Approvazione della direttiva europea armi: che cosa cambia?

Alla fine è successo… anche nel settore armiero e nel settore venatorio l’Unione Europea è riuscita a far sentire la propria voce. E a farsi sentire in modo perentorio. Non siamo certamente i primi a recepire tale direttiva. Prima di noi infatti, la Francia  ha approvato in termini estremamente più restrittivi tale direttiva. Vediamo di seguito, in modo sintetico e schematico quali sono state le maggiori novità, senza per forza seguire un ordine. 

Partiamo da un aspetto che, da parte di chi scrive di diritto delle armi, salta agli occhi in modo netto. Il discorso riguardante la retroattività della normativa. La risposta all’interrogativo sull’efficacia ex tunc è affermativa. In particolare il termine temporale a cui si fa riferimento è quello di Giugno 2017 ma, purtroppo, maggiori chiarimenti in merito non sono dati a sapere.

Armi sportive detenibili

Tiratore durante una prova a fuoco
Il numero delle armi classificate per uso sportivo sale da sei a dodici.

Partiamo da una prima, comunque apprezzabile, novità: il Decreto Legislativo di cui in oggetto aumenta da 6 a 12 il numero massimo di armi clasificate sportive detenibili.

Acquisti e contratti di compravendita a distanza

Altra novità riguarda contratti di compravendita di armi, o parti di esse, effettuati online. Il D.lgs. scegli di approvarli, con alcune limitazioni. In particolare:

  • Potranno ricevere presso il proprio domicilio armi o parti di esse solo ed esclusivamente i titolari di licenze industriali o commerciali in materia di armi. Altrimenti i titolari di apposito permesso approvato dal prefetto. 
  • Tutti gli altri potranno effettuare contratti di compravendita di armi o parti di esse online ma dovranno poi ritirare il proprio acquisto presso una armeria considerata “di fiducia” per procedere ai controlli di legge previsti riguardanti titolarità della licenza di porto d’armi e le varie autorizzazioni necessarie.

Certificazioni mediche

Riportiamo, in questo caso, le parole del legislatore: “Chiunque detiene armi comuni da sparo, ad eccezione dei collezionisti di armi antiche, senza essere in possesso necessariamente di licenza di porto d’armi, è tenuto a presentare la certificazione medica ogni cinque anni. 

Qualora il titolare risulti in possesso di licenza di porto d’armi, tale certificazione dovrà essere presentata alla scadenza della stessa se non rinnovata […] nel casi di mancata presentazione di certificazione medica, il prefetto può negare e vietare la detenzione dele armi denunciate”.

Denuncia e detenzione di armi e munizioni

Revolver con munizioni
La denuncia di armi e munizioni d'ora in poi si potrà effettuare anche per posta elettronica certificata (PEC).

Anche in questo caso, per capire la portata della novità introdotta, si reputa utile introdurre direttamente le parole del legislatore: “Chiunque detiene armi o parti di esse, munizioni,  o materiali esplodenti deve farne denuncia entro le 72 ore dalla concreta venuta in possesso alla Questura competente a livello territoriale o al Comando dell’Arma dei Carabinieri altrimenti anche per via telematica ai medesimi uffici o alla Questura competente sul territorio attraverso trasmissione a mezzo posta elettronica certificata. La denuncia sarà altresì obbligatoria solo per quei caricatori contenenti un numero di colpi superiore a 10 per le armi lunghe e 20 colpi per le armi corte”.

Durata delle licenze

In questo ambito il recepimento ella Direttiva altro non fa che allineare le previsioni normative italiane a quelle europee. In particolare la durata delle licenze di porto d’armi ad uso venatorio e sportivo dureranno non più 6 anni bensì 5.

La licenza di porto d’armi ad uso difesa personale mantiene la validità annuale.

Tracciabilità armi e munizioni

pistola semiautomatica
Viene stabilito con precisione che cosa dovranno riportare le marcature stampate sull'arma.

Questa novità certamente avrà bisogno di tempo per essere concretamente effettiva ed efficace. Anche in questo caso, per capire la portata della novità introduciamo direttamente la voce del legislatore: “sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, deve essere impressa, senza ritardo, a cura del fabbricante, dell’assemblatore o dell’importatore una marcatura unica, chiara e permanente, dopo la fabbricazione, l’assemblaggio, o l’importazione.

