Buona fede e munizioni non denunciate

Il caso

Tizio, titolare di porto d’armi ad uso Caccia, viene sottoposto ad un controllo da parte delle forze dell’ordine e, in sede di controllo, emergeva che lo stesso deteneva un certo numero di munizioni non denunciate. In particolare egli deteneva n. 51 cartucce cal. 12 a palla singola, 24 cartucce cal. 7 MM Rem. Mag. E 987 gr. di polvere da sparo.

I militari disponevano il sequestro del materiale e Tizio veniva denunciato per aver omessi di adoperare la necessaria diligenza nella custodia delle armi.

A questo punto la Questura provvede a disporre la sospensione della licenza di porto d’armi fino alla definizione ed esito del procedimento penale di cui sopra.

Il ricorso

Tizio decide di proporre ricorso al TAR eccependo la propria totale buona fede nel possesso di un certo numero di munizioni non denunciate, avendole addirittura egli stesso mostrate spontaneamente ai militari in sede di controllo. Emergeva, inoltre, in modo inequivocabile la totale mancanza di intenzionalità di celare la detenzione delle munizioni di cui al paragrafo precedente.

A questo punto il Tar Lazio accoglieva la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato (Tar Lazio Sez. Prima Ter sentenza definitiva n. 9130/2018) stabilendo che: Alla luce di quanto emerso nel ricorso, il ricorrente non appare inaffidabile nell’uso delle armi, tenuto conto che, alla luce di come si è svolta la vicenda, si ravvisa la sua totale buona fede nell’omettere la denuncia di cartucce o polvere da sparo (infatti lo stesso ha spontaneamente consegnato tutto in sede di controllo ed inoltre aveva correttamente denunciato la detenzione di un numero davvero molto consistente di munizioni, rinvenute nel medesimo controllo).”

L’analisi

Partiamo, come sempre, da una prima constatazione di fondamentale importanza; il potere di valutazione delle fattispecie riguardanti il possibile e potenziale abuso delle armi che la legge riconosce al questore è caratterizzato da ampia discrezionalità. Ovviamente tale discrezionalità deve, in un certo qual modo, essere arginata e guidata dalla ragionevolezza, non potendo sfociare in valutazioni arbitrarie e totalmente parziali che rispecchierebbero, in questo modo, l’esclusiva valutazione personale di chi ricopre l’ufficio del Questore.

In questo caso, per quanto la detenzione abusiva di munizioni (detenzione abusiva perché munizioni non denunciate) sia elemento fondante e legittimante un ritiro di porto d’armi, non può non essere sottolineata la buona fede del soggetto nell’essere comunque in errore e quindi integrando, così, un comportamento antigiuridico. La buona fede si ha, in questo caso, dopo aver chiaramente appurato che dietro il comportamento integrante un reato non vi fosse, sostanzialmente, la volontà e la piena consapevolezza di porre in essere un comportamento illegale, antigiuridico e quindi potenzialmente pericoloso.

Normative di riferimento

Art. 26 della legge 18 aprile 1975 n. 110

Sentenze di riferimento

Tar Lazio Sez. Prima Ter sentenza definitiva n. 9130/2018


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com  

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