Armi e delitti contro la persona: aggiornamenti giurisprudenziali

Le dovute premesse

Come i nostri appassionati lettori avranno certamente imparato, nel nostro sistema giuridico il diritto a possedere armi  non esiste. Esiste invece quella che è una deroga, una eccezione a quello che è un generalissimo divieto di detenzione armi. Deroga a favore di quei soggetti che presentino quei requisiti in grado di non far dubitare circa un possibile e potenziale abuso di armi.

Il pericolo di abuso, secondo la legge, non deve essere conclamato ma anche e solo potenziale nel senso che, in presenza di determinati fattori, la revoca del porto d’armi oppure il mancato primo rilascio o mancato primo rinnovo trovano la loro piena legittimazione anche quando non vi sia stato un vero e proprio evento, perfettamente collocato nello spazio e nel tempo, che sia da considerarsi perfettamente ostativo.

Partendo da questo presupposto logico e giuridico, ricordiamo come il potere di valutazione che la legge riconosce all’amministrazione di questi elementi potenzialmente ostativi ad un primo rilascio o altrimenti rinnovo è un potere che è caratterizzato da ampia discrezionalità. Nel senso, come appena anticipato,  che il questore o il prefetto avranno la possibilità di prendere in esame e di considerare come ostativi anche quegli elementi che, ad una prima occhiata, ostativi potrebbero  non essere considerati.

Elementi ostativi sono prima di tutto quelli riportati negli articoli 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931 n 773 (Testo unico di leggi di pubblica sicurezza) ed è sempre all’interno di questa fonte del diritto che la massima discrezionalità dell’amministrazione in materia di armi trova la propria legittimazione. È infatti quando il legislatore del 1931 dice che il porto d’armi va tolto e non va rilasciato a chi non può provare la propria buona condotta che questo potere viene legittimato.

I delitti contro la persona

Tra gli elementi da considerarsi praticamente come perfettamente ostativi al primo rilascio o rinnovo del porto d’armi vi sono i reati contro la persona. Vediamo ora una rapidissima carrellata dei delitti di cui stiamo parlando.

Per ragioni di convenienza espositiva l’elenco è volutamente incompleto.

Art. 575 Omicidio

Art. 578 infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale

Art. 580 Istigazione o aiuto al suicidio

Art. 581 Percosse

Art. 582 lesioni personali

Art. 584 Omicidio preterintenzionale

Art. 586 Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto

Tra i reati che tutelano l’onore vi sono, tra i più importanti:

Art. 595 diffamazione

Art. 596 bis. Diffamazione a mezzo stampa

Art. 598 Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative

Tra i reati contro la persona che tutelano la libertà individuale troviamo:

Art. 605 sequestro di persona

Art. 607 indebita limitazione della libertà personale

Art. 609 bis. Violenza sessuale

Art. 609 quater Atti sessuali con minorenne

Art. 609  octies violenza sessuale di gruppo

Art. 610 violenza privata

Art. 612 minaccia

Art. 612 bis atti persecutori

Gli aggiornamenti giurisprudenziali

Veniamo adesso ad una rapida carrellata di recentissime sentenze in materia di adozione di provvedimenti restrittivi in materia di armi, consequenziali alla presenza nel vissuto del soggetti dei delitti di cui al punto precedente quindi delitti contro la persona.

Ritiro del porto d’armi e ritiro della querela per atti persecutori (612bis codice penale) sentenza del TAR Lazio n. 06584 del 18 maggio 2021.

In sintesi: Sebbene in alcuni casi la giurisprudenza abbia chiarito come, in caso di ritiro della querela da parte della persona offesa, non ci siano effettivamente elementi tali da poter giustificare un provvedimento di ritiro del porto d’armi, nel caso analizzato dal Tar Lazio il ritiro della querela, da parte della ex fidanzata di Tizio, non è assolutamente sufficiente per far si che l’amministrazione conceda a Tizio di mantenere il porto d’armi. Se la persona prima offesa valuti poi di non voler più procedere nei confronti dell’altro poiché magari i rapporti si sono riappacificati o perché magari l’altro abbia poi compreso in effetti di doversi comportare diversamente, bene tale valutazione non rileva per l’amministrazione. Questore e Prefetto, in effetti, valutano l’evento non sulla base dei rapporti che intercorrono tra i due soggetti ma sulla base di un giudizio prognostico per capire se la persona è in grado di gestirsi e di controllarsi. E se non è in grado di abusare delle armi.

Armi e separazione coniugale: sentenza del Tar Toscana 1658 del 19 dicembre 2018

In questo caso appare utile analizzare questa sentenza dato che, spesso, in sede di separazione, i coniugi usano denunciarsi vicendevolmente accusandosi di delitti quali percosse, atti persecutori e minacce.

In sintesi: in questi casi, ove i coniugi su denunciano a vicenda e uno dei due sia titolare di porto d’armi e, si dovrà tenere conto della veridicità di quanto asserito, ad esempio, in sede di denuncia alle Forze dell’ordine ai danni del detentore di armi e della condotta che quest’ultimo ha avuto negli anni passati. Questo perché spesso, ed i giudici lo sanno, le denunce in queste occasioni partono da elementi assolutamente falsi.

Normative di riferimento

Codice penale

Codice di procedura penale

Artt. 11 e 43 del R.D. 18 giungo 1931 n. 773

Video: Armi e delitti contro la persona, aggiornamenti giurisprudenziali



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com