Armi e TSO: novità in arrivo con il Decreto semplificazioni

Cos’è il Trattamento sanitario obbligatorio

Vediamo prima di tutto in cosa consiste un Trattamento sanitario obbligatorio (abbreviato in TSO). Senza scendere in tecnicismi di carattere medico, che certamente non competono a chi scrive, possiamo affermare che il TSO viene disposto nel momento in cui si presenti una situazione di patologia psichiatrica grave tale da potersi sviluppare solo in senso negativo e peggiorativo se non si interviene in maniera coatta, prescindendo quindi dalla volontà della persona.

Un TSO viene disposto quando la persona viene considerata, perciò, pericolosa per se stessa e per gli altri. I soggetti che di solito vengono sottoposti a TSO sono quelli che minacciano suicidio oppure autolesionismo ma anche a quei soggetti che rifiutano di comunicare la gravità della propria situazione personale con un peggioramento evidente agli occhi esterni o anche a quelle persone che, sempre a causa di patologie psichiatriche, rifiutano acqua e cibo.

Il TSO viene disposto dal sindaco. Il provvedimento deve essere convalidato dal giudice tutelare su proposta motivata di un medico, che dovrebbe preferibilmente essere un medico di una struttura pubblica o comunque del dipartimento di salute mentale.

Il TSO, dopo i primi 7 giorni, può essere rinnovato nei confronti della stessa persona tutte le volte che si reputa necessario per il bene del paziente.

Cosa è stato approvato con l’emendamento Buratti?

L’emendamento del Senatore Buratti (PD) prevede l’obbligo per il sindaco che dispone un trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di uno o più soggetti, di comunicare al Prefetto i nominativi di queste persone. Per permettere un funzionamento ottimale della macchina pubblica in questo senso sarà necessario, nei prossimi mesi, a carico delle Prefetture, introdurre un sistema di interscambio dati e quindi una serie di database che siano in grado di contenere tutti questi nominativi ed i loro riferimenti. Tali nominativi presentano, ovviamente, una situazione di patologia in particolare psichiatrica tale da pregiudicare quei requisiti di sanità mentale necessari per il possesso di armi.

Si potrebbe obiettare che un sistema di indagine circa la situazione psichiatrica del soggetto sia effettivamente già in essere, e così è. Infatti quando si rilascia un certificato medico di idoneità per il porto d’armi tale certificato attesta anche la piena capacità psichica del soggetto. In particolare il certificato anamnestico, propedeutico al rilascio del certificato medico per il porto d’armi, attesta che il soggetto non sia affetto da patologie psichiatriche, non sia dipendente da alcool e droga e non faccia uso di psicofarmaci.

La novità sta nel sistema di scambio che verrà messa in essere di qui a pochi mesi.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi…


Normative di riferimento

Testo Unico di leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 Giugno 1931 n. 773)

Decreto 28 aprile 1998 – requisiti psicofisici rilascio porto d’armi

Decreto semplificazioni n. 77 del 2021 art. 39quater


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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