Stretta sulle armi: quando la politica si preoccupa dell’inutile…

In quella che probabilmente è stata la sua ultima riunione, il CDM ha approvato un decreto Legislativo in attuazione della Legge di Delegazione europea 2016-2017 recante una serie di restrizioni nei confronti del mondo delle armi. Prima di procedere a valutazioni di merito, sarà assolutamente necessario porre in essere una analisi di carattere giuridico per capire esattamente che cosa è successo ed in particolare capire perché e in che modo il nostro Paese è chiamato a recepire tutta una serie di normative emanate dalla Comunità Europea. 

La legge di delegazione europea

Palazzo Chigi
L'ultimo atto formale del Consiglio dei ministri è stato un attacco ai legittimi possessori di armi. Ricordiamocelo.

La Legge di Delegazione Europea è un istituto giuridico attraverso cui il nostro paese è chiamato a recepire, appunto mediante Deleghe al Governo, una serie di normative emanate dapprima dalla Comunità Europea. In particolare l’interesse ultimo alla base di questo istituto è la sincronizzazione del sistema giuridico Italiano con quello dell’Unione. 

Tali deleghe vengono attribuite mediante la promulgazione di una Legge che prende, appunto, il nome di Legge di Delegazione Europea.  

Le normative, i regolamenti e le direttive della Comunità Europea vengono recepite attraverso l’emanazione, da parte del Governo, di una serie di Decreti Legislativi.

Che cosa sono i decreti Legislativi? Sono quegli atti, aventi forza di legge, che vengono adottati dal potere esecutivo (il Governo) per espressa delega di un altro organo, in questo caso, come dicevamo, l’Unione Europea. 

Uno tra gli aspetti maggiormente rilevanti è certamente il carattere di imperatività ed istantaneità che caratterizza questo istituto. In particolare, il Governo non può esimersi dal dare concreta attuazione alla delega che riceve. 

La stretta sulle armi

Unione europea
Parte del decreto consiste nel recepimento della direttiva europea.

Nel caso di specie, il governo è stato chiamato a dare attuazione ad una specifica Direttiva emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo, in particolare la Direttiva 2017/853 che, a sua volta, va a modificare la celeberrima Direttiva 477/91 relativa al controllo dell’acquisizione della detenzione di armi.

Primo aspetto, che certamente possiamo ritenere interessante e di grande interesse, è l’istituzione di un database comune a livello di tutti i Paesi della Comunità Europea, in grado di tracciare qualsivoglia modificazione della situazione giuridica il cui oggetto è un arma. Acquisti, cessioni ecc. Tutto sarà perfettamente tracciato. Crediamo che una iniziativa del genere possa rappresentare una interessante occasione per tutelare la sicurezza nazionale ed internazionale. 

Non per ultimo, un database del genere garantisce maggiormente i legittimi proprietari di armi e possessori del titolo necessario ad utilizzarle. Un aspetto invece totalmente privo di razionalità e che sicuramente rappresenta il frutto di valutazioni arbitrarie da parte del legislatore è l’obbligo di produrre una autocertificazione attestante l’avvenuta informazione nei confronti dei conviventi maggiorenni dell’imminente acquisto dell’arma. 

Pistola semiautomatica con proiettili
Con un'autocerificazione nei confronti del convivente si toccano vette di irrazionalità e intento vessatorio.

Un giovane appassionato, cacciatore o tiratore, che sceglie di acquistare un'arma per coltivare il proprio interesse si trova così obbligato a produrre un ulteriore documento, totalmente inutile che va ad aggiungersi già alla moltitudine di documentazione necessaria all’acquisto di un'arma. Ovviamente, ricordiamo in questa sede, che produrre una documentazione totalmente falsificata espone il diretto interessato a tutta una serie di problematiche e conseguenze penalmente rilevanti. Altra novità è quella relativa alla durata della licenza di porto d’armi, sia sportiva (tiro a volo) che caccia. Cinque anni, non più sei. Riteniamo che questa scelta rappresenti l’ennesima conferma di una valutazione superficiale effettuata dal legislatore… rimane infatti difficile capire in che modo accorciare la durata della licenza può in qualche modo aiutare e rivoluzionare in modo positivo il mondo delle armi.

Tiratore IPSC
Sommate alle restrizioni sui campi privati le nuove norme sono un attacco inaccettabile al mondo armiero.

“Interessante” è certamente l’introduzione del concetto di “arma camuffata”. Andando a sintetizzare in modo da far capire anche a chi è acerbo di diritto e di leggi, il legislatore in questo caso ha voluto ribadire il divieto di porre in essere tutta una serie di artifizi volti a modificare e a celare la natura ultima dell’oggetto-arma cosicchè da farla apparire un oggetto totalmente diverso. Non si capisce l’utilità di introdurre un ulteriore divieto da questo punto di vista in quanto rimane davvero difficile anche solo immaginare quale altra natura potrebbe assumere, da un punto di vista squisitamente fisico, un fucile da caccia cal.12 o un'arma corta calibro 9. 

Altro aspetto introdotto dal Decreto Legislativo in esame è l’obbligo, del tutto generico, di produrre “documentazione medica” attestante le perfette condizioni psicofisiche del soggetto in grado di legittimarlo alla legale detenzione di un arma da fuoco. 

La dicitura, in questo  caso, pecca in modo assoluto di eccessiva vaghezza. È necessario produrre quella documentazione che già è richiesta agli appassionati in sede di rinnovo? andrebbe invece ulteriormente arricchita? 

Confidiamo…