Armi clandestine: cosa dice la legge?

Le dovute premesse

Partiamo prima di tutto da alcune premesse di assoluta importanza. L’interesse dell’amministrazione affinché le armi siano tracciate nel senso dei proprietari delle stesse, e medesimo discorso per le munizioni, è un interesse posto a tutela della pubblica sicurezza nel senso che, per evitare che le armi finiscano nelle mani sbagliate, l’amministrazione ne traccia i passaggi di proprietà, impieghi, luoghi di detenzione ed eventuali spostamenti. Le armi tracciate, quindi regolarmente denunciate, sono quelle armi che possono definirsi legali, nel senso di essere armi che corrispondono perfettamente a prescrizioni normative nel senso delle caratteristiche ingegneristiche e costruttive e nel senso della loro posizione giuridica.

Le armi, invece, che non presentano tali caratteristiche, quindi o costruite secondo criteri non legali, non marchiate secondo le prescrizioni normative in vigore, e non marchiate, sono da considerarsi armi clandestine. Medesimo discorso dicasi per le canne sprovviste di numeri, di contrassegni e delle sigle previste dalla legge.

Classificazione di armi clandestine

Ai sensi dell’art. 23 della legge 18 aprile 1975 n. 110 sono da considerarsi armi clandestine, rispettivamente:

1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;
2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.

Le conseguenze sanzionatorie

Relativamente al possesso  e alla fabbricazione, all’inserimento delle medesime nel territorio italiano, esportazione o commercializzazione   delle armi clandestine, le conseguenze sanzionatorie sono la reclusione da tre a dieci anni e multa da 2.000 a 20.000 euro

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da 2.000 euro a 20.000 euro a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro.

Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.

Non è punibile, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al ministero dell'interno ai fini della iscrizione al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11.

Fabbricazione di esplosivi non riconosciuti

Chiunque fabbrica un prodotto esplodente non riconosciuto o modifica o altera la composizione dei prodotti esplodenti riconosciuti e classificati a norma dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 1.032.
La sanzione di cui al comma precedente non si applica ai fabbricanti di prodotti esplodenti titolari di licenza rilasciata dal ministero dell'interno per l'attività di ricerca studio e sperimentazione condotta nel proprio stabilimento.

Segni distintivi sulle armi da sparo: le novità del D.lgs. 104 del 2018

Tra le novità che sono state introdotte dalla Nuova Direttiva Europea Armi mediante l’approvazione del D.lgs. 104 del 2018 vi è la nuova disciplina relativa ai segni distintivi che, obbligatoriamente, dovranno essere apposti secondo certe modalità sulle armi comuni da sparo.

Il legislatore europeo ha scelto di cambiare ed utilizzare il termine “marcatura unica” in luogo del vecchio “immatricolazione” già  presente nel Diritto delle armi italiano. 

La marcatura unica dovrà essere apposta sulle armi e, inoltre, sulle parti che compongono l’arma. In particolare essa dovrà essere apposta sul telaio e sul fusto o su altra parte dell’arma stessa: viene quindi meno l’obbligo di apporre la marcatura su quella che la precedente normativa definiva come “area limitata”. La conseguenza primaria sarà quindi la possibilità di apporre la marcatura liberamente sul fusto dell’arma, sulla carcassa della stessa o altra parte a condizione che sia facilmente ispezionabile senza l’uso di particolari attrezzature. Sarà, successivamente, consentita la possibilità di apporre marcature ulteriori anche a fini strettamente commerciali. 


Normative di riferimento

D.lgs. 104 del 2018

Legge 18 aprile 1975 n. 110

R.D. 18 giugno 1931 n. 773

Video: Armi clandestine, cosa dice la legge?



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com