Alcool e porto d’armi: conseguenze spiacevoli ma non sempre automatiche

Il pericolo di abuso delle armi e la valutazione dell’amministrazione

Come i nostri lettori avranno certamente imparato, in Italia la legge prevede che per possedere armi e quindi essere titolari di una autorizzazione di polizia che abiliti, appunto, al possesso e maneggio di armi è necessario essere in grado di dimostrare la propria totale affidabilità, nel senso che il soggetto dovrà essere considerato dall’amministrazione come persona non in grado di abusare, anche solo potenzialmente, di armi.

I fattori che l’amministrazione (Questura o Prefettura) andrà a valutare  sono molteplici e spesso e volentieri anche non per forza inerenti alla materia delle armi. È infatti possibile che anche episodi apparentemente privi di qualsiasi significato saranno invece in grado di rendere il soggetto potenzialmente inaffidabile. Elementi non solo recenti, ma anche risalenti nel tempo. È infatti accaduto spesso che persone si siano viste negare un rinnovo o un primo rilascio di porto d’armi a causa di eventi assolutamente vecchi e risalenti nel tempo . Ma in questo senso è, per fortuna, intervenuta la Cassazione. Per questo argomento vi rimandiamo al nostro portale nella sezione legge.

Quindi ricapitolando, se si vuole il porto d’armi bisogna essere affidabili. Altrimenti niente porto d’armi.

Le armi e l’alcool

Potrebbe accadere che dopo una festa o dopo una cena ci si metta alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico   elevato, oltre i limiti consentiti dalla legge (0,5 gr/l) e si venga fermati dalle forze dell’ordine. Oltre alle pesanti conseguenze relative a sanzioni ed alla decurtazione di punti dalla patente, può accadere che l’episodio abbia spiacevoli ripercussioni se la persona interessata sia titolare di licenze in materia di armi. Lo stesso, infatti, proprio in virtù dell’episodio, potrebbe incorrere in un provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 del Tulps. Cosa accade a questo punto? È legittimo un provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni?

L’orientamento giurisprudenziale in materia di armi ed alcool

Veniamo adesso alla parte interessante del nostro articolo. Ci interessa sapere se il nostro porto d’armi verrà ritirato o mai rinnovato se ci hanno beccati un po’ brilli alla guida.

L’orientamento giurisprudenziale, in particolare dei Tribunali amministrativi regionali, è rivolto nel senso dell’applicazione del principio di ragionevolezza. Nel senso che un episodio sporadico, certamente isolato, non pregiudica il porto d’armi.

Vediamo alcune sentenze interessanti:

  1. T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 14/02/2020, n. 1998, “L'abuso di alcool non può costituire di per sé solo un presupposto sufficiente per fondare il giudizio di non idoneità e non affidabilità nell'uso delle armi dovendo il detto giudizio essere oggetto di un'istruttoria approfondita e corredato da una motivazione esauriente.”
  2. T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 10/09/2019, n. 809, “L'abuso occasionale di alcool può portare ad un giudizio di non affidabilità nell'uso delle armi, ex art. 43 del R.D. n. 773/1931 e, dunque, all'adozione di un provvedimento di diniego di licenza o di revoca della licenza di porto d'armi solo se accompagnato ad altri elementi o, comunque, ad un giudizio di inidoneità espresso dalle competenti autorità sanitarie.”
  3. T.A.R. Lazio Sez. I ter, 29 maggio 2014, n. 5783, “L'abuso occasionale di alcool può portare, insieme ad altri elementi, ad un giudizio di non affidabilità nell'uso delle armi di cui all'art. 43, R.D. n. 773 del 1931, o comunque ad un giudizio di inidoneità da parte delle competenti autorità sanitarie; tale giudizio non può essere basato su un singolo episodio, deve essere oggetto di un'istruttoria approfondita e corredato da una motivazione esauriente.” 

Quindi, ricapitolando: per far sì che una licenza di porto d’armi sia pregiudicata da episodi riguardanti l’alcool devono ricorrere tutta una serie di elementi che certamente non possono basarsi su una valutazione che sia pregiudizievole di un solo singolo episodio

Questo non significa in alcun modo che l’assunzione di alcool debba avvenire in maniera sconsiderata. Noi di all4shooters raccomandiamo sempre di bere responsabilmente e di non guidare se si è bevuto.

Il fattore tempo

Certamente rilevante è l’elemento temporale, inteso nel senso della collocazione temporale dell’evento che, astrattamente, potrebbe essere addotto come elemento ostativo al rilascio del porto d’armi. In questi termini:

  1. T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 29 agosto 2011, n. 1329, “Ora, se è vero che, in chiave preventiva, anche un episodio isolato di procurata alterazione psicofisica, dovuto ad abuso di alcol o a consumo di sostanze stupefacenti, può rivelarsi astrattamente idoneo a sostenere la prognosi di inaffidabilità circa l’uso delle armi, è altrettanto innegabile che i provvedimenti dell’amministrazione non possono prescindere dalla collocazione cronologica di quell’unico episodio, la cui gravità indiziaria inevitabilmente scolora con il trascorrere del tempo laddove all’interessato non siano rimproverabili altre condotte significative.” 

Normative di riferimento

Testo unico di leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 Giugno 1931 n. 773)

Sentenze di riferimento

T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 29 agosto 2011, n. 1329,

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 14/02/2020, n. 1998

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 10/09/2019, n. 809

T.A.R. Lazio Sez. I ter, 29 maggio 2014, n. 5783


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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