Legge: automatismi dell’amministrazione illegittimi in materia di armi

Le dovute premesse

Come sempre, quando introduciamo argomenti del genere, dobbiamo fare una premessa di assoluta importanza.

L’amministrazione si vede riconosciuta per legge una assoluta ed ampia discrezionalità circa le modalità di valutazione di quei criteri e di quei requisiti necessari per la titolarità della licenza di porto d’armi di qualsiasi tipo.

Appare ovvio, quindi, che questa discrezionalità che comunque è riconosciuta non solo in sede normativa ma anche in sede giurisprudenziale, rischia spessissimo di sfociare in valutazione arbitrarie e parziali non in grado, cioè, di fare una valutazione obiettiva magari  di chi faccia una richiesta di primo rilascio o rinnovo del porto d’armi.

È proprio grazie alla giurisprudenza che spesso e volentieri l’amministrazione trova limiti all’esercizio del proprio potere discrezionale. Esistono infatti sentenze, e tra poco le vedremo insieme, che pongono un divieto ad un esercizio troppo discrezionale di questo potere valutativo.

Cosa dice la legge

Come ben sappiamo la legge ci dice in quali casi la licenza di porto d’armi non va rilasciata o comunque va tolta. Agli articoli 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo unico di leggi di pubblica sicurezza) troviamo infatti non solo quei casi in cui il porto d’armi va tolto o il primo rilascio o rinnovo devono essere rigettati ma anche la dicitura di assoluta importanza relativa a “chi non può provare la propria buona condotta”. Proprio qui l’amministrazione trova la legittimazione della propria discrezionalità in sede di valutazione dei soggetti.

La giurisprudenza che pone limiti

È ovvio che, in presenza di quelle situazioni enucleate dagli artt. 11 e 43del tulps l’amministrazione, nell’interesse della pubblica sicurezza, vada ad operare in modo automatico. Tali automatismi, che non considerano a 360 gradi tutti gli elementi, trovano una loro logica in virtù dell’interesse giuridico tutelato e cioè la pubblica sicurezza.

È infatti  ovvio che, secondo l’amministrazione, l’interesse del soggetto singolo a possedere armi venga meno davanti all’interesse di tutti a che la società sia sicura e quindi a che le armi non finiscano nelle mani sbagliate.

Non sempre però una licenza di polizia negata in automatico è emblematica e quindi sintomatica del fatto che il richiedente sia per forza persona inaffidabile.

Tale ragionamento è stato fatto proprio dalla giurisprudenza in più occasioni che di seguito riportiamo:

Armi e alcool:

si potrebbe pensare che, in presenza di casi in cui la persona venga trovata alla guida in stat d’ebbrezza tale elemento possa considerarsi automaticamente ostativo in materia di armi. Non la pensano cosi rispettivamente

  1. T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 14/02/2020, n. 1998, “L'abuso di alcool non può costituire di per sé solo un presupposto sufficiente per fondare il giudizio di non idoneità e non affidabilità nell'uso delle armi dovendo il detto giudizio essere oggetto di un'istruttoria approfondita e corredato da una motivazione esauriente.”
  2. T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 10/09/2019, n. 809, “L'abuso occasionale di alcool può portare ad un giudizio di non affidabilità nell'uso delle armi, ex art. 43 del R.D. n. 773/1931 e, dunque, all'adozione di un provvedimento di diniego di licenza o di revoca della licenza di porto d'armi solo se accompagnato ad altri elementi o, comunque, ad un giudizio di inidoneità espresso dalle competenti autorità sanitarie.”
  3. T.A.R. Lazio Sez. I ter, 29 maggio 2014, n. 5783, “L'abuso occasionale di alcool può portare, insieme ad altri elementi, ad un giudizio di non affidabilità nell'uso delle armi di cui all'art. 43, R.D. n. 773 del 1931, o comunque ad un giudizio di inidoneità da parte delle competenti autorità sanitarie; tale giudizio non può essere basato su un singolo episodio, deve essere oggetto di un'istruttoria approfondita e corredato da una motivazione esauriente.” 

Si potrebbe poi pensare che possa esistere una soggezione perpetua ad un elemento ostativo, magari un reato, in tal modo l’amministrazione automaticamente rigetterà qualsiasi richiesta di porto d’armi. Non la pensa così

1. Tar Potenza (Tar di Potenza, sez.1 con Sentenza n. 394 del 29 Maggio 2017) che fa di certo al caso nostro.

Sarà infatti obbligo del Giudice e della Questura valutare altri elementi che facciano concretamente dubitare circa l’affidabilità del soggetto nel maneggio e possesso di armi non potendosi considerare sufficiente al diniego di rinnovo una condanna risalente nel tempo. In particolare il porto d’armi dovrà essere rilasciato se il soggetto dimostri di aver intrapreso una condotta di vita sostanzialmente improntata sul rispetto del vivere civile e rispetto delle regole.

L’orientamento acclarato e pacifico del Consiglio di Stato è:

L’Amministrazione, insomma, nel vagliare l’istanza del privato, deve svolgere una istruttoria che sia congrua ed adeguata, di cui deve dar conto con motivazione, che le consenta una valutazione complessiva del soggetto e dunque tenendo conto anche del percorso di vita del richiedente successivo agli eventuali episodi ostativi, e ciò laddove in particolare tali episodi, come nel caso ora in esame, siano risalenti nel tempo”.

Normative di riferimento

Artt. 11 e 43 del TULPS

Video: Automatismi dell’amministrazione illegittimi in materia di armi



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com