
Questo articolo si basa sulle bozze di decreto-legge fornite dopo il Consiglio dei ministri di giovedì 05 febbraio 2026 recante disposizione urgenti in materia di sicurezza pubblica e per quel che ci compete analizzeremo l’art. 1 rubricato “disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere”.
Non trattandosi del testo pubblicato in Gazzetta ci si limita ad una prima interpretazione letterale di quello che potrebbe esserne la portata.
Vi daremo quindi un’interpretazione delle disposizioni legislative in base al comune senso delle parole. nonché delle espressioni tecniche utilizzate che possono comportare l’esclusione di alcuni strumenti.
Per comodità prima ci si servirà di uno schema riassuntivo dei limiti legislativamente imposti sia precedenti che nuovi inerenti il porto degli strumenti.
Porto di coltello con giustificato motivo
Il decreto colpisce duramente il porto ingiustificato di coltelli, che – è bene ricordarlo – era già fortemente limitato dalle leggi in vigore. La novità è che ora esiste una distinzione più tecnica tra i coltelli, e il decreto prende in esame meccanismi di blocco della lama e sistemi di apertura
Per portare coltelli con lama fissa a un filo, o punta, o entrambe, lunga fino ad 8 centimetri, serve il giustificato motivo. Se manca, si rischiano arresto da 1 a 3 anni e una ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
- Per portare coltelli chiudibili con lama a un filo, o punta anche acuta, o entrambe, meno di 5 centimetri, con apertura a scatto e blocco lama, oppure con apertura a una sola mano, serve il giustificato motivo. Se manca, si rischiano arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
- Per portare coltelli chiudibili con lama a un filo, o punta anche acuta, o entrambe, fino a 8 centimetri, solo se con apertura a due mani, anche se dotati di blocco: serve il giustificato motivo. Se manca, si rischiano arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
- Per portare coltelli con lama fissa a un filo, o punta, o entrambe, lunga oltre 8 centimetri: serve il giustificato motivo. Se manca, si rischiano reclusione da 6 mesi a 3 anni e si applicano le aggravanti previste applicabili al porto di armi per cui non ammessa licenza (armi bianche). In più ci può essere la sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli, nonché la sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla.
- Per portare coltelli chiudibili con lama a un filo, o punta anche acuta, o entrambe, lunga oltre 8 centimetri, anche dotati di blocco, se l'apertura è a due mani, serve il giustificato motivo.
Se manca, si rischiano reclusione da 6 mesi a 3 anni e si applicano le aggravanti previste applicabili al porto di armi per cui non ammessa licenza (armi bianche). In più ci può essere la sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli, nonché la sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla.
Coltelli di cui è assolutamente vietato il porto
Non è MAI permesso il porto di:
- Armi bianche (pugnali, stiletti e simili)
- Coltelli chiudibili con lama a un filo e punta acuta, lunga 5 o più centimetri con meccanismo di blocco della lama, con apertura a scatto.
- Coltelli chiudibili con lama a un filo e punta acuta lunga 5 o più centimetri con meccanismo di blocco della lama e apertura a una sola mano.
- Coltelli a farfalla, di qualsiasi misura, con lama appuntita, anche se non affilata.
- Coltelli camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti, con lama affilata o appuntita, di qualsiasi misura.
In tutti questi casi si rischiano reclusione da 6 mesi a 3 anni e si applicano le aggravanti previste applicabili al porto di armi per cui non ammessa licenza (armi bianche). In più ci può essere la sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli, nonché la sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla.
La spiegazione del Decreto-legge

L’articolo del Decreto-legge (che d’ora in poi abbrevieremo in D.L.) contiene sia delle integrazioni ai commi già esistenti sia inserendone anche di nuovi, in particolare agli artt. 4 e 4 bis della L. 110/1975, ma anche prevedendo articoli di nuovo conio da inserire dopo l’art. 4 bis, costituiti dagli artt. 4 ter, 4 quater e 4 quinquies.
Si tenga a mente durante tutta la lettura che non ci sono abrogazioni delle fattispecie precedenti previste agli artt. 4 e 4 bis della predetta legge, il che denota che il legislatore abbia inserito delle nuove fattispecie che andranno a sommarsi alle previgenti.
1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:
“Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell’articolo 4-bis.
Accertati i fatti di cui all’ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria competente:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;
b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla.
In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art.75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.”;
b) all’articolo 4-bis:
1) al comma 1, dopo la parola “licenza” sono aggiunte le seguenti: “, compresi gli strumenti

