Come si trasporta un’arma

Quando si parla di porto e trasporto delle armi, troppo spesso si incorre nell’errore di confondere il “porto” con il “trasporto”. Quando si parla di porto d’arma si intende la facoltà attribuita dalla legge in via del tutto eccezionale e quindi come deroga ad un principio generalissimo di divieto, che permette ad un cittadino di girare con un'arma addosso, carica, e quindi pronta all’uso immediato. Quando si parla di trasporto, invece, il concetto è essenzialmente differente. Trasportare un’arma significa sostanzialmente spostare da un luogo ad un altro un oggetto che potrebbe essere considerato inattivo e quindi capace di offendere solo in potenza. 

I riferimenti normativi

cacciatore con breton
Trasportare un'arma significa spostare un oggetto inerte da un luogo ad un altro.

Un primo riferimento di carattere legislativo alle modalità di trasporto delle armi lo troviamo all’art.34 del Tulps (Testo unico di legge di pubblica Sicurezza) e negli articoli 18 e 19 della Legge del 18 Aprile 1975 n. 110, modificati dal Decreto Legislativo 204 del 2010, nonché dalla Circolare 559/C-3159-10100(1) del Ministero dell’Interno datata 14 febbraio 1998 ed avente ad oggetto “Trasporto di armi comuni da sparo”.

Il primo aspetto che si evince, come è logico che sia, è quella facoltà che queste previsioni normative attribuiscono a chi è munito di licenza, sia essa da caccia che sportivo, di acquistare e trasportare su tutto il territorio nazionale armi da fuoco sia esse lunghe che corte. 

Altro riferimento è quello che tali previsioni di legge fanno al numero massimo di armi trasportabili. “Qualunque sia il titolo abilitativo, il numero di armi comuni trasportabili per singola movimentazione non può essere superiore a sei”

Chi si troverà quindi a dover trasportare un numero maggiore di sei armi, in questo caso, sarà obbligato ad effettuare più trasporti senza oltrepassare questo limite di carattere numerico.  

Nel caso in cui, però, non sia assolutamente possibile effettuare più di un viaggio di trasporto, sarà necessario farsi autorizzare espressamente dal proprio commissariato. Quando il trasporto non può essere concretamente effettuato dal titolare della licenza e quindi dal proprietario delle armi, questo compito dovrà essere affidato a quello che viene definito “trasportatore autorizzato” e cioè un vettore che ha ricevuto apposita licenza per porre in essere e concludere trasporti di armi. Certo è che dal punto di vista strettamente giuridico e di definizione concettuale dei termini utilizzati si parlerebbe in questo caso di “spedizione” e non più di “trasporto” con delle sfumature differenti dal punto di vista della disciplina.

Escamotage nel caso di trasferimento urgente

Una delle situazioni che maggiormente hanno comportato disguidi dal punto di vista penale è certamente la situazione in cui il cacciatore, o altrimenti il tiratore sportivo, si trova a doversi trasferire in tutta fretta dovendo, così cambiare immediatamente la sede di detenzione e custodia alle proprie armi. In questo caso, come si dovrà procedere? sarà necessario dare “avviso di trasporto” delle armi al proprio commissariato ma il problema è che per ottenere un riscontro positivo di questa comunicazione sarà necessario attendere magari qualche giorno. 

Per ovviare ad una problematica del genere sarà opportuno cedere in comodato d’uso ad un amico l’arma oggetto di trasferimento per poterla poi riottenere una volta concluso il trasferimento. È bene però ricordare, a questo punto che possono essere oggetto di cessione in comodato solo ed esclusivamente armi ad uso scenico, sportivo o altrimenti venatorio e che, ovviamente se il comodato supera le 72 ore sarà necessario dare comunicazione di questo ai competenti organi di polizia. 

Trasporto in aereo, treno o nave

Altro interessante riferimento di carattere normativo per quanto riguarda la materia del trasporto delle armi, è certamente riscontrabile nella Legge 694 del 23 dicembre 1974 che disciplina il “porto delle armi all’interno degli aeromobili”. 

Il concetto fondamentale che si evince da questa previsione normativa è il divieto generale in capo al titolare di qualsiasi licenza di trasportare e quindi di avere con sé l’arma all’interno degli aeromobili: queste dovranno essere consegnate agli uffici di polizia dell’aeroporto e da questi consegnati al responsabile del vettore per l’imbarco e restituite al titolare solo all’arrivo. 

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Le munizioni devono sempre essere trasportate in contenitori sigillati lontani dalle armi e quindi non immediatamente utilizzabili.

In questo caso è interessante notare come questa legge non rappresenti assolutamente una deroga nei termini dei poteri attribuiti al comandante del vettore il quale, ai sensi del codice della Navigazione, può anche rifiutare l’imbarco delle armi e delle munizioni. Per quanto riguarda invece il trasporto delle armi a mezzo nave, andando a fare una analisi di carattere giuridico dei disposti rispettivamente degli artt. 817 e 194 del codice della navigazione marittima, si evince l’obbligo in capo ai titolari delle licenze di porto d’armi, di consegnare al comandante della nave le armi e questo si obbligherà a custodirle fino all’arrivo e a restituirle solo in quel momento al legittimo proprietario. 

Per quanto riguarda il trasporto su rotaia esiste anche in questo caso un preciso riferimento normativo, e cioè l’art. 33 del D.P.R. 11 Luglio 1980 che testualmente riporta: “è vietato portare con sé sui treni e nei veicoli armi da fuoco cariche e non smontate”.  

C’è però da fare un ulteriore analisi e prendere in considerazione la Legge Quadro sulla caccia in Italia,e  cioè la 157/92 che espressamente  all’art. 21 stabilisce il divieto per “il trasporto a bordo dei veicoli di qualunque genere  di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed in custodia”. 

È opportuno a questo punto concludere che, nel caso di trasporto con munizioni queste dovranno essere trasportate all’interno di opportuni contenitori sigillati lontani dalle armi. 

Corrado Maria Petrucci 
Consulente Legale

 

Email: petrucci.cmp@gmail.com