Legge: l’importanza della corretta custodia delle armi

Oggi analizzeremo le conseguenze di un “banale” comportamento che però ha avuto delle conseguenze non banali in quanto rientrante nell’ambito della custodia delle armi. Spesso si pensa che la custodia dell’arma riguardi soltanto la situazione di conservazione, quasi a dire l’inutilizzo dell’arma, dimenticandosi che la custodia della stessa contempla anche altre situazioni dinamiche.

Il fatto: armi da caccia affidate a terzi

Durante un controllo domiciliare delle Forze dell’Ordine, il titolare di porto d’armi non veniva rinvenuto presso il proprio domicilio e dopo circa quindici minuti lo stesso giungeva dalla campagna retrostante, unitamente ad un proprio accompagnatore, entrambi muniti di fucili di proprietà del titolare di porto d’armi. Gli agenti segnalavano l’accaduto e la Prefettura competente che decretava il divieto in capo al soggetto proprietario delle armi di detenere armi, munizioni e materiale esplodente secondo dell’art. 39 del TULPS.

Presupposti del provvedimento prefettizio: inaffidabilità

La Prefettura, di fronte agli esiti del potere di controllo esercitato al riguardo dall'Autorità di Pubblica Sicurezza che si collega all'esercizio di compiti di prevenzione delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico, ben poteva revocare all’interessato il permesso a detenere armi, in presenza di una condotta che, pur non concretandosi in specifici illeciti di rilevanza penale, poteva tuttavia incidere, anche su un piano solo sintomatico, sul grado di affidabilità.

Dunque, per vedersi negato il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d’armi, non è necessaria la commissione di un reato ma è sufficiente una condotta sintomatica di inaffidabilità, anche minima.

Il ricorso al T.A.R. del destinatario del divieto

Con ricorso al T.A.R. veniva impugnato il divieto con esito però negativo, spiegando il giudicante (T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, con Sent., (data ud. 24/10/2024) 02/01/2025, n. 24) ancora una volta come anche un fatto non costituente reato ma denotante un’omissione possa riflettersi sul giudizio di idoneità del richiedente la licenza o il rinnovo del porto d’armi.

Le motivazioni del T.A.R.:  prevenzione e custodia

La custodia corretta dell’arma non significa soltanto riporla in un luogo controllato o trasportarla in sicurezza, ma anche evitare di affidarla a chi non ne ha titolo.

La prevenzione. In materia di concessione di porto d’armi o rinnovo, non si può prescindere dal principio fondamentale che così si può riassumere: il rilascio della licenza a portare le armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva già incluso nella sfera giuridica del privato.

Ciò significa che non esiste in capo a ciascuno che risieda nel territorio italiano il diritto a detenere armi. Chi è autorizzato a farlo è perché riceve una licenza, ovvero una deroga a questo divieto universale. Le espressioni ricorrenti tanto in ambito amministrativo che giudiziario sono del seguente tenore: il rilascio della licenza a portare armi assume contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall'art. 699 c.p., ora 4 bis della L. n. 110 del 1975 e ribadito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

Si ribadisce ancora una volta che la valutazione dell'amministrazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a vicende genericamente non ascrivibili a buona condotta.

La custodia. Con riguardo all'obbligo di custodia delle armi, i termini utilizzati dal Tribunale non lasciano margini di tolleranza, in quanto viene richiesto che il comportamento del detentore dell'arma debba improntarsi a criteri di particolare attenzione, avvedutezza e scrupolo, traducibili nell'adozione di misure e presidi idonei ad impedire che il mezzo di offesa possa divenire pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubbliche.

Sottolineando quello che è alla base del giudizio prognostico dell’amministrazione e che si rinviene quotidianamente nelle pronunce di settore: nella nozione di possibile abuso del soggetto autorizzato rientrano anche i casi in cui, in presenza di motivate circostanze oggettive, inerenti alle modalità ed al luogo di custodia, persone estranee potrebbero impadronirsi e servirsi dell'arma, in danno dell'incolumità dei cittadini e delle condizioni di tranquilla convivenza.

Il nocciolo della decisione: prevenire l’abuso delle armi

Ai fini del giudizio di affidabilità e del giudizio circa la capacità di abusare dell'arma, non è necessario che sia attribuibile all' interessato una responsabilità penale per fatti riconducibili all'uso delle armi, in quanto la valutazione ai fini amministrativi differisce da quella compiuta in sede penale ed ha finalità non punitiva, ma preventiva del rischio di abusi e del mero pericolo che la detenzione di armi da parte dei privati possa essere occasione di incauto uso. Il giudizio prognostico a fondamento del diniego di uso delle armi viene considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale, atteso che il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza ma che superino la soglia di emersione delle ragioni impeditive della detenzione degli strumenti di offesa al fine di prevenire i sinistri che possano verificarsi per effetto di un uso improprio o incauto delle armi, non necessariamente doloso e non necessariamente addebitabile in via diretta al proprietario delle stesse.

L’esito del ricorso a T.A.R

Il T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, con Sent., (data ud. 24/10/2024) 02/01/2025, n. 24, ha respinto il ricorso, confermando la validità del divieto di detenere armi e munizioni emesso dalla Prefettura.

Riferimenti normativi: articolo 39 del R.D. n. 773 del 1931. Facoltà del Prefetto di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne.

Note sull’autore

Curatore della rubrica giuridica di All4Shooters è l’Avv. Gabriele Traina del Foro di Treviso con studio in Conegliano (TV) ove unitamente all’Avv. Alessandro Pierobon svolgono la loro attività professionale. Da sempre contiguo al mondo delle armi proprie non da sparo ed improprie, ha potuto appassionarsi ulteriormente della materia abbracciando anche quei settori prima non coltivati. Vi è una convinzione derivante dall’esperienza, ovvero che nel settore di cui si tratta, si sia padroni esclusivamente della prevenzione ma non del rimedio, dovendo in quest’ultimo caso misurarsi con differenti organi che a volte non decidono all’unisono. Per questo motivo la rubrica tratterà, oltre che dei casi concreti di maggior interesse di cui si è occupata la giurisprudenza, e quindi dopo l’intervento dell’Autorità, anche di come quei casi, magari con un intervento preventivo avrebbero potuto avere un epilogo diverso.