con lama a due tagli e a punta acuta,” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo «a farfalla» oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.”, conseguentemente la rubrica dell’articolo 4-bis è sostituita con la seguente:”(porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio).”;
2) al comma 2, la parola “d’arma” è soppressa;
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, nono e decimo comma, in materia
di sanzioni amministrative accessorie.
2-ter. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1”.
Il porto con giustificato motivo – ART. 4 L 110/1975
Porto fuori dall’abitazione o pertinenze di essa di strumenti con una lama affilata o solo appuntita, oppure con entrambe sino ad 8 centimetri:
è necessario il giustificato motivo ed in sua mancanza il reato è di tipo contravvenzionale punito con l’arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro:
Porto fuori dall’abitazione o pertinenze di essa di strumenti dotati di lama affilata o appuntita o con entrambe, eccedente in lunghezza i centimetri otto:
è necessario il giustificato motivo ed in sua mancanza, il reato è un delitto punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e si applicano (solo a questa ipotesi) le aggravanti previste dal comma 2 dell’articolo 4-bis inizialmente applicabili al porto di armi per cui non ammessa licenza (armi bianche);

In caso di mancanza di giustificato motivo, accertati i fatti appena indicati (lama lunga oltre 8 cm), gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria competente:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;
b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla.
Dalla lettura della norma sembra che le sanzioni accessorie siano applicate prima della sentenza di condanna, quando in realtà dovrebbero seguire la condanna, almeno secondo i principi generali. Dovremmo intendere queste sanzioni “accessorie” come delle sanzioni “cautelari” che vengono inflitte soltanto con la contestazione del fatto reato a prescindere dall’accertamento della colpevolezza.
Da notare bene che il legislatore usa il termine appuntito e non acuto come negli articoli seguenti, quasi a voler comprendere sia lo strumento acuminato che quello non acuminato ma con apice tagliente. Per esempio: se si porta con sé per un coltello a lama fissa di 20 cm per praticare outdoor, survival o trekking, purché le modalità con le circostanze di tempo e di luogo del porto siano coerenti con quanto ci si appresta a compiere, non vi sarà reato a prescindere dalla lunghezza della lama.
Il divieto di porto assoluto – ART. 4 BIS L. 110/1975

Dopo le modifiche all’art. 4 bis L. 110/1975 il primo comma sarà così formulato:
RUBRICA:“porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio”
ed il primo comma diverrà: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo «a farfalla» oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.
L’articolo è interessantissimo, qualora si dia un’interpretazione coerente con l’impianto normativo e soprattutto si dia retta alla giurisprudenza oramai decennale formatasi sul coltello a scatto/ scrocco/ blocco lama/automatico.
La prima frase: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta” ci dice che l’arma per cui non è ammessa licenza è sicuramente l’arma da guerra, soprattutto da sparo, ma anche l’arma bianca che oramai non è più arma da guerra a mente della definizione datane dalla medesima legge 110/1975.
Riprendendo l’articolo 4 bis novellato, chi “…porta un'arma per cui non è ammessa licenza, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta” lo si deve leggere attribuendo all’espressione “gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta” il significato di pugnale di cui all’art. 45 Regolamento n. 635/1940. Qui purtroppo il legislatore è stato estremamente timoroso: sarebbe bastato dire “pugnale” e magari proprio a voler eccedere nello zelo che a volte manca dare la definizione dello stesso, stilando un comma del seguente tenore: porta un'arma per cui non è ammessa licenza, come il pugnale che reca una lama a due tagli e una punta acuta.
Mentre nell’art. 4 novellato abbiamo strumenti con lama superiore a otto centimetri oppure alternativamente lame solo appuntite ma lunghe più di otto centimetri, ora la misura scende perché cambia la struttura dello strumento.
NB. La contrapposizione tra armi per cui non esiste licenza e strumenti, fa sì che questi ultimi non siano armi ma siano solo equiparati ad esse ai fini dell’ammontare della pena, qualora vengano portati fuori dall’abitazione o appartenenze; quindi, gli strumenti in esame devono avere contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
- strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque,
- a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano,
- nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo «a farfalla» oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.
I fatti sono puniti come alla stregua di chi porta armi per cui non è ammessa la licenza con la reclusione da uno a tre anni. Ne consegue FINALMENTE per interpretazione autentiche che i coltelli pieghevoli con blocco della lama ad un solo filo ed acuta NON siano armi ma strumenti, malgrado ancora siti giuridici specializzati anche ora continuino impropriamente a definirli “armi”
Per chi fosse interessato ad approfondire si rimanda all’opera dell’autore già citata (“LE ARMI BIANCHE - Disciplina giuridica dal codice sardo ad oggi”, Pacini Giuridica, 2025).
Rinveniamo due tipologie di strumenti che analizzeremmo separatamente.
Prima ipotesi
Requisiti del primo strumento:
- lama pieghevole, cioè serramanico con lama da cinque centimetri in su;
- lama dotata di un lato tagliente e della punta acuta, caratteristiche che devono coesistere;
- lama bloccabile a mezzo di un meccanismo qualora l’apertura della stessa avvenga a scatto o con una sola mano.
Rispetto alla contravvenzione che prevedeva lo strumento con lama di oltre 8 centimetri o affilata o appuntita, di cui al novellato art. 4, abbiamo diverse novità:

