Approfondimento: ricaricare i bossoli sparati con armi da guerra. Che cosa dice la legge.

Ai primi di luglio volutamente usciva in contemporanea con la pubblicazione del D.L. N. 96 del 30.06.2025, entrato in vigore il 1° luglio successivo, l’articolo con titolo “Bossoli e parti di munizioni da guerra: che cosa dice la legge e la giurisprudenza” che rispondeva a una domanda precisa: detenere un bossolo esploso relativo a munizioni da guerra integra un reato oppure no?

Oggi approfondiremo la portata dell’art. 12 del già menzionato decreto-legge, convertito con alcune modifiche di dettaglio dalla L. 11) /2025 del 08.08.2025, che va a modificare il primo periodo del terzo comma -recependolo ed ampliandolo dell’art. 1 della L. 110/1975.

Per una migliore comprensione si riporterà il terzo comma nella versione in vigore sino al 30 giugno c.a. e di seguito l’attuale terzo comma, nonché il definitivo terzo comma dopo la conversione.

Va anche precisato che l’art. 12 che innova il richiamato art. 1 comma terzo, primo periodo, L. 110/1975 era contenuto in un decreto legge di più ampia portata - trattasi di “Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport” ossia i XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» - che sarà molto probabilmente convertito senza modifiche, come d’altronde già emerge dalla “verifica delle quantificazione” A.C. 2488 – N. 350 del 16 luglio 2025 della Camera dei Deputati (ossia la verifica della sostenibilità finanziaria della legge in via di approvazione in base alla legge di bilancio).

I tre commi a confronto

Munizioni militari in calibro 9x19mm NATO con bossolo marcato WCC 98 - WCC sta per  Western Cartridge Company.
  1. Il precedente: Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione.
  2. Si noti che il comma oggi non più in vigore si componeva di due periodi, era nella vigenza del D.L. il seguente: Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l'uso dei bossoli già esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione.
  3. Dopo la legge di conversione: Sono munizioni da guerra le cartucce, i relativi bossoli e i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l'uso dei bossoli già esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 97 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione

Le novità sono contenute nel secondo e terzo periodo, essendo il primo ed il quarto identici ai precedenti.

Gli atti parlamentari successivi e propedeutici alla conversione

Cercando di dare un’interpretazione il più aderente possibile con la voluntas legis cioè con quanto abbia voluto disciplinare il legislatore, si riporterà quanto indicato nella relazione recante la verifica della quantificazione della Camera del 16.7.2025.

“La novella sostituisce il testo del primo periodo del già menzionato comma con un nuovo testo che incorpora il precedente e specifica altresì che i bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l'uso dei bossoli già esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 97 del regio decreto n. 635 del 1940

Munizioni militari russe, un 7.62x54R di tipo 7N1, con proiettile con nucleo in acciaio da152 gr (notare il magnete che conferma la presenza del nucleo in acciaio) ed un 7.62x39 M43 con palla da 123 grani, con camiciatura in acciaio dolce con nucleo in acciaio temprato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame novella l’articolo 1, comma terzo, primo periodo, della legge n. 110 del 1975, ridefinendo cosa debba intendersi per “munizioni da guerra” e chiarendo il regime applicabile per quanto riguarda la detenzione, il trasporto e l’uso di bossoli esplosi. 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e sottolinea che mira a garantire a praticanti amatori e agonisti di diverse discipline sportive praticate nei poligoni e nei campi di tiro dinamico sportivo affiliati agli Enti di Promozione Sportiva e/o alla Disciplina Sportiva Associata FITDS o nelle sezioni del Tiro a Segno Nazionale affiliate alla Federazione Sportiva Nazionale UITS, nonché ai poligoni, agli operatori nel campo dello smaltimento materiali e agli agenti di pubblica sicurezza e operatori delle forze armate, il regolare esercizio delle relative attività, anche sportive, evitando possibili ricadute in termini di conseguenze civili, amministrative e penali connesse alle necessarie operazioni di detenzione, trasporto e uso del munizionamento o di parti di esso”.

L’intento della legge allora dovrebbe essere quello di “tutelare” in particolare coloro che “smaltiscono” anche ricaricando i bossoli, quali parte di cartuccia già utilizzata destinata inizialmente al caricamento di armi da guerra.

Considerazioni: solo bossoli o anche proiettili?

Nella foto, due caricamenti: da destra, una munizione civile con palla espansiva da caccia in calibro .223 Remington, seguite da due cartucce in calibro 5.56 NATO con palla FMJ M193 da 55 grani.

Ricordiamo sempre che l’articolo 2 della L. 895/1967 prevede tutt’ora che “chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito ..” l’articolo precedente menzionato nomina le armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, quindi il munizionamento da guerra, ma la definizione di tali armi si rinviene nell’art. 1 della L. 110/1975, e per quel che concerne il munizionamento troviamo al terzo comma, primo periodo: “sono munizioni da guerra le cartucce, i relativi bossoli e i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra”.

Dobbiamo soffermarci sui bossoli per comprendere la portata della novella entrata in vigore il primo luglio 2025.: “i bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo”.

