Novità normativa: il decreto-legge sicurezza n. 48 dell’11.4.2025 e i rischi per gli appassionati di armi.

Oggi ci si deve obbligatoriamente occupare della novità normativa portata dal D.L. 11/04/2025, n. 48 avente ad oggetto: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. Pubblicato nella Gazzetta Uff. 11 aprile 2025, n. 85.

In particolare, ci occuperemo di un aspetto poco pubblicizzato e quindi sottovalutato che potrà anche modificare le abitudini degli appassionati d’armi ossia i rischi collegati al procurarsi o detenere, condotte tra loro alternative, del materiale contenente istruzioni sull’uso di armi e altro anche soltanto visionandole su internet.

La norma in esame

Il primo articolo prevede l’introduzione dell'articolo 270-quinquies.3 e modifica all'articolo 435 del Codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica e recita:

Al Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a)  dopo l'articolo 270-quinquies.2 è inserito il seguente:

Alcune pubblicazioni tecniche in lingua inglese che contengono (ovviamente) informazioni sull’uso di armi. Diventeranno illegali?

«Art. 270-quinquies.3 (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo). - Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico) e 270-quinquies (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (i congegni bellici micidiali di qualunque natura), di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni»;

b)  all'articolo 435 (fabbricazione o detenzione di materie esplodenti) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

Per completezza il primo comma dell’art. 435 c.p. tutt’ora in vigore prevede: “Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Le norme giù esistenti in materia di terrorismo

Questo nuovo articolo tende a chiudere il cerchio dei reati che puniscono gli atti di terrorismo anche internazionale iniziato col punire l’associazione costituita per commettere attentati terroristici anche internazionali e l’appartenenza ad essa (art. 270 bis c.p.), proseguita con la previsione (art. 270 quinquies c.p.) del divieto dell’addestramento ad attività con finalità di terrorismo, a prescindere dall’esistenza o appartenenza ad un’associazione terroristica, comprensivo non solo delle istruzioni su armi ed esplosivi, ma anche di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo…. alla pari viene punita la persona addestrata, nonché la persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti precedenti, che attua comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di terrorismo. 

Il contenuto della nuova norma

Il nuovo decreto sicurezza ha lo scopo dichiarato di prevenire atti di terrorismo, ma potrebbe danneggiare chi studia le armi per semplice passione.

Si noti come il legislatore, in punto armi, faccia riferimento alle armi da fuoco e alle altre armi, ricomprendendo quindi, stando alla lettera del disposto, tutte le armi da sparo nonché le armi bianche ed il richiamo all’art. 1 L. 110/1975 sarà letto anche in riferimento alle armi da guerra e tipo guerra ivi indicate, concludendo, quindi, tutte le tipologie di armi da sparo, da guerra e “civili” e bianche. La condotta è la seguente: chiunque consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso… nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo. Dunque, non solo procurarsi e detenere istruzioni per l’utilizzo o preparazione di armi ma anche procurarsi e detenere istruzioni su tecniche e modalità di “guerriglia” finalizzata al terrorismo. È pacifico che il procurarsi e detenere può realizzarsi anche con modalità telematiche, sia perché la condotta è a forma libera nel senso che non viene indicata una tipologia specifica di condotta cd. “condotta vincolata”, sia perché la modalità telematica è stata prevista nel nuovo secondo comma dell’art. 435 c.p..

La nozione di terrorismo

Non si può comprendere appieno la portata della norma se non alla luce della nozione normativa di terrorismo come fornita da seguente articolo contenuto nel codice penale.

Va tenuto in debito conto che il reato sussiste, o per essere più realistici la condotta di procurarsi e detenere verrà punita quando vi sia la finalità di terrorismo, cioè quando il materiale servirà a questo fine, come da definizione normativa (Art. 270 sexies c.p.): “Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.

Riflessioni sulla portata della norma

All’apparenza potrebbe essere agevole distinguere tra chi presenta una mera passione anche esaltante nei confronti delle armi e chi magari appartenente ad una certa area politica/culturale denoti una maggior propensione a commettere atti terroristici. Ma anche quest’ultimo distinguo non si fonda su basi scientifiche e rischia di portare a facili allarmismi e generalizzazioni, sempre pericolose. 

Ciò significa, almeno ad una interpretazione strettamente letterale, che ci saranno controlli maggiori e più stringenti che partiranno proprio dalla navigazione internet che avranno ad oggetto gli accessi a siti che non è detto che per forza siano sospetti, basti pensare che un semplice video di una casa produttrice di armi ad uso civile che “pubblicizzi” il nuovo modello di arma, la struttura meccanica e le prove di tiro, banale operazione di marketing, potrebbe contenere sufficienti istruzioni sulla preparazione o sull'uso di armi da fuoco.

Ci ripromettiamo di seguire con particolare attenzione questo aspetto del decreto Sicurezza che ha destato poco scalpore, ma a nostro parere non va trascurato affatto.

Sicuramente postato nel web per scopi pubblicitari, un tale video potrebbe procurare nozioni sull’uso delle armi e una volta fatto proprio dallo spettatore (per non dire semplicemente visto) costui potrebbe essere un indiziato: fortunatamente la fattispecie delittuosa necessita che quelle nozioni vengano incanalate per compiere atti di terrorismo, ma la finalità non sempre è evidente.

A questo punto, risulta chiaro che durante la navigazione in internet anche gli appassionati di armi che non hanno altri fini se non quello di effettuare una comparazione tra diversi modelli di armi sparo, o, banalizzando, tra una katana e un machete, potrebbero essere dei possibili “indiziati” di reato, visto che la norma non richiedere di detenere quanto si ci sia procurato, poiché è l’essersi procurata una nozione ad essere punita, e, salvo modifiche in sede di conversioni o mancata conversione del decreto legge, il solo fatto di aver visionato un filmato potrebbe risultare indiziante.

Se poi, malauguratamente, l’internauta naviga per ore e sempre sugli stessi argomenti e se per qualche motivo frequentasse altri soggetti che condividono la stessa passione per le armi e gli stessi tempi di navigazione, il rischio di essere indagati come capi di un’associazione con finalità di terrorismo non è un’ipotesi impossibile. Chiaramente, la norma verrà applicata cum grano salis, o almeno questo è quello che ci auspichiamo, ma l'appassionato che naviga in rete dovrà essere prudente.

Note sull’autore

Curatore della rubrica giuridica di All4Shooters è l’Avv. Gabriele Traina del Foro di Treviso con studio in Conegliano (TV) ove unitamente all’Avv. Alessandro Pierobon svolgono la loro attività professionale. Da sempre contiguo al mondo delle armi proprie non da sparo ed improprie, ha potuto appassionarsi ulteriormente della materia abbracciando anche quei settori prima non coltivati. Vi è una convinzione derivante dall’esperienza, ovvero che nel settore di cui si tratta, si sia padroni esclusivamente della prevenzione ma non del rimedio, dovendo in quest’ultimo caso misurarsi con differenti organi che a volte non decidono all’unisono. Per questo motivo la rubrica tratterà, oltre che dei casi concreti di maggior interesse di cui si è occupata la giurisprudenza, e quindi dopo l’intervento dell’Autorità, anche di come quei casi, magari con un intervento preventivo avrebbero potuto avere un epilogo diverso.