Armi comuni da sparo e caricatori… “da guerra”: nuova pronuncia della Corte di Cassazione

L’analisi dei fatti

Tizio e Caio vengono condannati, entrambi e relativamente ad una serie di delitti loro ascritti separatamente, per il possesso di una serie di armi presumibilmente da guerra e di parti di armi da guerra. Il delitto di riferimento, contestato ad entrambi, sarebbe quello previsto dall’art. 2 della legge n. 895 del 1967 (detenzione di armi da guerra e parti di armi da guerra e munizioni da guerra).

A Tizio viene contestato il reato sulla base del possesso di tre caricatori per fucile “M40” e di una canna, munita di castello, per un fucile Steyr Mannlicher M95.

A Caio, invece, viene contestato il medesimo reato di cui all’art. 2 della legge n. 895 del 1967 in quanto allo stesso veniva contestato il possesso di tre caricatori per un fucile marca Beretta Bm59, di due caricatori per fucile Beretta AR 70/90 e di numero 111 proiettili cal. 9x19.

I ricorsi

Tizio, col primo motivo del ricorso, lamenta il fatto che non si possano annoverare tra le parti di arma i caricatori e lamenta, inoltre, una errata classificazione come arma da guerra del fucile M40.

Relativamente alla canna dello Steyr Mannlicher m95, lo stesso ne lamenta innanzitutto il pessimo stato di conservazione, tale da renderne pressoché impossibile l’uso. Lamenta, inoltre, come il perito nominato dal Tribunale in primo grado sia giunto, erroneamente, a considerare tale canna come parte di arma da guerra.

Caio, dal canto suo, lamenta come vi sia stata, da parte del Tribunale, una erronea applicazione della normativa in materia di possesso di munizioni da guerra atteso che le munizioni cal. 9x19 sono, pacificamente, considerate come munizioni per arma comune da sparo.

Lamenta, poi, come si siano erroneamente classificati come “da guerra” i caricatori per il fucile Beretta Bm59. In particolare, sostiene Caio, il perito nominato dal Tribunale non aveva minimamente tenuto conto della classificazione dei suddetti operata dal Banco di prova di Gardone Val Trompia.

Lamenta, inoltre, anche in tal caso una manifesta illogicità nell’applicazione della normativa in materia nel momento in cui in primo grado venivano considerati come parte di arma da guerra i caricatori del Beretta AR 70/90.

Accoglimento parziale del ricorso di Tizio

Tizio e Caio hanno presentato due ricorsi distinti, che verranno parzialmente ammessi dalla Cassazione e, come ovvio che sia, parzialmente rigettati in alcune loro parti.

Il primo motivo di Tizio (tre caricatori per fucile Steyr Mannlicher M95) viene ritenuto infondato.

Secondo la Corte di Cassazione al fine di attribuire ad un dato oggetto la qualifica di parte di arma da guerra, è sufficiente l’autonomia funzionale di esso, che ne renda possibile l’individuazione come elemento strutturale tipico dell’arma, e la facile ricomposizione dell’intero senza la necessità di speciali procedimenti; tali caratteristiche sono considerate come tipiche di un caricatore per arma da guerra.

La Cassazione, nella sentenza, riporta poi quanto stabilito dall’art. 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110 in merito a cosa debba considerarsi arma da guerra. Secondo tale riferimento normativo, sono classificabili come da guerra tutte quelle armi che, per la loro spiccata potenzialità ed offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento di truppe nazionali o estere.

Il perito del Tribunale, sulla base del funzionamento a raffica del fucile M40, ne aveva correttamente stabilito la classificazione come arma da guerra, e quindi tale caratteristica (lo sa ogni buon appassionato di armi) è uno degli scriminanti fondamentali che permettono ad una certa arma di esser impiegata per la guerra.

Per considerarla da guerra, secondo la Cassazione, non è necessario che l’arma sia stata adottata per il moderno armamento di qualche forza armata nazionale o internazionale ed estera ma basterebbe l’idoneità di impiego.

Il secondo motivo di Tizio (Steyr Mannlicher M95) viene invece accolto. Non si capisce perché in secondo grado questa arma era stata considerata come da guerra quando, invece, il perito del giudice di primo grado ne aveva, senza dubbio, stabilito la classificazione come arma comune da sparo.

Accoglimento totale del ricorso di Caio

Il ricorso di Caio viene, invece, totalmente accolto.

In merito al munizionamento in cal. 9x19 la Cassazione evidenzia come sia intervenuta dapprima la giurisprudenza e successivamente una normativa che stabilisce come le armi in 9x19 siano da considerarsi come armi comuni da sparo e non più da guerra.

Quanto ai caricatori, è dirimente il rilievo per cui le armi di riferimento, in base alle documentazione al ricorso allegata, sono state ora classificate come armi comuni da sparo dal Banco nazionale di prova di cui all'art. 11, secondo comma, legge n. 110 del 1975.

Normative di riferimento

Art. 1 legge 18 aprile 1975 n. 110

Art. 2 legge 895 del 1967

Video: Armi comuni da sparo e caricatori… “da guerra”



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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