Quindi al di là del lessico magari non proprio tecnico del legislatore, parleremo della detenzione degli involucri metallici (bossoli) di cartucce già esplose, oppure ad essere ancor più precisi i “bossoli risultanti dallo sparo di munizioni per arma da guerra” usando in entrambi i casi il lessico della Cassazione, poiché se leggessimo letteralmente, correttamente dovremmo concludere che sia il bossolo ad essere esploso - e quindi inutilizzabile perché deformato al punto tale da non essere nemmeno più un bossolo.

Questo è l’aspetto statico della norma, meramente definitoria.

Ma la definizione si spinge anche ad inglobare non solo i bossoli ma anche i proiettili espulsi dalla cartuccia, poiché non distingue tra le varie componenti della cartuccia (proiettile, carica di lancio, a sua volta composta da polvere da sparo e da innesco, e, infine, bossolo) ma genericamente le riassume nel termine residui, quindi giocoforza comprendendo anche il proiettile.

Sul punto però siamo di fronte ad un falso problema in quanto il proiettile sarà deformato avendo attinto un ostacolo e quindi non sarà riutilizzabile.

L’aspetto dinamico della norma

Il successivo periodo va a disciplinare la detenzione, trasporto e uso dei già menzionati bossoli, infatti recita: “la detenzione, il trasporto e l'uso dei bossoli già esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635”.

Qui, chiaramente il legislatore menziona soltanto i bossoli, e non poteva essere diversamente.

Infatti, nel primo periodo parla genericamente dei residui, ovvero: “bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra” per chiarire e definire che non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse; mentre nel secondo periodo si intuisce, ma poteva essere reso in modo più chiaro, che oggetto della norma siano solo i bossoli destinati alla ricarica.

Forse si potrebbe intendere che lo smaltimento riguardi anche i proiettili (logico) ed il riutilizzo solo i bossoli, ma questa è solo una possibile interpretazione.

Eccezione e quindi regola

In primo luogo, per come è formulata la norma, sembrerebbe che, se i bossoli “nativi da guerra” avessero un calibro che non rientra nel munizionamento civile o sportivo, e qualora non dovessero essere esclusivamente smaltiti, dovrebbero essere considerati ancora “parte di munizioni da guerra”; in questo caso vale ancora quanto detto nel precedente articolo e si corre almeno astrattamente il rischio di ricadere nella previsione dell’art. 2 L. 895/67 qualora si detengano.

Viceversa, se il calibro dei bossoli nativi da guerra fosse compatibile per uso civile o sportivo, una volta ricaricati non sarebbero considerati da guerra e quindi la detenzione sarebbe lecita non trovando applicazione l’art. 2 della L. 895/67.

Così dovrebbe essere anche in forza del richiamo all’art. 97 del Regolamento al TULPS che per la parte di interesse recita: un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati; potrebbe avere un senso il richiamato articolo perché indica il numero di bossoli detenibili sia qualora non ricaricati che ricaricati, illimitato nel primo caso e limitato nel secondo, fugando ogni dubbio in merito alla natura del bossolo, oramai non più da guerra.

In questo modo non si creano dubbi sulla parificazione dei bossoli e conseguentemente delle cartucce ricreate dal riciclo.

Una carabina DR15 in calibro .223, in grado di utilizzare munizioni ricaricate con bossoli militari in calibro originario 5.56x45mm NATO.


Interpretazioni malevole della norma

Altre interpretazioni rischierebbero di essere malevole. Certo che un dubbio permane, qualora il possessore dei già menzionati bossoli non detenga armi che richiedono quel munizionamento e che quindi soggettivamente non avrebbe motivo di detenere. In questo caso la norma sembra essere chiara nell’attribuire all’oggetto (bossolo) una determinata qualità, a prescindere da chi li detenga. Certamente un’interpretazione che si fondasse sul dato soggettivo del detentore che non detenga armi con tale caricamento, comporterebbe che non sarebbe legittimato a detenere quei bossoli, e tale condizione soggettiva dovrebbe comportare che i bossoli siano qualificati ancora “munizioni da guerra” mentre non lo sarebbero per chi detiene armi che ammettono quel munizionamento ad uso civile consentito o ad uso sportivo.

Il che però ammetterebbe, oltre alla ricarica del munizionamento civile consentito o sportivo, che ci possa essere ancora il ricaricamento del bossolo da guerra, quindi vietato, anche di quella stessa tipologia di bossolo che invece rientrerebbe tra quelli ad uso civile consentito nonché sportivo, come novellato dalla norma.

Se si aderisse a questa interpretazione troverebbe applicazione l’art. 2 L. 895/67 qualora si detengano bossoli da guerra che non rientrano tra quelli per il munizionamento civile consentito o sportivo, circostanza menzionata sopra e  ritenuta pacifica, ma sarebbe parificata a questa fattispecie anche la detenzione di bossoli nativi da guerra ma riutilizzabili per usi civili però detenuti da soggetto che non avrebbe titolo per ricaricarli non detenendo armi che utilizzino quel tipo di munizionamento.

Riferimenti di legge: art. 2 L. 02.10.1967 n. 895 // art. 1. L. 18.04.1975 n. 110 così come modificato dall’art. 12, comma 1, D.L. 30 giugno 2025, n. 96.