Calunnia e porto d’armi: analisi della sentenza Tar Lazio n. 12726 del 2022

I fatti

Tizio si era visto ritirato il porto d’armi da caccia poiché aveva denunciato, anche con altri soggetti, un appuntato dei Carabinieri sostenendo che lo stesso si fosse macchiato di alcuni reati non meglio specificati. Il Carabiniere, quindi, come parte offesa, procedeva anche lui a querela per falso nei confronti del ricorrente.

I reati di cui il Carabiniere si sarebbe macchiato sono stati, in effetti, oggetto di procedimenti penali tutti archiviati tranne uno. Da tale questione si delineava, a detta del Questore, una situazione di conflittualità tra Tizio e l’appuntato dei Carabinieri e tale situazione conflittuale faceva ritenere al Questore che il ritiro del porto d’armi, nei confronti di Tizio, fosse assolutamente necessario ed opportuno.

In particolare si evidenziava come tutta la questione fosse scaturita dalla volontà di entrambi i soggetti di porsi a capo della locale squadra di caccia.

L’accoglimento del ricorso

Il ricorso viene pienamente accolto da parte dei giudici amministrativi del Tar i quali sosterranno l’accoglimento con le motivazioni che seguono e che rappresentano, sicuramente, elemento di assoluto pregio quando si tratta di valutare le conseguenze sul porto d’armi derivanti da una calunnia.

Prima di tutti i giudici sostengono come tutta la vicenda sarebbe dovuta essere valutata con maggiore riguardo, facendo si che l’istruttoria alla base fosse molto più profonda, oggettiva e permeante.

In particolare, si legge nella sentenza, il fatto che nella vicenda si sia trovato un appartenente delle Forze dell’ordine avrebbe dovuto comportare, da parte della Questura, maggiore riguardo ed una attenzione maggiore affinché tale situazione di manifesta conflittualità fosse, concretamente, accertata.

In tal senso, quindi, ritroviamo la conferma di quello che è, ad oggi, un orientamento giurisprudenziale di assoluto pregio quando si tratta di valutazioni circa l’affidabilità dei cittadini che richiedono il porto d’armi o, comunque, ne vogliono mantenere la piena e legittima titolarità.

L’Amministrazione è chiamata a fare istruttorie che siano oggettive e che tengano conto, in modo obiettivo, di tutti gli elementi di valutazione prognostica sia di affidabilità che di inaffidabilità, facendone quindi un bilanciamento in modo tale da restituire una valutazione della persona che sia quanto più corrispondente al vero ed alla piena, o meno, affidabilità nel maneggio delle armi.

La calunnia

Il reato della calunnia è disciplinato, come già anticipato, dall’articolo 368 del codice penale e, per completezza, ne riportiamo, di seguito, il testo integrale:

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo.

A sua volta la calunnia può essere suddivisa in due tipologie, elaborate dalla dottrina, che sono la calunnia formale e la calunnia materiale.

Con la calunnia formale intendiamo quando il reato è stato, in effetti, commesso ma l’accusatore accusa un innocente.

Con la calunnia materiale intendiamo quella fattispecie che vede la simulazione delle tracce di reato. Queste tracce non devono riguardare un reato effettivamente commesso, essendo quindi le stesse ascrivibili ad un reato inventato. Per aversi calunnia materiale, quindi, queste tracce dovranno essere simulate affinché siano attribuibili ad un soggetto innocente ingiustamente accusato.

Normative di riferimento

Art. 368 codice penale

Artt. 11 e 43 Tulps

Video: Calunnia e porto d’armi



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com