- trattasi alla pari di delitto.
- sono presi in considerazione solo gli strumenti a serramanico, a differenza dell’art. 4.
- la lama deve essere di lunghezza pari o superiore a 5 centimetri, tagliente da un solo lato e a punta acuta, tutti requisiti che devono coesistere.
- La lama deve essere bloccabile, secondo la lettura letterale della norma, a condizione che l’apertura della medesima avvenga con meccanismo a scatto oppure manualmente ma con l’ausilio di una sola mano, naturalmente, quella che impugna lo strumento.
Una volta snodata la lama lo strumento diviene attraverso il blocco uno strumento (coltello) a lama fissa, tagliente da un lato e a punta acuta.
NB. Quei coltelli non acuminati/acuti ma con apice tagliente, per capirci quelli senza punta, anzi con questa alquanto rovesciata dall’avanti all’indietro, ma tagliente all’estremità, alla sommità della lama, (cfr. opera dell’autore appena citata) non rientrerebbero nel divieto a prescindere dalla misura della lama in quanto non acuta
Senz’altro, a questo punto, a qualcuno sarà venuto in mente quel famoso coltello con manico in legno, ghiera per bloccare la lama, alias Opinel, che non è acuminato ma con apice tagliente e si apre a due mani.
Il porto dello strumento appena menzionato rientrerà:
- se ha una lama sino a otto centimetri nella primigenia previsione dell’art. 4 comma 2, contravvenzione in assenza di giustificato motivo, già in vigore in precedenza;
- se con lama superiore agli otto centimetri, in assenza di giustificato motivo, rientrerà nel delitto di cui al nuovo comma 8 del predetto articolo.
Tornando all’esempio di chi si appresta ad un’uscita outdoor, survival o semplicemente per svolgere trekking nel bosco, costui in presenza di detto giustificato motivo potrà portare - oltre all’Opinel appena visto:
- un coltello pieghevole a scatto con blocco lama ma con lama inferiore a 5 centimetri o con apertura ad una sola mano ma sempre con blocco lama, anche se in entrambe le ipotesi la lama sia acuminata, l’importante è che abbia un unico filo tagliente.
Naturalmente il giustificato motivo deve essere vero, attuale, riscontrabile prontamente e dichiarato al momento del controllo (per approfondire cfr. opera dell’autore appena citata).
Seconda ipotesi
Le espressioni a cui sicuramente facevano riferimento delle notizie ora sono declinate nel seguente modo, nella seconda parte del comma novellato all’art. 4 bis e che segue gli strumenti appena descritti: nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo «a farfalla» oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.
Ancor auna volta il legislatore va a colpire sia ciò che è affilato sia ciò che non essendolo è appuntito, individuando una fattispecie ben precisa di strumenti a prescindere questa volta dalla misura.
1. coltello a farfalla;
2. camuffati da altri strumenti;
3. occultati in altri oggetti.
In quest’ultima previsione non vengono menzionate le caratteristiche della lama o specificamente della punta, o meglio della fine della lama, riprendendo il precedente commento.
Quindi siamo di fronte ad un delitto di divieto di porto assoluto di qualunque strumento (dovremmo intendere coltello) dotato di lama tagliente oppure senza taglio ma appuntito, di qualunque misura, che sia a farfalla oppure camuffato da altro strumento o occultato in altro oggetto.
Quanto invece agli strumenti occultati in altri oggetti, ricordiamo che tutt’ora è lecito e passibile di concessione di licenza, il bastone animato, disciplinato dall’art. 42 del TULPS purché la lama abbia una misura superiore a 65 cm.
Ma quest’ultimo aspetto si ritiene essere più residuale che altro, o quanto meno essere estraneo ai normali fruitori di “lame”.
Anche per questo delitto sono previste le già menzionate sanzioni accessorie di nuovo conio viste in precedenza ed alla pari delle armi proprie per le quali non esiste licenza di porto (art. 4 bis co. 1) si applicano le aggravanti previste al comma 2 dell’art. 4 bis..
Coltelli e minorenni
Vi sono poi delle previsioni che concernono i minorenni che delinquono portate dall’art. 4 ter di nuova formulazione, il quale prevede che se il minore viola l’art. 4 e 4 bis; quindi, pone in essere anche quelle condotte già sanzionate in precedenza, ai genitori viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 1.000,00 ed il Prefetto è l’autorità che commina la sanzione.
Vendita/Cessione di strumenti e identificazione dei fruitori

