A caccia col porto d’armi scaduto: legittimo il divieto di detenzione

I fatti

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: esercizio della caccia con porto d’armi scaduto

Norme di riferimento: legge 157 del 1992 e art. 39 TULPS

Tizio viene beccato dalle forze dell’ordine ad esercitare la caccia col porto d’armi scaduto da circa un mese. Nei suoi confronti l’Amministrazione, in particolare il Prefetto, emetterà un provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 del TULOS. A detta del Prefetto, il fatto che Tizio non si sia preoccupato di rinnovare la licenza di caccia, ed abbia quindi deciso di esercitare attività venatoria nonostante la licenza scaduta, sarebbe sintomatico di una non piena affidabilità dello stesso.

Tizio opta quindi per un ricorso al TAR che comunque riconoscerà la piena legittimità del provvedimento emesso. La vicenda approderà quindi in Consiglio di Stato.

I motivi del ricorso di Tizio e la decisione del Consiglio di Stato

Nei confronti della prima sentenza Tizio proporrà ricorso presso il Consiglio di Stato, evidenziando come vi sia stata, a detta sua, una motivazione totalmente viziata e totalmente erronea della normativa in materia. In particolare Tizio sostiene come il fatto che egli si sia recato a caccia con il porto d’armi scaduto non si debba considerare come fatto sintomatico di una piena incapacità nel possedere e maneggiare armi e come elemento che faccia dubitare circa un legittimo uso di queste.

I giudici del Consiglio di Stato, però, non sentiranno ragioni e motiveranno, in modo abbastanza meccanico ma comunque ragionevole, la loro scelta di confermare quanto già stabilito dinanzi al TAR.

Leggendo il testo della sentenza, notiamo come i giudici hanno emesso la loro decisione riportando alcuni riferimenti alla giurisprudenza pacifica ed acclarata in materia di diniego di porto d’armi. In particolare, possiamo affermare come ormai nelle sentenze sia di Consiglio di Stato sia in quelle della Cassazione, si faccia un po’ un “copia e incolla” di questa struttura giuridica che, sembrerebbe, rappresentare la trincea ove nascondere ogni decisione volta a togliere il porto d’armi e a negarne la titolarità.

Si parte infatti dalla giurisprudenza della Consulta, che, come abbiamo imparato, ha stabilito come da una parte il porto d’armi non è un diritto ma una eccezione ad un generico divieto, e come poi il rilascio del porto d’armi sia a discrezione dell’Amministrazione.

Nei confronti della vicenda che si sono trovati a giudicare, poi, i giudici opteranno per una conferma della decisione già emessa da parte del TAR. Si sosterrà, in particolare, come la valutazione prefettizia sia stata fatta nei confronti dell’intera personalità di Tizio (!!!)  e come questo fatto sia da considerarsi totalmente come elemento sintomatico di una non piena affidabilità nel maneggio delle armi.


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com