Tar Marche: no a potere sostitutivo del governo su calendari migratoria

Forse davvero il vento sta cambiando. Forse. Dopo qualche colpo dato e ricevuto in sede di giustizia amministrativa, nel giro di pochi giorni i cacciatori mettono a segno due successi consecutivi che sembrano davvero suggerire una modifica nei rapporti di forza: il Tar delle Marche si pone in scia a Liguria e Toscana e stabilisce che il governo non ha margini per l’esercizio del potere sostitutivo sui calendari venatori regionali. Sulla migratoria, nella fattispecie.

E pochi giorni prima il Tar della Lombardia aveva respinto il ricorso della Lega per l’Abolizione della Caccia, sempre volto a modificare il calendario venatorio.

Tar Marche: non si giustifica il Decreto Galletti 

Ma la sentenza delle Marche è ancora più pesante: sul banco degli imputati sale il cosiddetto Decreto Galletti, che da quando è in carica il Governo Renzi utilizza il potere sostitutivo nei confronti delle Regioni e anticipa al 20 gennaio la chiusura della caccia a tordo e cesena in quei territori che si discostano dal parere Ispra. Sul piatto ci sono gli ultimi undici giorni del mese: per l’Ispra e il governo deve essere vietato il prelievo di tordo e cesena, in ossequio alla Direttiva Uccelli dell’Unione Europea e affinché non si apra la relativa procedura d’infrazione. Per alcune Regioni, e adesso anche per il Tar delle Marche, il paragrafo 2.7.10 della Direttiva consente invece di fissare date differenti rispetto ai Key Concepts nazionali, qualora le istituzioni siano in possesso di dati scientifici a supporto della loro decisione.

Anche se il ricorso fa riferimento a un periodo di caccia ormai concluso, il Tar considera legittimo il proprio pronunciamento “in vista della stagione di caccia dell’anno prossimo”: e nel dettaglio, la volontà di risolvere preventivamente una possibile violazione del diritto comunitario “non integra, di per sé, accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria”. Più semplicemente: il timore di una possibile procedura d’infrazione non giustifica l’esercizio di un provvedimento estremo come il potere sostitutivo, utilizzabile soltanto a fronte di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica”, “per la tutela dell’unità giuridica o economica” e, nel caso di mancato rispetto di norme comunitarie, soltanto in casi di assoluta urgenza”.

Rimane aperta però una questione politica. In caso di vittoria del sì al referendum costituzionale di dicembre, quanto potere reale rimane alle Regioni, messe ai margini da un evidente nuovo accentramento statale? E quanto margine avrebbe il governo per provare a esercitare di nuovo il potere sostitutivo nei confronti delle Regioni che non si accodano all’Ispra, visto che sarebbe cambiata la Carta fondamentale?

Di sicuro la situazione non va a semplificarsi. Tutt’altro. Nuovi ricorsi in vista?

(esseti)