Concetto di pubblica sicurezza nel diritto delle armi

La premessa: la fonte Costituzionale

Ognuno di noi, appassionato di armi che si rispetti, sa benissimo quanto il concetto di pubblica sicurezza e di tutela di quest’ultima sia preponderante quando si parla di diritto delle armi e dei materiali esplodenti. C’è da dire, subito, che il concetto di pubblica sicurezza, dal punto di vista giuridico, trova una connotazione molto più ampia rispetto alla sola materia del diritto delle armi. Il diritto delle armi rappresenta uno degli ambiti in cui il concetto di pubblica sicurezza trova la sua applicazione. Ne è, se vogliamo, un sottoinsieme.

È opportuno, qui, riportare la fonte primaria in cui troviamo il concetto di pubblica sicurezza. Di pubblica sicurezza ne parla, prima di tutto, la Costituzione nel nuovo Titolo V parte seconda, in particolare all’articolo 117 secondo comma lett. H) e articolo 118 terzo comma.

Il primo dato che notiamo è che l’art. 117, che è stato modificato, conferma come sia pubblica sicurezza e l’ordine pubblico siano rimasti competenza statale: spetta quindi allo Stato di fare le leggi che riguardano la pubblica sicurezza. 

Di rimando, quindi, esistono nel nostro sistema giuridico tante leggi dello Stato che regolano la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico.

Concetto di pubblica sicurezza

Volendo a questo punto  dare una definizione ed una connotazione pratica al concetto di pubblica sicurezza, potremmo affermare che la pubblica sicurezza è quella funzione, quel compito che, abbiamo capito, spetta prima di tutto allo Stato, consistente nel permettere a tutte le persone (concetto di persone è più ampio rispetto a quello di cittadini, comprendendo quindi moltissimi più soggetti) di poter vivere tranquilli, di poter manifestare la loro individualità, la loro persona, e di poter tranquillamente perseguire i propri interessi.

Abbiamo già detto che il concetto di pubblica sicurezza è applicabile a molti ambiti. Proprio per la sua genericità, esso va distinto dal concetto di ordine pubblico. Non stiamo qui a snocciolare noiosi orientamenti dottrinali, che poco ci interessano. Possiamo affermare tranquillamente, però, che dal punto di vista pratico, l’ordine pubblico può essere considerato come l’insieme di dei beni specifici che devono essere tutelati dallo Stato. In pratica, ordine pubblico e pubblica sicurezza si equivalgono.

La pubblica sicurezza nel diritto delle armi

La pubblica sicurezza è, nel diritto delle armi, quello che si definisce un bene giuridico tutelato. Che cosa significa? La risposta, volendo prescindere da inutili tecnicismi, è semplice: chi tratta armi, chi le maneggia, chi le possiede, chi le vende, chi ci lavora, chi le colleziona ecc. deve obbligatoriamente fare tutte queste attività avendo sempre in mente che tali attività non devono, in alcun modo, rappresentare un pericolo per la sicurezza degli altri e di sé stessi.

Abbiamo imparato, leggendo anche altri articoli presenti sul nostro portale, che, nel nostro sistema giuridico, avere armi non è un diritto. In sintesi, avere armi non costituisce una posizione giuridica del soggetto di fronte alla quale l’ordinamento deve obbligatoriamente porre in essere tutte quelle azioni per garantire tale posizione. Non è infatti possibile, per chiunque, ottenere il porto d’armi, perché questo lo rilascia l’Amministrazione valutando l’affidabilità del richiedente, e non è possibile per tutti accedere all’armeria e comprare una pistola.

Solo a determinate condizioni il porto d’armi viene rilasciato e quindi, di conseguenza, solo a determinate condizioni, si può entrare in armeria e comprare una pistola.

Le condizioni le stabilisce lo Stato. Ecco qui dimostrato che il privato cittadino non ha un diritto ad avere armi ma, proprio perché le condizioni per avere armi le detta la legge, la possibilità di avere armi diventa una eccezione ad un divieto generale.

Il concetto di pubblica sicurezza si inserisce, quindi, in questo meccanismo in due modi.

Innanzitutto quelle che abbiamo definito, per comodità, “condizioni” sono espressione di una valutazione ponderata e ragionata da parte di chi fa le leggi (non sempre, purtroppo). L’elemento che ispira tali condizioni è, appunto la sicurezza pubblica ! Quindi la sicurezza di tutti.

Un esempio pratico. Gli artt. 11 e 43 del Testo unico di leggi di pubblica sicurezza stabiliscono a quali condizioni una licenza di porto d’armi non deve essere rilasciata, deve o può essere tolta.

Benissimo. Se leggiamo il testo di questi due articoli, ci accorgiamo che enucleano tutta una serie di condizioni (reati ecc.) che, nel caso in cui facessero parte del vissuto di un soggetto, quest’ultimo avrà dimostrato di non essere una persona affidabile, quindi dargli armi in mano sarebbe un azzardo. Colui che ha commesso rapina, o che ha malmenato qualcuno, avendo l’arma in mano potrebbe essere portato, anche solo potenzialmente, a commettere di nuovo reati del genere.

Ammettiamo che l’Amministrazione rilasci il porto d’armi, quindi riconosca ad un soggetto quella affidabilità necessaria affinché si possano avere armi.  La valutazione della questura sarà “questa persona non da modo di dubitare circa la sua affidabilità, quindi autorizzarlo a comprare, possedere, portare e trasportare armi non dovrebbe essere un pericolo per la sicurezza pubblica, quindi la sicurezza di tutti”.

A quel punto l’obbligo di tutelare la pubblica sicurezza diventa obbligo non solo dell’Amministrazione, ma del soggetto stesso. lo stesso infatti sarà, come già abbiamo detto prima, a “maneggiare” le armi che andrà a possedere sempre utilizzandole, portandole o trasportandole e custodendole affinché la sicurezza degli altri non sia compromessa! Ecco perché, se leggiamo, per esempio, le varie sentenze di Cassazione e Consiglio di Stato ci accorgiamo come, nel caso di condanne confermate e licenze di porto d’armi ritirate, spessissimo la casistica riguarda armi e materiale esplodente mal custoditi e quindi compromissione della pubblica sicurezza (vedasi l’ultimo articolo sul nostro portale sul bimbo che è andato a scuola con una cartuccia del papà nello zaino e, al papà, veniva ritirato il porto d’armi).

I nostri consigli…

Il consiglio più ovvio che ci sentiamo di darvi riguarda la conoscenza delle norme che regolano il mondo delle armi. L’Italia, tra le altre cose,  è uno dei paesi in cui vige uno tra i più stringenti  e limitanti impianti giuridici in materia di armi, a causa di tantissima ignoranza in materia e di benpensanti dell’ultima ora che purtroppo appestano i social network  e che, sembrerà strano, in qualche modo riescono  influenzare la politica che non perde occasione, ormai a cadenza quasi semestrale, di presentare disegni di legge contro il nostro mondo, contro la nostra passione.

Conoscere le regole e saperle applicare rappresenta il primo strumento di risposta a chi, dell’anticaccia e dell’anti armi in generale, ne ha fatto il grimaldello per facili carrierismi e personalismi beceri ed indegni di un paese che si proclama civile.

Norme di riferimento

Art. 117 comma 3 lett.) H della Costituzione

Art. 118 della Costituzione

R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo unico di leggi di pubblica sicurezza)

Video: Concetto di pubblica sicurezza nel diritto delle armi



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com