L’articolo successivo 4 quater invece, unitamente al 4 quinquies recano delle novità anche controcorrente ma al contempo presentano altrettante criticità se non controsensi.
Si prevede all’art. 4 quater il divieto di vendere o cedere in qualsiasi modo a minorenni strumenti da punta o taglio atti ad offendere; ciò significa che non solo non ci può essere una vendita da parte un negoziante o di un e-commerce, ma nemmeno tale dazione può avvenire tra privati qualora si sia in presenza di un ricevente minorenne, nemmeno si può regalare uno degli strumenti in parola a un minorenne.
Il venditore professionista deve accertare l’età dell’acquirente e alla stessa regola soggiace anche il cedente privato, poiché il divieto è il medesimo.
Le sanzioni, di natura amministrativa sono pecuniarie in principalità, sicuramente quando la cessione avviene tra privati ma nel caso di attività professionale ci può essere anche la chiusura per 15 giorni dell’attività commerciale. Naturalmente se vi è reiterazione della violazione (non trattandosi di reato non parleremo di recidiva) le sanzioni sia pecuniarie che di chiusura subiranno un incremento.
Tale articolo per i venditori individuati tramite siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti da punta o taglio prevede un’entrata in vigore al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto-legge recante le commentate novità, dovendo i soggetti adottare efficaci sistemi di verifica della maggior età prima della conclusione dell’acquisto. La corretta implementazione dei sistemi di verifica sarà controllata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Entra immediatamente in vigore l’obbligo di verifica dell’età per i rivenditori localizzati fisicamente, ovvero i negozi fisicamente esistenti.
Entra pure in vigore successivamente al sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto l’art. 4 quinquies rubricato “obblighi di registrazione delle vendite di particolari strumenti atti ad offendere”.
“1. Gli esercenti l’attività di vendita di strumenti dotati di lama a un taglio eccedente in lunghezza i centimetri quindici, sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere concernenti i predetti strumenti, nel quale sono annotate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute”

Si specifica che il registro deve essere tenuto in forma elettronica e sullo stesso deve essere annotata la data dell’operazione, della persona/ditta con la quale si perfeziona l’operazione, specie e quantità degli strumenti con lama a un taglio eccedente i quindici centimetri sono stati venduti o ceduti (quindi anche regalati) e come sia stata dimostrata l’identità del destinatario.
Il registro che deve essere esibito (forse era meglio un altro termine dato che si tratta di un registro elettronico) a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza (ma non a quelli di polizia giudiziaria???) e deve essere conservato per 25 anni anche dopo la cessazione dell’attività (dovremmo arguire che dopo la morte del cedente il registro non dovrà essere conservato dagli eredi in quanto la sanzione per la mancata conservazione è personale – art. 7 l. 689/1981).
Qualora intervenga la vendita o la cessione senza aver verificato l’identità dell’acquirente/cessionariovi è la sanzione pecuniaria sia per il venditore/cedente che per l’acquirente/cessionario.
Come è evidente, la norma non solo vuole evitare che i minorenni ottengano degli strumenti atti ad offendere, ma tende invece non solo a identificare ma anche a conservare l’identità di chi entra in possesso di un uno strumento atto ad offendere con lama ad un taglio eccedente in lunghezza i quindici centimetri.
A parere dello scrivente questa norma si pone in palese contrasto con il disegno di legge Vinci (C2694) che vorrebbe eliminare gli oneri burocratici (licenza) per chi produce, importa, vende e detiene armi bianche ed in particolare abolendo anche il registro giornaliero delle operazioni di vendita.
Paradossalmente se il disegno di legge citato dovesse essere approvato ed il decreto legge in parola convertito alla scadenza, ci troveremo nella situazione paradossale che chi acquista un pugnale di sedici cm, quindi acuminato, con lama a due tagli e fissa nel manico, non sarebbe soggetto all’obbligo di identificazione se non nei limiti di verifica dell’età, poiché la nuova norma parla di strumenti e quindi non di armi ed in ogni caso si parla di strumenti con lama ad un filo mentre il pugnale ne ha due di fili taglienti.


