Armi e contesto famigliare “difficile”: cosa dice la legge?

L’istruttoria della questura ed i fattori preponderanti

Iniziamo subito col dire che per l’amministrazione, e quindi per la questura, ogni elemento che all’apparenza potrebbe non far dubitare circa l’affidabilità di un soggetto al possesso di armi potrebbe, invece, essere assunto come elemento avvalorante l’esatto opposto e cioè l’inaffidabilità completa della persona.

Tra gli elementi che potrebbero far ritenere un soggetto non in grado di poter maneggiare e possedere armi potrebbero apparire, in effetti, oltre che elementi perfettamente aderenti alla persona, anche elementi aderenti e tipici di famigliari conviventi o, addirittura, dei rapporti che intercorrono tra famigliari conviventi ed elementi che caratterizzano questi rapporti.

Si pensi, ad esempio, a situazioni in  cui i rapporti in famiglia vengono a deteriorarsi, scattando denunce ed esposti circa episodi di pesanti litigi tra le mura domestiche e, non per ultimo, casi di violenza fisica e non solo verbale.

Cosa valuta l’amministrazione

Di fronte a casi del genere, ovviamente, qualsiasi provvedimento lesivo della titolarità di licenza di porto d’armi deve essere sostenuto da una concreta e permeante valutazione circa la persona che di violenza domestica viene accusata. Come già abbiamo detto in precedenti articoli, la valutazione della questura e della prefettura (per il pda da difesa personale) è si caratterizzata da ampia discrezionalità ma la stessa non dovrà sfociare in valutazioni arbitrarie ed unilaterali. Ad esempio si dovrà valutare la veridicità di quanto asserito dalla presunta vittima e sappiamo bene che spesso e volentieri, in caso di separazioni coniugali “difficili”, scattano denunce ed esposti come se piovesse.

Altro elemento da considerarsi obbligo dell’amministrazione è quello circa l’effettivo pericolo e turbamento della tranquillità familiare e la concreta inclinazione del soggetto alla violenza. Non può infatti l’amministrazione togliere un porto d’armi solo in presenza di una segnalazione isolata nel tempo.

In caso contrario si sfocia in provvedimenti arbitrari ed unilaterali che potranno concretamente essere impugnati davanti la magistratura amministrativa.

Normative di riferimento

 

Testo unico di leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 Giugno 1931 n. 773)

Legge del 18 aprile 1975 n. 110

Sentenze di riferimento

Sentenza Tar Lombardia 1994 del 16/08/2018

TAR Toscana (Sentenza n.1658 del 19 dicembre 2018)

Scarica l’articolo in formato PDF