Un decreto legge 123 del 2023 aumenta le pene per il porto d’arma bianca

Le modifiche più importanti

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: aumento pene per reato di porto d’arma bianca

Normative di riferimento: D.L. 15 settembre 2023 n. 123

Il D.L. 15 settembre 2023, n. 123, va ad intervenire su una serie di reati e delitti di cui, certamente, e la cronaca ce lo dice, a macchiarsene sono prettamente i giovani. Parliamo di tutti quei reati e delitti connessi al porto d’arma bianca.

Il primo articolo che viene modificato è l’art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, in cui viene aumentata la pena prevista per il porto di quegli oggetti elencati nell’articolo. In particolare, il porto di coltello senza giustificato motivo, o di un simulacro in plastica di un’arma, viene punito con l’arresto da uno a tre anni e con  l’ammenda da 25 a 100 euro. La modifica interviene sui commi 3,4 e 5.

Vi è poi l’aumento della pena edittale, da tre a quattro anni di detenzione, per la fattispecie circostanziale di porto abusivo di armi di cui non è ammessa licenza ex art. 699 comma 2, codice penale.

Da un punto di vista prettamente tecnico, abbiamo alcune novità ulteriormente interessanti, che andiamo adesso ad analizzare qui di seguito.

Innanzitutto l’attuale comma 2 del summenzionato art. 699 codice penale viene definitivamente abrogato, in tal senso la suddetta fattispecie andrà ad essere disciplinata come autonomo reato, rubricato come “Porto d’arma per cui non è ammessa licenza”, previsto dall’art. 4 bis della legge 18 aprile 1975 n. 110.

La pubblica intimidazione con l’uso di armi

Viene inserito, all’interno del codice penale, l’art. 421-bis rubricato “Pubblica intimidazione con l’uso di armi”,  che andrà a punire, con la reclusione da tre ad otto anni, quando tale reato non ne costituisca uno più grave, punisce “chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti”

Il reato cosi formulato andrà a sostituirsi a quello già disciplinato dall’art. 6, della legge 2 ottobre 1967 n. 895. Si aggiunge, inoltre, la possibilità di applicare, nei confronti di chi si dovesse macchiare del suddetto reato, delle misure di prevenzione previste dal codice antimafia, in particolare dall’art. 4, comma 1.

Video: D.L. 123 del 2023 aumenta le pene per il porto d’arma bianca


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com