Armi Cat. B9: i nuovi parametri del Banco di prova

Premessa

Prima di analizzare in modo dettagliato quali siano le armi rientranti in Cat. B9 sarà necessario fare una premessa per capire meglio di cosa si sta parlando. Con l’approvazione della Nuova Direttiva Europea Armi (Dir. 853/2017) recepita in Italia con l’approvazione del D.lgs. 104 del 2018, è stata introdotta un nuovo e più aggiornato sistema di categorizzazione delle armi da fuoco. In particolare viene inserita la nuova Cat. B9 comprendente quelle armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi da fuoco automatiche diverse da quelle in Cat. A punti 6,7 e 8.  Certamente il legislatore europeo nel concepire questa nuova categorizzazione delle armi da fuoco non ha brillato per chiarezza e precisione, prestando il fianco siffatta classificazione ad interpretazioni non sempre concordanti.

La nuova Categoria B9

È occorso quindi stabilire quali fossero le caratteristiche in grado di comprendere (o non comprendere) un'arma in questa nuova categoria. Interviene quindi il Banco di prova nazionale che stabilisce sostanzialmente che un'arma rientra in categoria B9 quando presenta almeno due delle seguenti caratteristiche:

  • Calcio ribaltabile, telescopico, amovibile senza attrezzi;  
  • Impugnatura a pistola separata;   
  • Attacco per la baionetta;  
  • Lunghezza inferiore ad 830 mm;
  • Lunghezza della canna inferiore a 450 mm.  

Le ultime due voci non sono applicabili alle armi corte.

Il Banco di prova, dal canto suo, ha voluto semplificare le modalità di categorizzazione delle suddette armi andando ad escludere quelle caratteristiche considerate di poco conto come il colore dell’arma o la presenza delle slitte Picatinny. 



Corrado Maria Petrucci

Consulente Legale

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