Sopravvenienza di circostanze ostative al porto d’armi

La valutazione dell’amministrazione

Come abbiamo imparato, e lo diciamo sempre perché repetita juvant, la legge riconosce all’amministrazione un potere caratterizzato da ampia discrezionalità circa i requisiti necessari alla titolarità delle licenze in materia di armi.

Il potere di valutazione si esplica, e viene quindi esercitato, non solo al momento della richiesta di primo rilascio/rinnovo ma è un potere comunque valido ed effettivo anche “durante” il periodo che intercorre tra il primo rilascio/rinnovo ed il successivo rinnovo.

Questo significa che l’amministrazione può anche valutare quelle circostanze che sopravvengono successivamente alla istruttoria fatta quando il soggetto presenta la propria richiesta.

Appare chiaro, però, che non è che un elemento che l’amministrazione potrebbe, potenzialmente, ritenere ostativo andrà per forza ad esplicare i propri effetti e quindi precludere la titolarità delle licenze in materia di armi.

La legge appone dei limiti, e lo stesso fa la giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali e delle magistrature superiori. È attraverso le sentenze infatti che la legge va interpretata secondo i principi interpretativi del diritto primo fra tutti il principio di ragionevolezza.

Il principio di ragionevolezza

Senza andare a scomodare i padri del diritto, che tantissimo hanno scritto in materia di interpretazione del diritto, possiamo affermare che il principio di ragionevolezza, fondamentale durante l’attività interpretativa del diritto, è quel principio secondo cui la legge deve essere interpretata andando a controbilanciare gli interessi che, in una determinata fattispecie, vengono a presentarsi.

In materia di diritto delle armi, ad esempio, a doversi sempre controbilanciare sono da una parte l’interesse alla pubblica sicurezza, bene ultimo da tutelare e che trova appunto la propria garanzia con l’intero impianto normativo del diritto delle armi.

Dall’altra è necessario però tutelare anche l’interesse legittimo del soggetto che vuole vedersi riconosciuta la titolarità del porto d’armi nel caso in cui, a seguito della propria richiesta all’amministrazione, non siano presenti elementi ostativi. Lo stesso dicasi nel caso in cui nella sfera personale e giuridica del soggetto vengano a presentarsi elementi che l’amministrazione potrebbe considerare ostativi ma che, dopo appunto una analisi ed una istruttoria che sia basa sul principio di ragionevolezza, questi elementi poi alla fine non siano da considerarsi invece come elementi ostativi. Tale analisi trova la propria garanzia, spesso, nella giurisprudenza delle magistrature di ogni grado che, in più occasioni come vedremo a breve, ha tutelato l’interesse legittimo del richiedente.

Quando una circostanza sopravvenuta non è immediatamente ostativa?

Vediamo adesso in quali casi alcune circostanze che a primo acchito potrebbero considerarsi ostative invece non lo sono. Per farlo ci rifacciamo alla giurisprudenza di tribunali amministrativi e di Corte di Cassazione e Consiglio di Stato.

  • Armi e alcool: T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 14/02/2020, n. 1998 “L'abuso di alcool non può costituire di per sé solo un presupposto sufficiente per fondare il giudizio di non idoneità e non affidabilità nell'uso delle armi dovendo il detto giudizio essere oggetto di un'istruttoria approfondita e corredato da una motivazione esauriente.”
  • Incauta custodia di armi prima sez. penale della Corte di Cassazione n. 35453/2021

in caso di incauta custodia di armi, il ritiro del porto d’armi non può in alcun modo essere automatico, seppur è acclarato che custodire le armi in modo poco sicuro è da considerarsi come elemento in grado di far dubitare circa l’affidabilità alla titolarità del porto d’armi. Secondo questa sentenza una valutazione di inaffidabilità in caso di incauta custodia non può essere automatica ma deve prendere in considerazione ogni elemento al fine di valutare la fattispecie in modo assolutamente oggettivo e preciso.

  • Requisiti psicofisici Consiglio di Stato sent. 07722 del 18 novembre 2021: Con questa sentenza si riapre in termini positivi la possibilità di poter ottenere da parte degli interessati, un rinnovo anche parziale del porto d’armi ad uso di caccia (es. anche per 2 o 3 anni) limitando il rinnovo stesso alla durata della certificazione medica rilasciata dalle competenti autorità.

Normative di riferimento

R.d. 18 giugno 1931 n. 773 artt. 11 e 43

Legge 18 aprile 1975 n. 110

Video: Sopravvenienza di circostanze ostative al porto d’armi



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com