Vigilanza Venatoria: cosa dice la Legge e come evitare abusi di potere

Le funzioni di polizia giudiziaria

Forestale
Le funzioni di polizia giudiziaria sono attribuite a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria.

Conoscere la legge tutela noi cacciatori da eventuali soprusi ed abusi di potere durante i controlli in ambito venatorio. 

Prima di tutto serve configurare il tipo di potere che la legge attribuisce alle guardie volontarie venatorie

L’art. 57 del Codice di Procedura penale stabilisce che le funzioni di polizia giudiziaria sono attribuite a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria. 

Che cosa si intende con funzione di polizia giudiziaria? Le funzioni di Polizia giudiziaria consentono agli appartenenti alle forze dell’ordine, anche di propria iniziativa di prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. 

Già da questa prima definizione possiamo enucleare quelli che sono una serie di ambiti di esercizio del potere da parte di quelle figure alle quali la legge attribuisce questi poteri. 

In particolare, notiamo come la funzione di controllo è operabile su iniziativa delle Forze dell’Ordine. Ciò sta a significare, amici cacciatori, che non per forza la Polizia di Stato o altrimenti i carabinieri possono effettuare un controllo esclusivamente nel caso in cui vengono a conoscenza di un illecito. Tale ampio potere è volto a tutelare uno dei beni giuridici che maggiormente ricevono attenzione da parte della nostra Carta Costituzionale. La Pubblica Sicurezza. 

Quindi se, durante una battuta di caccia doveste essere fermati dalla Polizia di Stato e vi chiedono di controllare il tesserino venatorio e, di conseguenza, la cacciatora, sappiate che sono assolutamente legittimati ad eseguire un controllo di questo tipo anche se, in quel momento, ve ne state tranquilli senza arrecare disturbo a nessuno. 

La vigilanza venatoria

L’art. 27 della legge 157/1992 stabilisce infatti che la vigilanza venatoria venga affidata a: agenti alle dipendenze degli enti locali delegati, ai quali viene riconosciuta la funzione di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, alle guardie comunali giurate comunali, forestali e campestri i quali, per una normativa risalente al 1907 sono considerati agenti di pubblica sicurezza, alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, ecologiche e zoofile e alle guardie giurate private. 

Primo aspetto, da non sottovalutare, è quello legato ai soggetti passivi di tale potere. La legge, in questo caso, prevede che le guardie venatorie sono legittimate ad effettuare controlli esclusivamente nei confronti di soggetti in atteggiamento di caccia. Questo sta a significare che, nel caso in cui una guardia venatoria chieda le vostre generalità durante, ad esempio, una scampagnata col vostro ausiliare a quattro zampe sarete pienamente nel diritto di rifiutarvi. Un altro tra gli aspetti primari da considerare è sicuramente il fatto che l’attuale normativa non riconosce alle guardie venatorie i poteri di polizia giudiziaria e, ancora più interessante, è il fatto che è vietata, a queste figure, la possibilità di procedere a sequestri di carattere amministrativo o penale. 

cacciatore
La guardia venatoria non è autorizzata dalla legge ad eseguire sequestri di armi o perquisizioni anche in caso evidente di illecito.

Facciamo un esempio. Tizio, cacciatore, viene sorpreso da una guardia venatoria in atteggiamento di caccia e viene trovato in possesso di un fucile da caccia semiautomatico modificato che contiene più colpi di quanti la legge ne permetta. In questo caso le uniche figure legittimate ad eseguire un sequestro amministrativo sono le Forze dell’Ordine. 

Aspetto da non sottovalutare è certamente quello legato alle perquisizioni. 

Una guardia volontaria venatoria non potrà mai e poi mai procedere ad una perquisizione. 

Potranno, sempre nei limiti della Legge, chiedervi di mostrare loro le armi e gli arnesi di caccia di cui siete in possesso nel momento del controllo. Inoltre saranno pienamente legittimati a chiedervi di fornire loro le vostre generalità e di esporre la valida documentazione prevista per l’attività venatoria. 

Ricordate che mai e poi mai la legge prevede, da nessuna parte, che una guardia venatoria sia legittimata ad operare un sequestro anche nel caso di evidente possesso di armi o arnesi palesemente illegali.

Le sentenza della cassazione

Guardie venatorie
Le guardie venatorie sono legittimate ad effettuare controlli esclusivamente nei confronti di soggetti in atteggiamento di caccia.

Altro fattore importante è sicuramente il modo in cui la legge viene interpretata attraverso le sentenze

Purtroppo, troppo spesso, la Corte di Cassazione nel pronunciare le proprie sentenze risulta contraddittoria. 

Ricordiamoci, però, che a rilevare sono le sentenze più recenti. 

Analizziamo l’evoluzione che l’argomento ha avuto nelle pronunce della Suprema Corte, Prima, con sentenza 6454 del 2006, la Corte non ha eliminato i dubbi in merito ai poteri della vigilanza venatoria, in particolare ne aveva dato una interpretazione del tutto sommaria affermando espressamente: “[…] in tema di vigilanza sulla caccia le guardie volontarie venatorie hanno funzioni di polizia giudiziaria […] in esse ricomprendendosi il potere ispettivo, quello di controllo della fauna abbattuta o catturata ed il potere di accertamento dei reati cui è necessariamente collegato il dovere di acquisire gli elementi probatori ed impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori”. 

Poi, la stessa Corte ha intrapreso un radicale cambio di rotta andando a impoverire la figura della guardia venatoria del potere che aveva riconosciuto con la sentenza precedente. 

In particolare le sentenze di riferimento sono la n° 15074el 2007, la 13600 del 2008 e la 14231 del 2008. In questo caso è espressamente menzionato uno tra i poteri che prima venivano attribuiti e legittimati nelle mani delle guardie venatorie ed ora, in modo assai più ragionevole, viene limitato: quello del sequestro delle armi. "Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non rivestono funzioni di polizia giudiziaria […] con la conseguenza che non è loro consentito operare il sequestro delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia, spettando tale potere ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria”.