà delle casseforti è stata stralciata
  • Armi sportive: il riconoscimento delle armi sportive è stato attribuito al Banco Nazionale di Prova, e dovrà avvenire nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Inoltre sono state ammesse a fornire il parere relativo anche le federazioni sportive associate al CONI, oltre che quelle affiliate, garantendo uguale diritto anche alle associazioni che praticano attività sportive con armi diverse rispetto a quelle utilizzate nelle discipline olimpiche.
  • Certificato medico per la detenzione: riformulata la prescrizione in modo che tutti i detentori di armi che non sono titolari di un porto d'armi in corso di validità presentino una tantum, entro un anno dall'entrata in vigore della disposizione, il certificato medico di idoneità al possesso delle armi, prevedendo tuttavia che, a seguito di diffida dell’amministrazione, gli inadempienti possano produrre il certificato in tempi utili senza conseguenze negative.
  • Intermediario di armi: è stata esclusa la necessità che agenti e rappresentanti delle aziende si dotino di licenza di intermediario quando siano muniti di mandato notificato alle questure competenti. È stata inoltre esclusa la necessità da parte di tali soggetti e delle Aziende mandanti di presentare il resoconto delle attività svolte.
  • Attribuzione agli ufficiali di pubblica sicurezza del potere di sequestrare le armi: è stata precisata la natura del potere di sottrarre temporaneamente le armi a chi è capace di abusarne e, soprattutto, sono stati definiti i tempi e le procedure, a garanzia dei cittadini interessati.
  • Limitazione del numero dei colpi: ne sono state escluse le armi sportive, le armi antiche e le repliche (queste ultime due categorie avranno un limite di 10 colpi), ma permane una formulazione che creerà certamente notevoli difficoltà agli utilizzatori ed agli operatori che dovranno provvedere ai controlli, e influirà negativamente sul mercato nazionale. Sull’argomento sarà necessario verificare la legittimità della disposizione in relazione alle norme comunitarie e alla legge di delega.
  • Certificazione dell’idoneità al maneggio delle armi: stralciata la norma che prevedeva la necessità di ripetere ogni 10 anni la certificazione al maneggio delle armi per tutti coloro i quali richiedano o rinnovino la licenza di porto.
Correttivo 204 pubblicato: la reazione di ANPAM
Finalmente, coi cambiamenti imposti al testo originario della legge, anche la pratica del Paintball − e gli strumenti necessari ad essa − assumono carattere legale nel nostro Paese

Resta, dunque, il rammarico di ANPAM per non aver saputo evitare la limitazione a 15 colpi per le armi corte difensive e a 5 colpi per le armi lunghe da caccia. Purtroppo, nonostante il notevole sforzo profuso in un brevissimo lasso di tempo, il Viminale non ha recepito interamente le indicazioni del settore e i pareri parlamentari, facendo approvare un articolo sulla limitazione dei colpi di dubbia legittimità e impossibile da far rispettare, a causa del fatto che i caricatori per la disciplina europea sono esclusi dalle parti d'arma. In questo modo si determina una situazione di difficoltà per gli operatori del comparto e gli utilizzatori finali, ma anche per gli stessi organi di PS a cui è demandato il compito di attuarlo. Ricordiamo, infatti, che in sede di discussione nelle Commissioni competenti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, la stragrande maggioranza dei parlamentari, di entrambi gli schieramenti politici, avevano espresso la necessità di stralciare tale norma, in quanto contraria alle normative europee e persino "fuori delega", cioè esterna alla competenza del Governo di legiferare al riguardo, come delegata dal Parlamento.

