Condanne e diniego di rinnovo del Porto d’armi: effetti non sempre automatici 

Il fatto

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Il Questore dovrà prendere in esame ulteriori elementi per valutare un soggetto non è in grado di maneggiare e possedere armi.

Errare, si sa, è in assoluto la caratteristica che di più delinea e definisce l’essere umano e spesso tali errori si ripercuotono nella vita di ognuno di noi in modo, spesso e volentieri, assai inaspettato. Soprattutto quando il tempo è trascorso e vi è stata la possibilità di comprovare, attraverso peculiari istituti giuridici, che a seguito di un errore (in questo caso un reato) si è intrapresa una condotta di vita votata alla legalità e al rispetto delle regole.

È questo il caso, infatti, di Tizio (nome generico) che, a seguito di una condanna per il reato di furto che gli era stata comminata molti anni addietro, si è visto negare da parte della Questura il rinnovo del porto d’armi che egli, già in passato, aveva provveduto a rinnovare. Scontata la condanna Tizio chiede e ottiene la riabilitazione da parte del Tribunale di Sorveglianza.

Tizio decide così di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale adducendo come motivazioni a suo favore prima di tutto i già trascorsi rinnovi proprio dello stesso porto d’armi. Rinnovi concessi proprio dalla Questura. Inoltre fa appello alla propria condotta di vita che ormai da anni era votata al rispetto delle regole e del vivere sociale. 

La sentenza

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Nel caso esposto, Tizio adduce come motivazioni a suo favore i già ottenuti rinnovi in passato dello stesso Porto D'Armi.

Il Tar di Potenza, sez.1 con Sentenza n. 394 del 29 Maggio 2017, darà ragione a Tizio obbligando di fatto la Questura al rinnovo del porto d’armi.

In particolare, ed è qui la novità interessante, il Giudice Amministrativo sancisce che non può assolutamente esserci una soggezione perpetua a una condanna per quanto riguarda gli effetti di quest’ultima in particolare relativamente alle conseguenze inibitorie e bloccanti derivanti da questa.

Sarà infatti obbligo del Giudice e della Questura valutare altri elementi che facciano concretamente dubitare circa l’affidabilità del soggetto nel maneggio e possesso di armi non potendosi considerare sufficiente al diniego di rinnovo una condanna risalente nel tempo.

In parole povere significa che non è assolutamente possibile che un cittadino, che ha sbagliato magari molti anni prima, venga praticamente stigmatizzato a causa di uno “scivolone” soprattutto quando la condotta successiva negli anni è caratterizzata dal comprovato rispetto delle regole.

Corrado Maria Petrucci 
Consulente Legale

Email: petrucci.cmp@gmail.com