Certificazioni mediche per il rilascio del porto d’armi: le novità del D.lgs 104/2018

Anche per quanto riguarda le certificazioni mediche necessarie al rilascio del porto d’armi, il legislatore italiano, con l’approvazione della Direttiva Europea Armi mediante l’approvazione del D.lgs. 104/2018 recepisce tutta una serie di novità che andremo di seguito ad analizzare. Il D.lgs. di cui stiamo parlando infatti va ad ampliare quella schiera di soggetti abilitati per legge (ai sensi del D.M. 28 Aprile 1998 art. 12 comma 3, sono abilitati al rilascio delle certificazioni per il rilascio del porto d’armi. La novella infatti prevede che tale certificazione possa essere rilasciata, oltre che dai settori medico-legali delle ASL e dalle strutture medico sanitarie della Polizia di Stato, anche dai singoli medici della Polizia di Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché dai medici militari in servizio permanente e in attività di servizio.

Obbligo di certificazione medica anche per i meri detentori

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Anche per i detentori viene previsto l'obbligo di fornire Certificazione medica comprovante l'assenza di malattie mentali o vizi che alterino, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Un punto interessante che riguarda le novità introdotte dal D.lgs 104/2018 che recepisce la Direttiva Europea 853/2017 riguarda la modifica all’art. 38 TULPS dove prevede l’obbligo di presentazione da parte del mero detentore di armi da fuoco al competente Ufficio di Pubblica Sicurezza o in assenza al Comando dell’arma dei Carabinieri ogni cinque anni una certificazione comprovante il possesso da parte del mero detentore di quei requisiti psicologici fisici e sociali previsti proprio dall’art. 38 del TULPS. Precisiamo che tale obbligo non si applica nei seguenti casi:

  1. Nel caso di titolari di licenza di porto d’armi tale obbligo viene assolto con la relativa presentazione della certificazione medica in sede di rinnovo ogni cinque anni della licenza stessa
  2. Ai collezionisti di armi antiche
  3. Ai soggetti autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza

Vediamo che tipo di certificazione medica dovrà presentare il detentore. Partiamo dal presupposto che la fonte di diritto a cui appellarci in questo caso è l’art. 35 comma 7 del TULPS il quale purtroppo non ha trovato piena e attuale applicazione proprio in mancanza di specifico regolamento di attuazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 6 Ottobre 2010 n.204. Per superare l’impasse che si è così venuto a creare è previsto un regime transitorio che prevede l’obbligo per il detentore di produrre certificazione medica dalla quale è possibile evincere che lo stesso non sia affetto da malattie mentali, o da vizi che ne determinino, anche in via temporanea, la capacità di intendere e di volere.

Mero detentore - quando presentare la documentazione

Tale obbligazione è poi completata dall’art. 14 del D.Lgs 104/2018 dal quale si evince che la certificazione medica di cui sopra va presentata entro 12 (dodici) mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo. In altre parole tale obbligo deve essere adempiuto entro e non oltre il 14 Settembre 2019.

Nel caso in cui tale obbligo dovesse essere disatteso, la Questura diffiderà i meri detentori a presentare la documentazione.

Abbassamento della durata della licenza di porto d'armi sportive e da caccia

Una delle conseguenze derivanti dall’approvazione della Nuova Direttiva Europea Armi è l’abbassamento della durata delle licenze di porto d’armi sportive e da caccia. Si passa infatti da 6 a 5 anni ed anche in questo caso viene previsto un regime transitorio. L’art. 12 comma 1 del del D.Lgs 104/2018 prevede infatti che le nuove norme sull’abbassamento della durata del porto d’armi si applichino ai titolari al momento del rinnovo delle licenze che siano state rilasciate entro il 14 settembre p.v.

In sostanza si può affermare che titoli di polizia rilasciati prima di tale data mantengono la canonica durata di anni 6. Solo in fase di rinnovo sarà applicata la nuova regolamentazione.


Corrado Maria Petrucci

Consulente Legale

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