Bombolette al CS sono armi: la nuova sentenza della Cassazione

Differenza tra bombolette al CS e spray al capsicum

Per capire di cosa stiamo parlando dobbiamo prima di tutto fare una differenziazione tra le bombolette al CS e quelle al capsicum. Le prime contengono un gas che prende il nome di orto-clorobenziliden-malononitrile, che è un gas lacrimogeno. Il gas CS venne scoperto nel 1928 da due scienziati statunitensi, Ben Corson e Roger Staughton ed il nome viene, appunto, dalle iniziali dei loro cognomi.

Se il gas CS viene anche impiegato, in grosse quantità, in scenari di guerra; a quel punto, propri in virtù del contesto in cui viene impiegato, viene sottoposto alla disciplina in materia di armi da guerra. Altrimenti l’impiego principale è quello da parte delle forze dell’ordine per mantenere l’ordine pubblico. Esso ha quindi origine chimica e non naturale come il gas OC (Oleoresin capsicum) che vedremo ora.

Il gas OC (oleoresin capsicum) invece è un prodotto di origine naturale. Esso, infatti, deriva dall’impiego della proteina detta capsicina contenuta nei peperoncini. Ha proprietà irritanti e vasodilatatorie. L’impiego non è letale ed infatti viene impiegato negli spray antiaggressione per la difesa personale che sappiamo essere di libera vendita.

La sentenza della Cassazione

Veniamo adesso alla sentenza della Cassazione che riguarda, appunto, le bombolette al CS. La Corte ha respinto un ricorso contro una sentenza di condanna per la detenzione di arma da sparo (la bomboletta al CS) sostenendo sostanzialmente quanto segue.

Prima di tutto la Cassazione dice che la sentenza ha correttamente considerato la bomboletta al CS come arma da sparo. In particolare la sentenza considera la bomboletta al CS come arma da sparo partendo prima di tutto dal tipo di gas in essa contenuto, considerato come gas “aggressivo-chimico” e poi sulla potenzialità in termini di lesività dello stesso.

La Corte di Cassazione, in particolare, considera corretta l’interpretazione secondo cui la bomboletta al CS sarebbe da considerarsi arma da sparo proprio in virtù di un pacifico orientamento della stessa Cassazione. In passato, infatti, la Suprema Corte ha stabilito, in modo chiaro ed inequivocabile, come il porto in luogo pubblico di una bomboletta con spray urticante idoneo a provocare irritazioni, seppur temporanee, delle mucose e degli occhi, integrerebbe il reato di cui all’art. 4 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 e succ. mod.

Successivamente la Suprema Corte considera come arma da sparo la bomboletta al CS partendo da una interpretazione letterale dell’art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975 n 110 che considera tali (armi da sparo) “quelle… ad emissione di gas”.

Dopo di che la Cassazione si concentra sulla natura del gas CS che ha, certamente, una elevata e spiccata nocività ed efficacia. Tra l’altro, osservano gli Ermellini, addirittura l’utilizzo di gas CS in ingentissime quantità configurerebbe l’impiego di arma da guerra, con tutte le conseguenze pratiche e giuridiche del caso.

Non possono, in alcun caso, essere quindi condivise le ragioni del Procuratore Generale secondo cui la sentenza di condanna sia viziata da erronea estensione della disciplina in esame rappresentando, invece, la stessa sentenza di condanna come l’ennesima conferma di un acclarato e pacifico orientamento giurisprudenziale e normativo.

Normative di riferimento

Legge 18 aprile 1975 n. 110

Legge 2 ottobre 1967 n. 895


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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