La vicenda
Vediamo come si sono svolti i fatti e vediamone la valutazione fatta dal TAR della Toscana.
Nel 2017 B.P. richiedeva rinnovo della licenza ad uso caccia. La Questura di Siena rigettava la richiesta poiché il soggetto era stato condannato, nel 1968, a 30 giorni di reclusione per porto abusivo di armi. Tale sentenza del ’68 seppur risalente nel tempo è stata ritenuta automaticamente preclusiva ai sensi dell’art. 43 del TULPS per il rilascio del titolo. In sintesi: poiché B.P. era stato condannato per porto abusivo di armi, è stato ritenuto non idoneo e privo di quei requisiti che non avrebbero altrimenti fatto dubitare circa la sua affidabilità nel maneggio e disponibilità delle armi stesse.
Successivamente B.P. presenta istanza al Tribunale di Siena il quale dichiara estinto il reato che B.P. aveva commesso. Alla base di questa decisione vi è stata l’amnistia concessa con D.P.R. n.283/1970.
Forte di questa decisione, B.P. ripresenta richiesta di rinnovo del porto d’armi ad uso caccia che viene prontamente rifiutata dalla Questura di Siena. Tale secondo mancato rinnovo viene impugnato da B.P. davanti al TAR della Toscana.
Amnistia
L’amnistia rappresenta un istituto giuridico di clemenza attraverso cui lo Stato rinuncia a perseguire determinati reati. Vengono cancellati, con essa, sia la pena che il reato. Esso nasce, storicamente, per ragioni di convenienza politica e pace sociale. Le fonti di Diritto che, ad oggi, ne regolano l’applicazione sono l’art. 79 della Costituzione e l’art. 151 del Codice Penale. L’amnistia si differenzia dall’indulto che è l’istituto giuridico attraverso cui viene cancellata esclusivamente la pena che viene applicata.
La valutazione del TAR della Toscana
La valutazione riguardante il mancato rinnovo del Porto d’armi per B.P. da parte del TAR della Toscana ha seguito sostanzialmente una linea logica caratterizzata dal fatto che nonostante il reato sia stato cancellato ad opera dell’amnistia concessa, il reato stesso viene considerato si come estinto da un punto di vista strettamente giuridico, ma se ne conserva la validità come fatto storico. Semplificando, anche se le conseguenze giuridiche dello stesso vengono meno, il reato è stato pur sempre commesso perfettamente in grado di rappresentare, ad oggi, un valido motivo per valutare B.P. come non idoneo alla disponibilità e al maneggio delle armi. Per tale ragione il TAR della Toscana rigetta l’istanza di rinnovo del porto d’armi di B.P.
Per chiarezza espositiva c’è anche da sottolineare che la situazione sarebbe stata profondamente diversa se, nel caso di specie, B.P. avesse ottenuto la riabilitazione da parte del Tribunale, avendo dato eventualmente prova di aver intrapreso, dopo aver scontato la pena, una condotta di vita volta al rispetto delle regole.
Riferimenti giurisprudenziali: T.A.R. Sardegna Cagliari, 05 giugno 2003, n. 687