Balestra: storia e disciplina giuridica

La balestra: un po’ di storia…

Le origini della balestra sono tutt’altro che scontate. Il primo prototipo di arma in grado di scagliare dardi a lunghissima distanza si ebbe a Siracusa nel 399 a.C. con l’invenzione del Gastraphetes, una balestra molto più grande di quelle che vennero poi concepite ed impiegate successivamente, che veniva poggiata sul ventre dell’utilizzatore. Il funzionamento del Gastraphetes era basato sulla torsione di una sola corda.

Successivamente, nel 340 a.C. si ebbe l’invenzione del Katapeltes. Il funzionamento di quest’arma era basato sulla torsione di due corde che ne aumentavano notevolmente la gittata. Fonti storiche ci dicono che se ne facesse uso già durante le guerre di Filippo il Macedone.

In Cina, invece, abbiamo i primi esemplari di balestre con funzionamento a grilletto. Parliamo di un’epoca che va dal 771 a.C. al 476 a.C. Le balestre cinesi, c.d. manesche, funzionavano con un grilletto che azionava il meccanismo e che permetteva quindi al dardo di essere scagliato con maggior precisione, dato che il balestriere aveva la possibilità di aggiustare il tiro in modo molto migliore rispetto agli utilizzatori del Gastraphetes e del Katapeltes.

La fonte storia più risalente che parla della balestra cinese risale al IV sec. a. C.. Addirittura Sun Tzu, celeberrimo stratega militare cinese dedica, nella sua famosa opera l’Arte della Guerra ben due capitoli a questa splendida arma.

Non è da escludere che anche i Romani abbiano concepito e sviluppato una qualche forma di balestra manesca. Interessante è infatti il riferimento di Publio Vegezio Renato, verso al fine del IV Sec. autore della famosa opera Epitome rei militaris in cui, col termine manuballista, indica un’arma in grado di scagliare dardi.

Fonti storiche confermano l’uso della balestra durante importantissimi conflitti quali la battaglia di Hastings (1066). Il Concilio Vaticano, addirittura, nel 1139 vietava l’utilizzo della balestra in caso di conflitti sorti tra eserciti cristiani, rimanendo però salvo l’impiego contro eserciti considerati infedeli.

Il regime giuridico della balestra. Alcune domande.

1. La balestra è considerata arma in senso proprio o improprio?

Vediamo innanzitutto la differenza tra arma in senso proprio ed arma in senso improprio. L’arma in senso proprio è quell’oggetto che, per le sue caratteristiche ingegneristiche e progettuali, è stato concepito come strumento atto ad offendere la persona. È arma in senso proprio la pistola, il fucile, ma anche il pugnale. Arma in senso improprio è invece quell’oggetto che, seppur non appositamente concepito per offendere, è in grado comunque di poter offendere in base alle circostanze di tempo e luogo e soprattutto in base all’impiego dello stesso.

Arco e balestra, se, come abbiamo visto, sono stati concepiti inizialmente come strumenti atti ad offendere (si impiegavano in guerra) oggi certamente la destinazione ultima di tali strumenti non è più quella. Infatti arco e balestra si usano in particolare per l’impiego sportivo o venatorio (arco).

La balestra non è arma in senso proprio, ma arma in senso improprio.

2. Posso portare o trasportare una balestra con me? Come la trasporto?

Essendo la balestra arma in senso improprio è certamente possibile trasportarla ma avendo un giustificato motivo. Posso infatti trasportare la mia balestra presso un rivenditore specializzato magari per sottoporla ad intervento di manutenzione. Questo significa che per trasportarla serve un giustificato motivo che sia attuale e concretamente dimostrabile.

La balestra non si può portare, nel senso che non è possibile girare con una balestra carica pronta a scagliare il dardo. Il riferimento normativo è all’art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110.

Il trasporto, nell’eventualità, dovrà essere con lo strumento scarico in apposita custodia.

3. Posso aumentare la potenza della mia balestra oppure aumentare il numero di dardi che la stessa può scagliare?

No, nel modo più assoluto. La balestra dovrà sempre mantenere i parametri di potenza previsti per la pratica sportiva.

4. Le punte dei dardi come devono essere ?

Le punte dei dardi a corredo delle balestre dovranno essere esclusivamente a “profilo ogivale ordinario” per il tiro sportivo con le caratteristiche di quelle ufficialmente previste dalle federazioni sportive (sono vietate quelle a lama fissa o retrattile, ad arpione o di altra tipologia).

5. La caccia con la balestra è consentita in Italia?

La balestra non rientra tra gli strumenti espressamente consentiti dalla legge per l’esercizio della caccia. Quindi no, non è possibile cacciare con la balestra in Italia, a differenza di molti altri paesi in cui la caccia con la balestra è consentita. La caccia è invece consentita con l’arco.


Normative di riferimento

Legge 11 febbraio 1992 n. 157

Legge 18 aprile 1975 n. 110

Testo unico di leggi di pubblica sicurezza (TULPS R.d. 18 giugno 1931 n. 773)

Video: Balestra, storia e disciplina giuridica



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com