Tale marcatura, contenente il nome, la sigla o il marchio del fabbricante o dell’assemblatore, il Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie e l’anno di fabbricazione o assemblaggio".

 Il Decreto stabilisce inotre che: “è istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, un sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni". 

Armi in collezione

Per i detentori di armi da collezione la novità che sostanzialmente viene introdotta è la seguente: si è autorizzati a trasportare le armi da collezione ai poligoni di tiro per prove di tiro cadenza semestrale per un massimo di 62 colpi con munizioni acquistate sul momento e da consumarsi immediatamente.

In questo caso certamente rimane difficile comprendere la questione relativa ai 62 colpi. Perché proprio 62? Non si capisce… certamente però è interessante notare l’apertura del legislatore nei confronti di quella che viene definita “collezione dinamica” delle armi.

 Nei casi invece di armi rientranti in cat. A6,A7,A8 ai Questori viene attributiva la facoltà di rilasciare licenze di collezione in “singoli casi eccezionali e debitamente motivati”

Armi da caccia

Tiratore durante una prova di tiro con fucile
Poche le novità in merito alle armi da caccia. Resta il divieto per le le armi B9 ovvero Ex B7.

Ferma restando la mancanza di novità sostanziali sul piano delle armi da caccia, il Decreto in oggetto ribadisce il divieto di uso a caccia di armi rientranti nella categoria B9 ossia Ex-B7 rimanendo quindi valido il divieto introdotto dal Decreto Antoterrorismo del 2015.

Munizioni

Il Decreto espressamente riporta: “Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza … è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo. La misura ha durata annuale ed è rinnovabile. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni”.

 Tale previsione avrà certamente delle ripercussioni negative in tutto il comparto non solo strettamente sportivo, ma armiero in generale. La speranza, anche in questo caso, è che il Ministero decida di intervenire su questa criticità. 

Armi di categoria A8

La direttiva europea di cui in oggetto introduce all’interno della Cat. A8 quelle “armi lunghe in grado di essere ridotte ad una lunghezza inferiore a 60 centimetri tramite calcio pieghevole, estensibile o facilmente rimovibile".

Altra interessante novità riguarda le modalità di cessione di tali armi. Il decreto riporta esplicitamente che tali armi possono essere cedute solo ed esclusivamente mortis causa, per cessione ai competenti organi del Ministero della Difesa, per cessione ad Enti Pubblici,  soggetti muniti di licenza per fabbricazione di armi, o a enti o persone residenti all’estero.

Caricatori

Pistola semiautomatica con caricatore e munizioni GECO
I caricatori per armi corte potranno avere una capienza fino a 20 colpi.

Per quanto riguarda le novità riguardanti i caricatori, sale a 20 il numero di colpi massimi per armi corte e 10 per le armi lunghe.

Ci sono però delle eccezioni da sottolineare. In particolare, è consentito l’acquisto, la detenzione e l’uso di armi rientranti in Cat. A6 e A7  di caricatori di capacità superiore ai limiti consentiti (10 e 20 colpi)  quei tiratori sportivi iscritti a Federazioni di tiro sportivo riconosciute dal CONI nonché agli iscritti ad altre Federazioni di altri paesi UE agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno nazionale, agli appartenenti alle associazioni dilettantistiche affiliate al CONI."

Armi ad uso civile con aspetto e derivazione militare

Fucile su bench rest
Contrariamente a quanto affermato da un quotidiano nazionale, la direttiva europea non permette affatto di acquistare armi da guerra.

Stiamo parlando, in questo caso, delle armi ex B7, cioè le armi ad uso civile con aspetto di derivazione militare che vengono suddivise nelle categorie A7 e B9.

In questo caso è necessario specificare bene cosa si intende con armi di categoria A7. Altro infatti non è un arma A7 se non un arma di Cat. B9 all’interno della quale viene inserito un caricatore con capacità superiore a 20 colpi per le armi corte e 10 per le armi lunghe. In sintesi possiamo affermare che un arma A7 è anche B9 a seconda del caricatore inserito. 

Questo significa che la direttiva europea non mette al bando o impone restrizioni sulle armi con aspetto di derivazione militare, ma su alcuni tipi di caricatori. A tali restrizioni sono però previste delle eccezioni (vedi anche la precedente voce Caricatori).