La norma di legge sui bastoni
L’interesse della pronuncia che vedremo in dettaglio in questo articolo permette di perimetrare le diverse visioni giurisprudenziali in merito a certi oggetti; spesso ci si dimentica che per gli strumenti da punta e taglio e per gli altri oggetti atti ad offendere il possesso della licenza di porto d’armi non serve a giustificarne il porto, anzi è quasi un’aggravante. In sintesi, portare tutta una serie di strumenti od oggetti fuori dalla propria abitazione o pertinenze senza giustificato motivo costituisce reato.
Infatti, se non ricorre il giustificato motivo nel caso di porto degli strumenti da punta e taglio ma anche di quelli elencati nella prima parte del secondo comma dell’art. 4 L. 110/1975 (bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche) il reato è consumato; mentre per gli oggetti richiamati con formula aperta nella seconda parte del secondo comma dell’art. 4 L. 110/1975 (qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio) oltre a dover mancare il giustificato motivo deve viceversa sussistere una duplice circostanza, ovvero detti oggetti devono chiaramente essere utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona).
L’argomento, sicuramente noto, è di interesse soprattutto perché in base alla classificazione dell’oggetto si può ricadere nella prima parte o nella seconda parte del secondo comma dell’art. 4, con evidenti riflessi sulla punibilità, poiché nella prima ipotesi basta la mancanza del giustificato motivo mentre nella seconda ipotesi non basta che manchi il giustificato motivo ma devono sussistere sia il chiaro utilizzo per offendere la persona in base alle circostanze di tempo e di luogo.
Il caso: un bastone nel bagagliaio dell’auto

La Corte, si pronuncia su di un ricorso proposto avverso la sentenza d’appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado all’imputato per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110/1975 per avere portato fuori dalla propria abitazione un bastone della lunghezza di 79 cm e diametro di 5 cm rinvenuto all'interno della sua automobile in occasione di una perquisizione veicolare.
Il Giudice di legittimità, con la pronuncia in oggetto, ha rigettato la tesi difensiva secondo cui il porto del bastone richiede, a fini della sussistenza del reato, la necessità della verifica della concreta utilizzabilità dell'oggetto per l'offesa alla persona (cioè ricadrebbe nella seconda parte del comma secondo dell’art. 4 – ha ribadito che, dovendosi considerare un bastone in legno come una "mazza", il relativo porto fuori della abitazione senza giustificato motivo è vietato anche se non ricorrono circostanze di tempo e di luogo che lo rendono chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona, ritendo che fosse sufficiente solo l’assenza del giustificato motivo per rendere sussistente il reato.
Il Giudicante non considera il bastone come uno strumento non da punta e taglio ma idoneo all’offesa e rientrante nella seconda parte del secondo comma dell’art. 4 predetto, ma lo qualifica direttamente come mazza, e quindi rientrante nella prima parte del secondo comma dell’art. 4 predetto.
Difficoltà interpretative derivanti dalla mancata conoscenza degli oggetti
Il ragionamento è corretto, a condizione che il bastone sia effettivamente una mazza. Ma se il bastone in realtà fosse un manico di uno strumento? Se il bastone fosse un manico di piccone? Cosa accadrebbe? Ci si sofferma su di un’altra pronuncia della a Sez. I, della Corte predetta con sentenza (data ud. 11/02/2021) 09/09/2021, n. 33324, che affrontando un caso simile lo definiva in maniera diversa.
Una sentenza simile ma non uguale…
Vediamo ora un altro caso. Intorno alle ore 16.00 la vettura condotta dall’imputato veniva sottoposta a controllo sulla pubblica via ed all'interno del bagagliaio veniva rinvenuto il "manico di zappa" di cui alla imputazione. Nella immediatezza il P. non forniva spiegazioni circa il possesso dell'oggetto di circa 90 cm di lunghezza e del peso di 572 gr.
L’imputato si difendeva in primo grado producendo la fattura di acquisto, irrilevante in quanto posteriore all'accertamento, tanto più non avendo fornito spiegazione esauriente circa il porto dell'oggetto all'interno della vettura.
L’imputato veniva ritenuto colpevole e condannato per la violazione dell’art. 4 L. 110/1975 anche se nella forma attenuata del terzo comma del già menzionato articolo.
La difesa dell’imputato
Proposto ricorso per Cassazione, la Corte accoglieva il motivo qui d’interesse, sviluppando il conseguente ragionamento: “A previsione di legge di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 quanto agli oggetti assimilabili alle armi improprie, richiede non soltanto la constatazione di assenza di giustificato motivo del porto ma anche l'ulteriore apprezzamento delle circostanze di fatto in punto di destinazione dell'oggetto: gli oggetti indicati specificamente nella prima parte della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione occorre anche che essi appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. L'oggetto in questione è un comune bastone in legno (definito un manico di zappa dai verbalizzanti) e pertanto la punibilità del porto è correlata ad un esame in concreto di "circostanze di tempo e di luogo" tali da integrare la dimostrazione di un finalismo lesivo (verso la persona) della condotta di porto.
L'oggetto era custodito non all'interno dell'abitacolo, il controllo è avvenuto in pieno giorno e non lontano dal luogo di lavoro dell'imputato, in condizioni di fatto che non evidenziano alcun pericolo per la incolumità di altri soggetti. Al di là della prospettata destinazione ad esigenze di utilità pratica correlate all'attività lavorativa effettivamente svolta, non vi sono pertanto margini utili ad una rivalutazione di tale profilo.
La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste”.
Riflessioni finali
Cosa cambia nelle due sentenze? Il ragionamento giuridico è identico - e si può anche dire corretto in base ai dati forniti al giudice - invece ciò che cambia è proprio la rappresentazione corretta dell’oggetto: nella prima sentenza il bastone rimane bastone e viene qualificato “mazza” mentre nel secondo caso il bastone in realtà viene subito qualificato “manico da zappa” (in realtà piccone) e dunque non viene automaticamente qualificato “mazza”, e ciò è logico perché il manico è funzionale ad uno strumento, o meglio il piccone diviene uno strumento utilizzabile grazie alla funzione del manico: un piccone senza manico è inutilizzabile.
È importante, nel caso di un controllo delle Forze dell’Ordine, definire correttamente l’oggetto e la sua attitudine primaria se strumento, e soprattutto in quel momento si deve fornire il giustificato motivo, ossia la ragione per cui l’oggetto è a disposizione, essendo ritenuto tardiva la giustificazione fornita durante il giudizio.
Riferimenti normativi: Legge: art. 4 co. 2 L. 110/1975
Cassazione penale, Sez. I, sentenza 9 gennaio 2025, n. 752
Cassazione penale Sez. I, sentenza (data ud. 11/02/2021) 09/09/2021, n. 33324.