Correttivo 204 pubblicato: la reazione di ANPAM
Anche con l'entrata in vigore della norma sui caricatori, difficilmente cambierà qualcosa nella vita di tutti i giorni dei tiratori: è infatti inapplicabile e facilmente aggirabile in maniera legale

L'ultima parola non è ancora detta: bisogna aspettare l'emanazione dei decreti attuativi − cosa che, come al solito in Italia, richiederà del tempo − e le storture contenute dal testo non passeranno inosservate nelle sedi opportune. Nel frattempo, non possiamo che concordare con ANPAM riguardo alla questione dei caricatori, aggiungendo che nella vita di tutti i giorni dei tiratori cambia poco o niente, in quanto tale codicillo, come sosteniamo da sempre assieme a molti altri esperti del settore, è inapplicabile.

I caricatori amovibili, infatti, non sono parte d'arma in base alla legge italiana e alla normativa europea; in base a ciò, non si potrà legittimamente accusare di "alterazione d'arma" chi impieghi un caricatore "lungo" su un'arma "limitata"; né se ne potrà controllare la diffusione, dato che il loro acquisto non richiede licenza di porto d'armi e la loro detenzione non è sottoposta a denuncia. Di più: stante l'unione doganale europea, non sarà possibile bloccare le importazioni; prospettiva peraltro balzana, dato che lo stesso "Correttivo 204" prevede che le armi sportive possano continuare ad utilizzare i caricatori ad alta capacità, e pare che tutte le armi d'impostazione militare che siano realizzate di fabbrica con tale capacità potrebbero essere pressoché automaticamente riconosciute come tali, stante il loro impiego nelle competizioni di tiro dinamico (soprattutto 3-Gun).

Correttivo 204 pubblicato: la reazione di ANPAM
Come sempre quando si emanano leggi inutili e provvedimenti raffazzonati, a soffrirne è chi pratica gli sport di tiro legalmente, o chi è costretto a difendersi nel rispetto della legge...

Dunque essi continueranno a circolare in maniera del tutto legale: l'unica conseguenza di cui ci rammarichiamo è che saranno effettivamente limitate le armi corte portabili per difesa, con conseguente svantaggio per i comuni cittadini, per gli operatori di Sicurezza Privata e per gli agenti di Polizia Municipale, nell'eventualità in cui si debbano difendere da aggressori multipli o muniti di armi da guerra.

Inoltre è probabile che le armi corte e lunghe tornino ad essere vendute con caricatori limitati di fabbrica inclusi nella confezione, ma ciò ha poca importanza, soprattutto per chi tira al chiuso, dato che molte sezioni del TSN non consentono l'impiego di caricatori ad alta capacità.

I caricatori di capacità "standard" (preferiamo chiamarli così: non sono loro ad essere "elevati", sono quelli ridotti ad essere... "ridotti"!) resteranno comunque accessibili come accessorio Aftermarket, anche se è probabile un aumento dei prezzi o una riduzione dei punti-vendita che li avranno disponibili, dato che sono già in tanti a interpretare male la legge e pensare che essi siano stati messi al bando: lo ripetiamo, non è così, dunque non lasciatevi intimidire dalle frange disarmiste e proibizioniste che prosperano all'interno della burocrazia ministeriale e negli alti gradi delle Forze dell'Ordine.

Affinché l'inutilità del Correttivo 204 risalti in tutta la sua monumentalità, non si deve che continuare con la nostra vita di tutti i giorni, nel rispetto delle leggi vigenti che, ricordiamo, il Correttivo non riesce efficacemente a cambiare di una virgola: chiunque avesse la sfortuna di incappare in noie giudiziarie a causa dei caricatori, avrà dunque la possibilità, già alla prima udienza nel caso sventurato in cui si arrivi effettivamente a processo, di chiedere la sospensione o l'annullamento, o in subordine il rinvio alle Corti competenti, per tutta una serie di vizi che vanno dalla contrarietà alle norme europee al fatto che la legge, in tale codicillo, risulta essere "fuori delega". Ma, ripetiamo: eventualità remote. Come al solito, la montagna ha partorito un topolino, che ora aspetta solo di essere schiacciato, nella speranza che non morda e graffi nel frattempo.