Ammonimento del questore e conseguenze sul porto d’armi

L’ammonimento del questore

L’istituto dell’ammonimento è un provvedimento a tutela delle vittime di stalking che, nel nostro ordinamento, viene considerato reato (atti persecutori art. 612bis del codice penale).

L’ammonimento è una forma di tutela preventiva, nel senso che è stato concepito affinché lo stalker venga dissuaso, appunto tramite formale ammonimento da parte del questore, dal continuare con atteggiamenti persecutori nei confronti della vittima.

Appare chiaro che la tutela attraverso ammonimento non può in alcun modo essere richiesta da chiunque, ma solo da parte di chi è vittima di comportamenti tali da far ingenerare un fondato timore per la propria incolumità e per la propria sicurezza. Inoltre gli atti persecutori devono essere tali da far ingenerare nella vittima uno stato di ansia apprezzabile, tale per cui la vittima si troverà costretta a cambiare le proprie normali abitudini di vita.

Riportiamo, per completezza, il testo dell’art. 612bis codice penale:

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da uno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La parte lesa, quindi, ha la possibilità di tutelarsi attraverso due modalità:

  • Querela nei confronti dello stalker
  • Richiesta di ammonimento da parte del questore

Nel primo caso si avvierà un procedimento penale, con le indagini e, in caso di elementi che siano da considerarsi validi, con un rinvio a giudizio. Nel secondo caso allo stalker sarà ultimato di smetterla con i comportamenti persecutori da egli intrapresi nei confronti della vittima.

Con il decreto legge n. 93 del 2013, anche il reato di violenza domestica e quello di percosse e lesioni trovano tutela attraverso l’ammonimento del questore.

Come funziona l’ammonimento del questore

Vediamo adesso come funziona, nel concreto, l’ammonimento del questore.

Prima di tutto la vittima si reca presso gli uffici di pubblica sicurezza, o dei carabinieri, ove sarà ascoltata e, successivamente, dovrà compilare un modulo ove descriverà, in modo preciso e puntuale, i fatti che la stessa ritiene sintomatici di un comportamento persecutorio ai propri danni o ai danni di un congiunto, come previsto dall’art. 612bis del codice penale.

Non è in alcun modo possibile procedere a segnalazioni anonime, seppur la privacy del segnalante sarà certamente tutelata.

I fatti esplicitati dalla vittima, è chiaro, dovranno essere collegati tra loro da nessi logici temporali e fattuali.

Lo stato di ansia ingenerato dovrà ovviamente essere comprovato da un certificato medico.

Si potranno eventualmente citare testimoni ed allegare alla richiesta elementi che vadano ad avvalorare le ragioni della vittima, quali, ad esempio, le prove di ininterrotte chiamate e messaggi.

A quel punto il presunto stalker verrà convocato da parte delle forze dell’ordine per esporre comunque le proprie ragioni e per eventualmente smontare accuse false e tendenziose.

Le conseguenze sul porto d’armi

Le conseguenze nei confronti delle licenze di porto d’armi in caso di ricezione di un ammonimento da parte del questore sono assolutamente nefaste. Vediamo perché.

La vittima di reati persecutori presenta la propria richiesta perché teme per la propria incolumità. Lo stalker viene convocato e a quel punto il questore, valutati tutti gli elementi fattuali esposti sia dalla vittima sia dallo stalker, opta per l’ammonizione. Quindi considera vero e plausibilissimo il rischio per l’incolumità della vittima.

A quel punto state pur certi che il porto d’armi sarà necessariamente revocato. Appare chiaro che, anche ai sensi della giurisprudenza pacifica ed acclarata in materia di reati contro la persona e delle normative che sono alla base delle autorizzazioni in materia di armi, la titolarità di porto d’armi e quindi la possibilità di accedere alle armi da parte di chi si macchi del reato di atti persecutori appare certamente priva di qualsiasi logica.


Normative di riferimento

Art. 612bis codice penale

Decreto legge n. 93 del 2013

Video: Ammonimento del questore e conseguenze sul porto d’armi



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com