Al di là di quello che possa accadere nella prassi, ovvero che a volte le armi vengono restituite in caso di oblazione (come nel caso che ha visto l’impugnazione del Procuratore Generale) e di altre definizioni dei procedimenti penali che non comportano una condanna; tuttavia, la regola è quella che ci esprime nel caso qui di seguito.
Il caso: il Giudice per le indagini preliminari di …, con sentenza del 27/06/2023, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di A.A. in ordine al reato di cui agli artt. 38 R.D. 773 del 1931 – per avere trasferito le armi legalmente detenute, specificate in imputazione, da G. via (omissis) a G. (omissis) in assenza della denuncia, entro le 72 ore, all'Autorità di P.S. –perché il reato è estinto a seguito di oblazione.
Svolgimento del processo di primo grado. L’oblazione è un procedimento che comporta la definizione (conclusione) del procedimento penale, previo pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena pecuniaria, con pronuncia di sentenza di estinzione del reato; si può accedere all’oblazione solo in presenza di sole contravvenzioni e non delitti, punite con la sola pena pecuniaria oppure con pena alternativa (detentiva o pecuniaria) previa valutazione del giudice che può ammettere a tale procedura – ma non è obbligato – come nel caso delle contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria,
Avverso la sentenza di primo grado predetta, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di… ha proposto ricorso, deducendo come unico motivo la violazione di legge in relazione all'art. 6 della legge n. 152 del 1975, con riferimento alla mancata confisca, obbligatoria, delle armi di cui al capo di imputazione. La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e disponeva la confisca delle armi.
Iter argomentativo. La Corte esordisce con un richiamo ai propri precedenti, però questa volta invocando anche la sentenza n. 5/2023 della Corte Costituzionale, che seppur pronunciata in materia urbanistica reca un principio generale applicabile all’oblazione anche in tema di armi, precisando che la domanda di ammissione all'oblazione, pur non potendo essere ritenuta come ammissione di colpevolezza, è un atto idoneo a dar luogo alla apertura di un sub-procedimento nel cui ambito il giudice può emettere – in ipotesi di manifesta assenza di prova del fatto di reato o della sua commissione da parte dell'imputato – sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale.

Ciò significa che sempre il giudice a fonte di richieste di definizioni alternative all’ordinario processo penale (dibattimento) deve verificare prima di tutto se il fatto sussista e sia attribuibile all’imputato.
Inoltre, viene richiamata la recente sentenza della Corte Costituzionale che, con sentenza 5 del 2023, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 "…nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione", e "nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione alla contravvenzione di cui dell'art. 38 del regio decreto n. 733/1931".
La Corte costituzionale – così indicando la via dell'interpretazione costituzionalmente orientata – rimarca tuttavia che, laddove, come nel caso di specie, la confisca sia imposta dal giudice con la sentenza che dichiara l'estinzione per intervenuta oblazione della contravvenzione di cui agli artt. 17 e 38 TULPS, è necessario che il provvedimento ablatorio sia pronunciato all'esito dell'accertamento dei presupposti che ne giustificano l'applicazione.
Quindi, in linea con la propria giurisprudenza (Corte cost., n. 49 del 2015) e con la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 13539 del 2020) in tema di confisca urbanistica e declaratoria di estinzione del reato, la Corte costituzionale sottolinea la necessità che il giudice accerti, ai fini dell'applicazione della misura ablativa (ossia la confisca), il relativo presupposto legale, cioè la sussistenza del reato e la sua attribuibilità all'imputato.
Spiegazione:
La Corte sostiene che anche in caso di estinzione del reato per oblazione, ma si potrebbe anche aggiungere per prescrizione, qualora non si escluda che l’imputato lo abbia commesso – quest’ultimo aspetto si evince dalla mancata pronuncia di sentenza di non luogo a procedere perché l’imputato non ha commesso il fatto oppure perché il reato non sussiste (non esiste quindi) – ritenendo sussistente la condotta ed il reato, proprio per la natura preventiva e non punitiva nel caso di specie vada pronunciata la confisca obbligatoria delle armi. Si noti che il reato contestato era l’omessa denuncia nelle 72 ore dell’avvenuto trasferimento delle armi in altro luogo.
Ma la funzione preventiva della confisca derivante dalla mancata denuncia del luogo in cui l'arma si trova deriva “dalla situazione di pericolo, particolarmente allarmante in relazione alle gravissime conseguenze per la vita umana e per l'ordine pubblico che il suo uso illecito può provocare; pericolo che la misura ablativa in esame mira per l'appunto a neutralizzare”.
L'eventuale ulteriore funzione punitiva di tale confisca, in chiave di rafforzamento della pena prevista per la violazione dell'art. 38, settimo comma, TULPS, appare dunque del tutto secondaria rispetto alla finalità di neutralizzazione del pericolo connesso alla circolazione dell'arma, finalità che la norma appare perseguire in via principale, e che conferisce alla confisca da essa prevista una connotazione essenzialmente preventiva.
Quindi la confisca assume nel caso di specie un valore preventivo, anzi cautelare al fine di non veder commessi ulteriori fatti di rilevanza penale.
Ma in caso di messa alla prova e di sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto cosa accade? In questi casi vale la stessa regola, appena vista, con la specificazione che in caso di assoluzione per particolare tenuità del fatto, ove: "la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis codice penale, restando esclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto", cioè non esiste il fatto reato.
Per la messa alla prova vale la medesima motivazione vista per l’oblazione in quanto soltanto una sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto o per non aver commesso il fatto, pronunciata dal giudice nel giudizio di ammissione alla messa alla prova eviterebbe la confisca.
D’altronde la stessa dizione estinzione del reato presuppone che il fatto esista e sia attribuibile all’imputato. Orientamento confermato dalla stessa sentenza n. 5 del 2023 pronunciata dalla Corte costituzionale.
Riferimenti di legge: art. 6 della L. 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico).
- sentenza Corte cost. (data ud. 30/11/2022) 24/01/2023, n. 5.
- sentenza Corte Cassazione 12 gennaio-2 aprile 2024 n. 13326.










