Taser, manganelli, tirapugni e coltelli a scatto: la nuova sentenza della Cassazione

Il caso

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: Classificazione e disciplina taser, manganelli, tirapugni, spray capsicum e coltelli a scatto

Normative di riferimento: Art. 699 codice penale, Art. 3, comma 2, legge 18 aprile 1975 n. 110, Art. 4 comma primo legge 18 aprile 1975 n. 110, Art. 42  tulps. Decreto ministeriale 12 maggio 2011 n. 103, Art, 4 legge 2 ottobre 1967 n. 895,

L’analisi del caso è, in realtà, abbastanza semplice. Tizio, venditore ambulante, si vede sequestrato, da parte delle forze dell’ordine, il proprio materiale esposto sulla sua bancarella.

Tizio infatti esponeva, senza averne ne titolo ne autorizzazione, materiale quale coltelli a scatto, spray al capsicum, tirapugni di vario genere e manganelli. La vicenda, dopo le varie lungaggini e le condanne comminate a Tizio, approda in Corte di Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

Tizio si vedrà respinto il proprio ricorso con le motivazioni che riportiamo e che a noi interessa analizzare in quanto esplicative e chiarificatrici della classificazione giuridica di questi particolari strumenti.

Gli Ermellini, prima di tutto, si concentrano sugli storditori elettrici che erano stati sequestrati a Tizio, evidenziando come gli stessi siano di tipo Taser cioè funzionanti sulla base della elettrocuzione (trasmissione di impulsi elettrici) a distanza. La differenza è sostanziale. Il Taser infatti si differenzia dagli storditori elettrici di tipo “shotgun” i quali, affinché siano efficaci, necessitano un contatto diretto con il corpo di un eventuale aggressore.

Il Taser è classificato, ai sensi della attuale normativa di riferimento, come arma comune da sparo poiché gli stessi sono concepiti come oggetti atti ad offendere, in grado di proiettare piccoli dardi anche a notevole distanza i quali, collegati ad un filo in metallo conduttore, inducono corrente elettrica al soggetto colpito, provocandone un momentaneo stordimento.

In particolare la capacità di offendere la persona è l’elemento cardine sulla base del quale il Taser viene classificato come arma comune da sparo. Anche qui differenza sostanziale con altre tipologie di armi sempre classificate come armi comuni da sparo, di cui in genere è misurata la potenza in joule.

Relativamente ai tirapugni, anche questi oggetto di sequestro, se ne sottolinea la classificazione come arma propria bianca, la quale è concepita per offendere la persona e risulta in grado aumentare esponenzialmente la lesività di un colpo sferrato a mano libera.

Gli Ermellini si occupano anche dei manganelli a scatto estraibili, anche questi oggetto di sequestro. Si rifanno in particolare alla sentenza di primo grado, con cui questi particolari oggetti siano da considerarsi come armi di cui è vietato il porto senza averne alcuna autorizzazione.

I giudici si occuperanno anche dello spray al capsicum (spray al peperoncino per difesa) anche questo oggetto di sequestro. Si evidenzia prima di tutto come le bombolette spray sequestrate non risultino costruite a norma di legge e già, per questo motivo, perfettamente illegali.

Infatti la normativa di riferimento (d.m. 12 maggio 2011 n. 203) stabilisce chiaramente le caratteristiche che una bomboletta spray al peperoncino deve avere per essere legale. Primo una gittata non superiore a tre metri, secondo non deve contenere agenti cancerogeni o tossici o aggressivi chimici, terzo deve avere un sistema di sicurezza per evitare attivazioni accidentali. Deve inoltre avere una concentrazione di oleoresin capsicum  non superiore al 10%. Tutte le bombolette spray oggetto di sequestro non avevano alcuna di dette caratteristiche. La questione viene quindi sottesa alla applicazione dell’art. 696 del codice penale (vendita abusiva di armi).

Infatti la legge stabilisce esplicitamente come le bombolette al peperoncino che non siano costruite secondo la normativa di riferimento siano da considerarsi armi e quindi sottoposte alla disciplina in materia di armi

La legge considera arma bianca, il cui porto è vietato, il coltello dotato di doppia lama e di punta acuta.

L’ultimo capitolo riguarda i coltelli sequestrati

Gli Ermellini richiamano la normativa in materia, ricordando come affinché un coltello sia considerato come arma lo stesso dovrebbe avere punta acuta e doppia lama. in tal senso, sulla scorta anche del perito che ha collaborato con i giudici, emergeva come i coltelli oggetto di sequestro siano in realtà dotati di lama doppia anche se, da un lato, la stessa risulti sviluppata fino a metà.

I giudici della Corte di Cassazione riterranno questa caratteristica pienamente sufficiente alla classificazione di quei coltelli, oggetto di sequestro, come armi.

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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