Le dovute premesse
Come i nostri appassionati lettori avranno certamente imparato, nel nostro sistema giuridico il diritto a possedere armi non esiste. Esiste invece quella che è una deroga, una eccezione a quello che è un generalissimo divieto di detenzione armi. Deroga a favore di quei soggetti che presentino quei requisiti in grado di non far dubitare circa un possibile e potenziale abuso di armi.
Il pericolo di abuso, secondo la legge, non deve essere conclamato ma anche e solo potenziale nel senso che, in presenza di determinati fattori, la revoca del porto d’armi oppure il mancato primo rilascio o mancato primo rinnovo trovano la loro piena legittimazione anche quando non vi sia stato un vero e proprio evento, perfettamente collocato nello spazio e nel tempo, che sia da considerarsi perfettamente ostativo.
Partendo da questo presupposto logico e giuridico, ricordiamo come il potere di valutazione che la legge riconosce all’amministrazione di questi elementi potenzialmente ostativi ad un primo rilascio o altrimenti rinnovo è un potere che è caratterizzato da ampia discrezionalità. Nel senso, come appena anticipato, che il questore o il prefetto avranno la possibilità di prendere in esame e di considerare come ostativi anche quegli elementi che, ad una prima occhiata, ostativi potrebbero non essere considerati.
Elementi ostativi sono prima di tutto quelli riportati negli articoli 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931 n 773 (Testo unico di leggi di pubblica sicurezza) ed è sempre all’interno di questa fonte del diritto che la massima discrezionalità dell’amministrazione in materia di armi trova la propria legittimazione. È infatti quando il legislatore del 1931 dice che il porto d’armi va tolto e non va rilasciato a chi non può provare la propria buona condotta che questo potere viene legittimato.
I delitti contro la persona
Tra gli elementi da considerarsi praticamente come perfettamente ostativi al primo rilascio o rinnovo del porto d’armi vi sono i reati contro la persona. Vediamo ora una rapidissima carrellata dei delitti di cui stiamo parlando.
Per ragioni di convenienza espositiva l’elenco è volutamente incompleto.
Art. 575 Omicidio
Art. 578 infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale
Art. 580 Istigazione o aiuto al suicidio
Art. 581 Percosse
Art. 582 lesioni personali
Art. 584 Omicidio preterintenzionale
Art. 586 Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto
Tra i reati che tutelano l’onore vi sono, tra i più importanti:
Art. 595 diffamazione
Art. 596 bis. Diffamazione a mezzo stampa
Art. 598 Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative
Tra i reati contro la persona che tutelano la libertà individuale troviamo:
Art. 605 sequestro di persona
Art. 607 indebita limitazione della libertà personale
Art. 609 bis. Violenza sessuale
Art. 609 quater Atti sessuali con minorenne
Art. 609 octies violenza sessuale di gruppo
Art. 610 violenza privata
Art. 612 minaccia
Art. 612 bis atti persecutori
Gli aggiornamenti giurisprudenziali
Veniamo adesso ad una rapida carrellata di recentissime sentenze in materia di adozione di provvedimenti restrittivi in materia di armi, consequenziali alla presenza nel vissuto del soggetti dei delitti di cui al punto precedente quindi delitti contro la persona.
Ritiro del porto d’armi e ritiro della querela per atti persecutori (612bis codice penale) sentenza del TAR Lazio n. 06584 del 18 maggio 2021.
In sintesi: Sebbene in alcuni casi la giurisprudenza abbia chiarito come, in caso di ritiro della querela da parte della persona offesa, non ci siano effettivamente elementi tali da poter giustificare un provvedimento di ritiro del porto d’armi, nel caso analizzato dal Tar Lazio il ritiro della querela, da parte della ex fidanzata di Tizio, non è assolutamente sufficiente per far si che l’amministrazione conceda a Tizio di mantenere il porto d’armi. Se la persona prima offesa valuti poi di non voler più procedere nei confronti dell’altro poiché magari i rapporti si sono riappacificati o perché magari l’altro abbia poi compreso in effetti di doversi comportare diversamente, bene tale valutazione non rileva per l’amministrazione. Questore e Prefetto, in effetti, valutano l’evento non sulla base dei rapporti che intercorrono tra i due soggetti ma sulla base di un giudizio prognostico per capire se la persona è in grado di gestirsi e di controllarsi. E se non è in grado di abusare delle armi.
Armi e separazione coniugale: sentenza del Tar Toscana 1658 del 19 dicembre 2018
In questo caso appare utile analizzare questa sentenza dato che, spesso, in sede di separazione, i coniugi usano denunciarsi vicendevolmente accusandosi di delitti quali percosse, atti persecutori e minacce.
In sintesi: in questi casi, ove i coniugi su denunciano a vicenda e uno dei due sia titolare di porto d’armi e, si dovrà tenere conto della veridicità di quanto asserito, ad esempio, in sede di denuncia alle Forze dell’ordine ai danni del detentore di armi e della condotta che quest’ultimo ha avuto negli anni passati. Questo perché spesso, ed i giudici lo sanno, le denunce in queste occasioni partono da elementi assolutamente falsi.
Normative di riferimento
Codice penale
Codice di procedura penale
Artt. 11 e 43 del R.D. 18 giungo 1931 n. 773