Concetto di “giustificato motivo”: la nuova sentenza della Corte di Cassazione

I fatti

Il caso che la Cassazione si è trovata ad esaminare riguarda Tizio, il quale, sottoposto a controllo da parte delle forze dell’ordine all’interno del proprio veicolo, veniva trovato in possesso di alcuni coltelli. Tizio asseriva come la presenza dei coltelli all’interno della propria autovettura fosse funzionale allo svolgimento della propria professione di fruttivendolo. In sostanza, il Tribunale dava torto marcio a Tizio. In particolare rilevava la dimensione dell’attualità del giustificato motivo. Volendo spiegare meglio, gli operatori delle Forze dell’ordine ed il giudice di primo grado non consideravano come attuale , al tempo del controllo, la necessità da parte di Tizio di portare seco alcuni coltelli poiché alle 01:00 di notte certamente Tizio non si stava recando a lavoro.

A quel punto si giunge in Cassazione, ove Tizio reiterava le proprie ragioni asserendo come a quell’ora lo stesso si stesse recando ai mercati generali ortofrutticoli che, come tutti noi sappiamo, hanno luogo di mattina molto presto.

Il ricorso in Cassazione e la giurisprudenza in materia

Partiamo subito dal presupposto fondamentale. La Cassazione darà torto a Tizio e lo condannerà al pagamento delle spese legali e processuali.

Interessa, in questa sede, andare a capire quale sia stato il ragionamento non solo fattuale ma anche e soprattutto strettamente giuridico che ha dato luogo a tale pronuncia.

Leggendo il testo della sentenza notiamo come la difesa di Tizio abbia fatto riferimento alla giurisprudenza pacifica ed acclarata in materia di giustificato motivo per il porto di coltello e di armi bianche in generale. L’orientamento giurisprudenziale ammesso è infatti quello che stabilisce come si debba intendere, con giustificato motivo, quello immediatamente espresso dal portatore del coltello all’atto di controllo da parte delle forze dell’ordine in quanto riferibile all’attualità del controllo stesso e perciò suscettibile di immediata verifica.

Secondo la Cassazione, però, il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto.

Inoltre il  "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile dì una immediata verifica da parte dei verbalizzanti.

Il porto di uno strumento da punta o da taglio atto a offendere è da ritenere giustificato soltanto nel caso in cui la circostanza legittimatrice rivesta carattere di attualità rispetto al momento dell'accertamento della condotta altrimenti vietata.

Pur tenendo conto dì quanto rappresentato dall'imputato agli operanti, ha escluso che vi fossero elementi che permettessero di affermare che il porto dei coltelli fosse giustificato, rimarcando il difetto di alcuna traccia all'interno del veicolo dell'imputato, nel quale erano custoditi i coltelli, che consentisse di correlarne la disponibilità, nel momento in cui è stato sottoposto a controllo dai militari (in particolare, alle ore 1.00 del mattino), all'attività lavorativa di fruttivendolo.

Normative di riferimento

Art. 4 comma 2 della legge 18 aprile 1975 n. 119

Video: Concetto di “giustificato motivo”



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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