Cassazione sulle armi inservibili

I fatti

L.S. ricorre avverso sentenza della Corte di Appello di Torino che confermava la condanna emessa dal G.i.p. del Tribunale di Asti il 22 marzo 2013 con la quale veniva condannato alla pena detentiva di mesi cinque e giorni dieci ed alla multa di euro 1.333,33 per il reato di detenzione abusiva di arma da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967 n° 895 poiché a seguito di controllo da parte delle Forze dell’ordine emergeva la detenzione di una doppietta cal. 16 prima di marca presso la propria abitazione.

I motivi del ricorso

Il ricorrente sceglie di addurre a fondamento del proprio ricorso le motivazioni di seguito riportate.

Prima di tutto la Corte di Appello avrebbe applicato, in modo assolutamente errato, quel principio secondo il quale nell’ambito del reato di possesso abusivo di arma da sparo, la necessità di denunciare il possesso di una certa arma andrebbe esclusa dal momento in cui della stessa se ne accerti e dimostri l’assoluta inservibilità in ordine allo stato di conservazione della stessa. In sostanza, quando l’arma è vecchia e non funziona non andrebbe denunciata.

Per giustificare lo stato di conservazione dell’arma oggetto di causa, che intanto veniva sequestrata da parte delle Forze dell’ordine, il ricorrente ne descrive lo stato evidenziando come la medesima fosse del tutto arrugginita e col cane destro rotto e non funzionante.

Il ricorrente, inoltre, sostiene di aver agito in forza di un errore scusabile dato che , a far data del 1996 anno in cui si sarebbe recato presso una Stazione dei Carabinieri per denunciare il possesso dell’arma, i Carabinieri gli avrebbero suggerito di non farlo adducendo come motivazione lo stato di inservibilità della stessa.

Inoltre il ricorrente sostiene di essere già stato assolto dal medesimo tribunale di Asti con sentenza del 20 dicembre 2012. In questa occasione, a seguito di un furto subito presso la propria abitazione, le forze sequestravano un diverso fucile da caccia. L’imputato comunicava in sede di processo, che si era recato a fare denuncia del medesimo fucile presso la Stazione dei Carabinieri di Villanova d’Asti.

L’altra motivazione concerne il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche poiché il giudice di merito si sarebbe limitato ad elencare i precedenti penalmente rilevanti del ricorrente senza evidenziare il rapporto tra gli stessi e la pericolosità del reato oggetto del procedimento. Tale mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche trova il proprio fondamento della mancata linearità e manifesta illogicità delle motivazioni addotte dal ricorrente dato che lo stesso avrebbe tentato di giustificare i propri comportamenti illeciti adducendo addirittura improbabili dichiarazioni rese dai Carabinieri quando egli li interpellava per denunciare l’arma.

Arma inservibile: le motivazioni del rigetto del ricorso

La Corte di Cassazione, al punto 2.1, riporta come la stessa abbia già avuto modo di chiarire quando un’arma possa dichiararsi inservibili. Ai fini di tale dichiarazione La Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che, ai fini della configurabilità di un'arma come tale, è necessario che essa non risulti totalmente e assolutamente inefficiente, poiché solo in tal caso viene a mancare quella situazione di pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità che costituisce la ratio della disciplina vigente in tema di detenzione e porto illegale di armi. Ne consegue che l'arma non perde tale qualità qualora, pur essendo guasta o priva di pezzi, anche essenziali, sia comunque riparabile con pezzi di ricambio o anche con altri accorgimenti in mancanza dei pezzi originali (Sez. 1, n. 28796 del 04/06/2018, Rv. 273297; Sez. 1, n. 35648 del 04/07/2008, Rv. 240677).

Nel caso di specie il giudice di merito ha accertato come l’arma oggetto di causa avrebbe potuto tranquillamente tornare perfettamente funzionante mediante una adeguata opera di manutenzione e di pulizia.

Infatti l’imputato avrebbe senza ombra di dubbio potuto sceglie in quale momento operare tale intervento di carattere tecnico. In tal modo non veniva meno quel nesso logico-causale tra il possesso dell’arma e la pericolosità della medesima con conseguenti obblighi normativi (obbligo di denuncia) derivanti dal possesso della stessa.

In corso di causa emergeva infatti che lo stato di vetustà nel quale versava l’arma, per quanto indubbio, non fosse comunque sufficiente a dichiarare l’inservibilità dell’arma stessa ed infatti la stessa arma non era stata, da parte delle forze dell’ordine, trovata in totale stato di abbandono bensì veniva rinvenuta celata in una coperta.

Normative di riferimento

Testo unico di leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 Giugno 1931 n° 773)

Artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967 n° 895

Sentenze  di riferimento

Corte di Cassazione n° 33052 del 2020 prima sez. penale.

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com